15 Ottobre 2016

Il trattamento contabile dei software

di Viviana Grippo
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Per definire il trattamento contabile da riservare ai software occorre prima capire se trattasi di:

  • software di base o
  • software

I primi, software di base, sono rappresentati dai programmi necessari per il funzionamento dei pc (si pensi a programmi come Windows); essi sono quindi costituiti dai sistemi operativi di uso comune. I secondi, i software applicativi, sono invece gli altri programmi che necessitano alla macchina per svolgere la funzione necessaria al fruitore (ad esempio i programmi di contabilità per i commercialisti).

È chiaro che i primi sono indispensabili, senza di essi l’elaboratore non avrebbe senso.

L’approccio contabile è diverso a seconda delle tipologie di software cui si fa riferimento, vediamolo nel dettaglio.

In caso di software di base è immediato comprendere che il costo sostenuto non potrà che essere capitalizzato sul cespite/elaboratore cui si riferisce e allo stesso tempo ammortizzato unitamente al processore.

In merito al software applicativo, invece, occorre fare un ulteriore distinguo a seconda che esso sia:

  • acquistato a titolo di proprietà o in licenza d’uso a tempo indeterminato ovvero
  • acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo determinato.

Nel primo caso il software andrà rilevato in stato patrimoniale alla voce B.I.3 tra i “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, nel secondo caso la licenza d’uso a tempo determinato dovrà essere iscritta in bilancio nella voce B.I.4 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”.

Possono anche verificarsi degli ulteriori casi, ovvero che:

  • il software sia autoprodotto per uso interno e non sia giuridicamente tutelato o
  • il software sia autoprodotto per uso interno e giuridicamente tutelato.

Al verificarsi della prima fattispecie i relativi costi andranno imputati in conto economico nell’esercizio di sostenimento; se però il software realizzato dovesse rilasciare la sua utilità in azienda per più anni, allora esso dovrà essere rilevato in stato patrimoniale e più precisamente nella voce B.I.7 “Altre immobilizzazioni immateriali.

Nel caso di software autoprodotto e giuridicamente tutelato questo dovrebbe essere allocato, invece, nella voce B.I.3 “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno.

Fiscalmente diverse appaiono le norme in tema di ammortamento.

Nel primo caso, software di base, occorrerà fare riferimento all’articolo 102 del TUIR, secondo cui la deduzione del costo potrà avvenire dall’entrata in funzione nel processo produttivo e spetterà in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione del relativo coefficiente di cui al D.M. 31.12.1988.

Nel caso di software acquistato a titolo di proprietà o in licenza d’uso a tempo indeterminato ovvero prodotto internamente e giuridicamente tutelato, il riferimento sarà l’articolo 103, comma 1, del TUIR secondo cui le quote di ammortamento annuale non possono superare il 50% del costo complessivo sostenuto.

In merito al software acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo determinato, l’articolo 103 comma 2 del TUIR prevede, invece, che la durata dell’ammortamento sia rapportata al periodo di licenza d’uso.

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