23 Febbraio 2024

Tipografie autorizzate e rivenditori: Comunicazione “stampati fiscali” entro il 29.2.2024

di Mauro Muraca
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A norma dell’articolo 3, comma 1, D.P.R. 404/2001, le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati alla rivendita degli stessi sono tenuti a:

  • annotare, prima della consegna degli stampati, i dati di ciascuna fornitura in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici (comma 2);

 

Nota bene

I dati di ciascuna fornitura devono essere resi disponibili all’Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo.

  • trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi alle forniture effettuate nell’anno precedente, entro il mese di febbraio di ciascun anno (comma 1).

 


Attenzione!!

A fronte di tale adempimento comunicativo, gli acquirenti degli stampati fiscali e i rivenditori (relativamente agli acquisti effettuati presso le tipografie) e gli utilizzatori finali (relativamente agli acquisti effettuati presso i rivenditori) non sono più tenuti alla presa in carico degli stampati.


TIPOGRAFIE E RIVENDITORI STAMPATI FISCALI: ADEMPIMENTI
Tenuta di un registro delle forniture
Trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi all’anno precedente, entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo.

 

Soggetti obbligati alla comunicazione

Sono tenuti ad effettuare la trasmissione dei dati relativi al 2023, entro il prossimo 29.2.2024:

  • le tipografie autorizzate alla stampa dei documenti fiscali e;
  • i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita.

 

Nota bene

Per le tipografie o rivenditori con sedi diverse, sarà onere della sede principale effettuare la comunicazione dei dati relativi a tutte le forniture entro la fine del corrente mese di febbraio, poiché la trasmissione deve essere effettuata con riferimento alla sede presso la quale è esercitata l’attività di tipografo o rivenditore che ha ottenuto la relativa autorizzazione.

 

Tali soggetti sono tenuti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D.P.R. 404/2001, a conservare i dati (di cui deve essere fatto l’invio) in un registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici.

 

Modalità di trasmissione della comunicazione

Le tipografie e i rivenditori di stampati fiscali dovranno provvedere alla trasmissione dei dati esclusivamente in modalità telematica, attraverso due principali canali:

  • direttamente, tramite il servizio Entratel o il servizio fisco on line, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

 

Nota bene

Per poter accedere al canale telematico per l’invio degli stampati fiscali, ed utilizzare il relativo software di controllo distribuito gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, è necessario richiedere l’abilitazione all’accesso al servizio telematico Entratel o fisco on line, secondo le modalità descritte dal Decreto 31.7.1998.

 

  • tramite gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 2-bis e comma 3, D.P.R. 322/1998 (che utilizzano il servizio telematico Entratel).

Per la trasmissione telematica dei dati degli stampati fiscali è possibile avvalersi:

 

Nota bene

Rientrano nella platea dei predetti soggetti, tra gli altri:

  • gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  • gli iscritti nell’Albo dei consulenti del lavoro;
  • i soggetti iscritti al 30.9.93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria;
  • gli iscritti nel Registro dei revisori legali (previsti dal D.M. 12.7.2000);
  • i CAF-imprese;
  • coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale (previsti dal D.M. 19.4.2001);

 

Gli intermediari abilitati devono fornire una copia della ricevuta al soggetto obbligato per conto del quale hanno curato la trasmissione telematica della comunicazione dei dati degli stampati fiscali.

 

Dati da indicare nella comunicazione

La trasmissione telematica relativa alle forniture 2023 dovrà indicare i seguenti dati:

  • i dati identificativi del soggetto autorizzato alla stampa dei documenti fiscali:
    • codice fiscale;
    • partita iva;
    • denominazione o cognome;
    • nome e ditta;
  • i dati identificativi del rivenditore o dell’acquirente utilizzatore:
    • codice fiscale;
    • partita iva;
    • denominazione o, cognome, nome e ditta (se si tratta di imprenditore individuale).
  • numero degli stampati forniti con l’indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale;
  • il codice che individua le diverse tipologie di stampati, che costituiscono oggetto della fornitura
  • data della fornitura;
  • estremi dell’autorizzazione rilasciata alla tipografia o al rivenditore.

