2 Febbraio 2024

Vaccino antinfluenzale in farmacia

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Le farmacie italiane si stanno confermando un presidio sanitario fondamentale nell’ambito dell’intero territorio nazionale, a cui la popolazione fa sempre più riferimento, anche alla luce della vasta gamma di servizi offerta.

Il vaccino antinfluenzale rappresenta senz’altro uno dei farmaci più richiesti, non solo dai cittadini per i quali la vaccinazione è raccomandata per età o per lo specifico status di salute, ma anche dai soggetti più giovani o comunque in buona salute.

Proprio in relazione alla vaccinazione antinfluenzale, possono verificarsi diverse fattispecie, a seconda della persona che si rivolge alla farmacia. In particolare, può accadere che il cliente:

  1. sia un soggettoavente diritto” o “eleggibile”, ossia una persona alla quale il vaccino spetta gratuitamente con copertura della spesa a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), che si reca in farmacia per procurarsi il vaccino che, generalmente, si farà poi inoculare dal proprio medico di base;
  2. sia un soggettoavente diritto” che si reca in farmacia per farsi somministrare il vaccino, sempre con spesa a carico del SSN;
  3. sia un soggetto non eleggibile, quindi, pagante, che si reca in farmacia per acquistare il vaccino;
  4. sia un soggetto non eleggibile, quindi, pagante, che si reca in farmacia per farsi somministrare il vaccino.

È evidente che sotto il profilo fiscale, che qui interessa, i casi interessanti da esaminare sono rappresentati dalla terza e dalla quarta ipotesi, che vedono come soggetto interessato una persona incisa dall’acquisto del bene o del servizio, verso cui, quindi, la farmacia deve emettere un documento commerciale oppure una fattura, laddove espressamente richiesta.

Ebbene, nella terza fattispecie – utente “non eleggibile” che si rivolge alla farmacia per acquistare il vaccino, prescritto dal proprio medico di medicina generale che provvederà successivamente alla somministrazione dello stesso – la farmacia cede il farmaco, dietro presentazione di ricetta medica, assoggettando la cessione all’aliquota Iva normalmente applicabile pari al 10%, con emissione del relativo documento commerciale (o fattura).

La spesa sostenuta dal cittadino acquirente, anche se pagata per contanti, può essere detratta dall’Irpef in sede di dichiarazione dei redditi, a condizione che il documento commerciale rechi le indicazioni della natura, qualità, quantità del bene ceduto, nonché del codice fiscale del destinatario.

Qualora, invece, l’utente non “avente diritto” decida di rivolgersi alla farmacia per farsi somministrare il vaccino antinfluenzale in regime di libera prestazione, sostenendo la relativa spesa, viene a configurarsi un servizio sanitario, unitariamente inteso, in quanto la cessione del vaccino costituisce un accessorio della prestazione principale, rappresentata dalla somministrazione ad opera del farmacista abilitato all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 12, D.P.R. 633/1972. Infatti, affinché “si delinei un vincolo di accessorietà tra due operazioni, è necessario che le stesse convergano verso la realizzazione di un unico obiettivo” – ossia nello specifico la vaccinazione antinfluenzale – “rispondendo all’esigenza di offrire al cliente, secondo le proprie specifiche esigenze, il miglior risultato possibile” (risposta a interpello n. 759/2021).

Siccome si tratta di una prestazione di diagnosi, cura e riabilitazione resa a una persona fisica da parte di un professionista sanitario nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ricorrono tutti i presupposti, soggettivi e oggettivo, per inquadrare il servizio tra quelli esenti da Iva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, numero 18), D.P.R. 633/1972.

Da notare che il servizio di vaccinazione antinfluenzale si deve annoverare tra le operazioni esenti che, al superamento di certi volumi di fatturato, fanno scattare il meccanismo del pro rata, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972, nonché dal successivo articolo 19-bis, D.P.R. 633/1972.

Anche il corrispettivo della prestazione di servizio può essere certificato mediante documento commercialeparlante”, vale a dire contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e il codice fiscale del destinatario (in tal senso la risoluzione n. 60/E/2017).