22 Ottobre 2016

Il trattamento contabile dei siti web

di Viviana Grippo
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Il trattamento contabile dei siti web non è contenuto in alcun principio contabile nazionale. Infatti, ad occuparsi della fattispecie sono solo i principi contabili internazionali IAS/IFRS; in particolare il SIC 32 distingue tra:

  • sito web esterno e
  • sito web interno.

Il primo ha sia la finalità di promuovere l’azienda e i suoi prodotti sia permettere la vendita degli stessi (e-commerce), mentre il secondo è solo uno strumento per archiviare informazioni.

Civilisticamente, secondo il dettato dell’articolo 2575 del cod. civ.: Formano  oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno  di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura,  alla musica,  alle  arti  figurative,  all’architettura,  al  teatro  e   alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

Per la contabilizzazione di tali spese è quindi necessario chiedersi quali siano le finalità con le quali il sito è stato istituito.

La prima casistica che può manifestarsi è quella del sito realizzato quale vetrina di presentazione dell’azienda e dei suoi prodotti/servizi. In questo caso, non si potrà parlare di utilità e di recuperabilità futura della spesa, ma il costo sostenuto è espressione dell’esigenza pubblicitaria dell’impresa e, come tale, assimilabile, nella generalità dei casi, alle spese di pubblicità e propaganda da iscrivere nel conto economico. La rilevazione contabile sarà la seguente.

Spese di pubblicità e propaganda                      a                      Diversi

                                                                           a                      Debiti vs fornitori

                                                                           a                      Erario c/iva

Il novellato contenuto nella bozza dell’OIC 24, applicabile già ai bilanci 2016, esclude la capitalizzazione dei costi per pubblicità specificando però che gli stessi, se precedentemente capitalizzati, quando soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, dalla voca B.I.2 alla voce B.I.1 “Costi di impianto e di ampliamento”; mentre, se non soddisfano tali requisiti, devono essere eliminati dall’attivo dello stato patrimoniale.

Nel caso in cui invece il sito sia anche il mezzo con il quale effettuare transazioni commerciali – e-commerce – i costi sono senz’altro capitalizzabili poiché non esauriscono la loro utilità nell’esercizio in cui sono sostenuti.

In tale caso le spese per la realizzazione del sito andranno iscritte nella voce B.I.1 tra i “Costi di impianto e di ampliamento” ovvero alla voce B.I.3 “Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere dell’ingegno”.

Ai fini della classificazione del costo, è necessario determinare se il sito sia o meno rientrante in un diritto giuridicamente tutelato; questo può accadere quando lo stesso possa essere considerato una creazione intellettuale dell’autore nel senso già esplicitato (articolo 2575 cod. civ.).

La terza fattispecie realizzabile attiene al sito fruibile dall’esterno attraverso autenticazione con accesso ad area riservata. In tal caso è possibile dividere la spesa in due componenti: quella relativa alla vetrina, come sopra individuata e quella relativa alla attività “interattiva”. A ciascuna delle fattispecie verrà riservato il trattamento contabile già esplicitato.

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Nuovi principi contabili OIC e le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015