9 Aprile 2024

Ultima chiamata per la rettifica della detrazione da regime forfettario

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

La dichiarazione Iva relativa all’anno 2023, la cui presentazione scade il prossimo 30.4.2024, rappresenta l’ultima opportunità per analizzare con particolare attenzione la situazione dei contribuenti che adottano il regime forfettario dallo scorso 1.1.2024, oppure sono fuoriusciti dal regime forfettario nel 2023.

Queste partite Iva, infatti, potrebbero ricadere nel meccanismo della rettifica della detrazione Iva, di cui all’articolo 19-bis.1, D.P.R. 633/1972, con effetto tendenzialmente a sfavore, nel primo caso, e a favore, nel secondo.

Per coloro che applicano il regime forfettario dal 2024, la rettifica a sfavore della detrazione dell’Iva riguarda in particolare:

  • le rimanenze di beni esistenti al 31.12.2023;
  • i servizi non utilizzati al 31.12.2023, come ad esempio i canoni di leasing, i canoni di locazione e le utenze fatturati nel 2023 ma riferiti al 2024;
  • i beni mobili strumentali acquistati o ultimati dal 2020 in avanti, per i quali quindi non è trascorso il quinquennio di osservazione previsto dalla norma;
  • gli immobili acquistati o ultimati dal 2015 in avanti per i quali quindi non è trascorso il decennio di osservazione previsto dalla norma.

L’Iva relativa all’acquisto delle rimanenze e dei servizi non utilizzati va riversata per intero. Diversamente:

  • l’Iva relativa all’acquisto di beni strumentali va rettificata per i quinti mancanti al compimento del quinquennio di monitoraggio;
  • l’Iva relativa all’acquisto di immobili va rettificata per i decimi mancanti al compimento del decennio di monitoraggio. La stessa rettifica per decimi deve riguardare anche l’Iva relativa a eventuali interventi di ristrutturazione, manutenzione o rispristino di natura incrementativa eseguiti sull’immobile.

In ogni caso la rettifica dell’Iva detratta si perfeziona nel modello Iva 2024:

  • barrando la casella VA14, trattandosi dell’ultima dichiarazione in regime ordinario Iva;
  • indicando nel rigo VF70 l’imposta da riversare con segno ““, in modo da farla concorrere alla determinazione del saldo Iva 2023.

I contribuenti che invece hanno applicano il regime ordinario dall’1.1.2023, avendo adottato il regime forfettario fino al 31.12.2022, possono recuperare l’Iva non detratta relativa all’acquisto di:

  • rimanenze di beni esistenti al 31.12.2022;
  • servizi non utilizzati al 31.12.2022;
  • beni mobili ammortizzabili (se acquistati dal 2019 in avanti);
  • beni immobili (se acquistati dal 2014 in avanti).

A tal fine, l’imposta a favore va indicata con segno “+” nel rigo VF70 del modello Iva 2024 in modo da concorrere alla determinazione nel saldo Iva 2023.

Infine, può concretizzarsi il caso del contribuente fuoriuscito dal regime forfettario durante l’anno 2023, per il fatto di aver incassato ricavi/compensi per un importo superiore a 100.000 euro. L’applicazione del regime ordinario Iva già nel corso del 2023 consente di recuperare nel modello Iva 2024 l’imposta sugli acquisti:

  • di beni ammortizzabili,
  • nonché di beni non ancora ceduti e dei servizi non ancora utilizzati al momento dell’incasso del corrispettivo dell’operazione che ha comportato il superamento del limite di 100.000 euro.

Nella circolare n. 32/E/2023 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il calcolo della rettifica della detrazione va effettuato considerando il numero dei mesi intercorrenti tra la data di acquisto del bene o di quella del pagamento del servizio e la data di fuoriuscita dal regime forfettario.

Pertanto, ad esempio, in caso di un contratto di leasing stipulato l’1.3.2023 (regolato con pagamenti semestrali anticipati) da un soggetto forfettario (che ha superato la soglia di 100.000 euro all’1.10.2023) è possibile rettificare l’Iva a credito per l’importo corrispondente ai mesi residui del 2023 (ottobre, novembre e dicembre).