8 Novembre 2017

Voucher digitalizzazione PMI: le FAQ del MiSE

di Raffaele Pellino
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Accesso al c.d. “voucher digitalizzazione” da parte degli studi professionali purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro delle imprese, nonché “cumulabilità” con tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare “aiuti di Stato”, quali ad esempio il super e iper ammortamento.

Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dal MiSE, nell’ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale. Si ricorda che detto incentivo, il cui fine è favorire l’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico, si sostanzia nella concessione di un contributo (sotto forma di “voucher”), di importo non superiore a 10 mila euro, pari al 50% del totale delle spese sostenute per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici da parte di micro, piccole e medie imprese, nel rispetto del regolamento che disciplina gli aiuti a titolo “de minimis”.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni nella quale è tenuta ad indicare, ai fini della suddivisione su base regionale delle richieste, l’ubicazione dell’unità produttiva nell’ambito della quale viene realizzato il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico.

Sul piano operativo, il D.M. 24 ottobre 2017 ha definito le modalità e i termini di presentazione delle istanze. In particolare, le domande devono essere presentate dalle imprese esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile nella sezione “voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018.

Tuttavia, già dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l’accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero un dispositivo (Smart Card o chiavetta USB) che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale, una casella PEC attiva e la registrazione nel Registro delle imprese.

Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero adotterà un provvedimento “cumulativo” di prenotazione del voucher, su base regionale, contenente l’indicazione delle imprese e dell’importo dell’agevolazione prenotata. Successivamente alla presentazione da parte dell’impresa della rendicontazione delle spese sostenute, il Ministero provvederà all’assegnazione definitiva e alla conseguente erogazione del voucher.

Non è previsto un ordine cronologico per l’attribuzione dei voucher e, quindi, le domande presentate nel periodo di apertura dello sportello sono considerate come pervenute nello stesso momento. Nel caso in cui le risorse disponibili a livello regionale non siano sufficienti a coprire le richieste pervenute da parte delle imprese è prevista una procedura di “riparto” delle risorse finanziarie in proporzione alle richieste effettuate dalle singole imprese. L’accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale dell’impresa o ad altro soggetto a cui sia delegato il potere di rappresentanza.

Benefici anche per i professionisti che svolgono l’attività in forma di impresa. Sul piano soggettivo, infatti, il MiSE sottolinea che:

  • il voucher può essere concesso in favore di micro, piccole e medie imprese (mPMI), costituite in qualsiasi forma giuridica, purché in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei requisiti previsti all’articolo 5 del D.M. 23/09/2014;
  • gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono accedere alle agevolazioni solo qualora svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro delle imprese.

Possono beneficiare del voucher le imprese operanti in tutti i settori di attività economica ad eccezione di quelli esclusi dall’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 (aiuti “de minimis”).

Sono escluse, quindi, le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Tuttavia, qualora le imprese che operano in tali settori svolgano anche attività economiche “ammissibili”, le stesse possono beneficiare del voucher a condizione che siano in possesso di un adeguato sistema di separazione delle attività o di un sistema contabile che assicuri la distinzione dei costi.

Riguardo alle spese ammissibili, sono previste le seguenti condizioni.

Ambiti di attività Spese ammissibili
a)  Miglioramento efficienza aziendale;

b)   modernizzazione organizzazione del lavoro;

c)   sviluppo di soluzioni di e-commerce;

hardware, software e servizi di consulenza specialistica
d) connettività a banda larga e ultra-larga;

Le spese relative a tale ambito sono ammissibili solo se strettamente correlate agli ambiti di attività a), b) e c)

 

spese di attivazione del servizio per la connettività sostenute una tantum (con esclusivo riferimento ai costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche e ai costi di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultra-larga)

e)   collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;

Le spese relative a tale ambito sono ammissibili solo se strettamente correlate agli ambiti di attività a), b) e c)

spese relative all’acquisto e all’attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare

f)   formazione nel campo ICT del personale;

Le spese relative a tale ambito sono ammissibili solo se attinenti ai fabbisogni formativi strettamente correlati agli ambiti di attività a), b), c), d) ed e)

spese per la partecipazione a corsi e per l’acquisizione di servizi di formazione qualificata (a favore di titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti dell’impresa beneficiaria)

Le spese devono essere sostenute solo successivamente all’assegnazione del voucher.

L’avvio del progetto deve essere, quindi, successivo alla pubblicazione del provvedimento “cumulativo” di prenotazione del voucher.

Il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico deve essere ultimato entro 6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento cumulativo di prenotazione del voucher. Per “data di ultimazione” si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al progetto stesso.

Inoltre – precisa il MiSE – le prestazioni svolte a titolo di servizi di consulenza o di formazione, facenti parte del progetto agevolato, devono essere realizzate entro il medesimo periodo.

Il voucher digitalizzazione “apre” al super/iper ammortamento. Nell’ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale, il MiSE precisa che l’agevolazione non è cumulabilecon altri contributi pubblici concessi a valere sugli stessi costi ammessi”.

In particolare, il divieto di cumulo agisce solo qualora i suddetti contributi pubblici siano inquadrabili come “aiuti di stato”. Il voucher risulta, invece, fruibile unitamente a tutte le misure di carattere generale che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, quindi, a formare cumulo, quali ad esempio il super e iper ammortamento.

 

Dottryna