Con la risoluzione n. 5/E/2003, sono state fornite alcune importanti indicazioni sulle modalità di compilazione della comunicazione in rassegna e sugli eventuali documenti a supporto della stessa:

Chiarimenti risoluzione n. 5/E/2003
Identificativo di serie dei documenti Nel campo denominato “identificativo di serie” del record C deve essere indicata la coppia dei dati “id documento” e “anno di stampa”, separati dal carattere “-” (es.: AXR-02);
Formulari di accompagnamento rifiuti Tale tipologia di documento deve essere esclusa dai documenti da indicare nel campo 14 del record C, in quanto i soggetti che effettuano la fornitura di tali formulari sono esonerati da qualsiasi adempimento (risoluzione n. 180/E/2002) in merito alla registrazione e comunicazione periodica dei dati ai fini fiscali;
Bolla d’accompagnamento Le diverse tipologie di documenti di accompagnamento (es. modello di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, contraddistinto dalla serie IT, documenti di accompagnamento per merci soggette ad accise) possono essere identificate, nel campo 14 del record C, con il valore 01.

 

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file contenente le comunicazioni.

 


Attenzione!!

Fanno eccezione alcune ipotesi di scarto previste dal punto 5.4 del provvedimento del 30.5.2002, quali, ad esempio:

  • scarto del file per mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o Fisco on line;
  • file non elaborabile perché predisposto con un software di controllo diverso; etc.

 

L’Agenzia delle entrate attesta la ricezione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Fisco on line.

 

Nota bene

Le ricevute sono, poi, rese disponibili per via telematica entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia.

 

Chiarimenti: risoluzione n. 5/E/2003
Correzione o integrazione di un file precedentemente inviato È necessaria la trasmissione di un nuovo file, completo delle parti corrette ed integrate, nonché dei dati presenti nel precedente file. Il nuovo invio va effettuato entro il termine di scadenza e sostituisce integralmente il precedente.
Scarto del file inviato Nel caso in cui il file inviato sia scartato dal servizio telematico, l’utente deve ripetere l’invio entro i cinque giorni lavorativi successivi all’avvenuto scarto. Se il nuovo file è correttamente accettato dal sistema informativo dell’Agenzia, l’invio si considera tempestivo.

 

Regime sanzionatorio e ravvedimento operoso

Il termine dell’ultimo giorno di febbraio per provvedere all’invio della comunicazione dei dati degli stampati fiscali è perentorio. Ciò nonostante, a decorrere dall’1.1.2016, all’omessa trasmissione della predetta comunicazione si applica la sanzione, prevista dal riformulato articolo 11, D.Lgs. 471/1997, che va da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 2.000.

Anche in assenza di una specifica previsione, è opinione ormai diffusa che l’omessa o tardiva trasmissione dei dati possa costituire oggetto di ravvedimento operoso.

 


Attenzione!!!

Con riferimento all’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso, si rappresenta, infatti, che, come chiarito in passato dalla stessa Amministrazione finanziaria, non può applicarsi, a tale fattispecie, il divieto di ravvedimento previsto per l’ormai soppressa comunicazione dati Iva (circolare n. 6/E/2002), a causa della “natura non dichiarativa della comunicazione“: la trasmissione dati da parte dei tipografi non ha, infatti, natura dichiarativa e l’invio tardivo della stessa non impedisce l’ordinaria attività di controllo da parte dell’Ufficio.


 

Pertanto, in virtù di quanto appena esposto, è possibile, in caso di omessa o tardiva trasmissione della comunicazione in parola entro il prossimo 29.2.2024, ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13, lett. b), D.Lgs. 472/1997, da effettuarsi entro un anno dall’omissione, con il pagamento della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo (euro 31,25 = euro 250/8).

 

Nota bene

Qualora si aderisse alla suddetta interpretazione, allora anche l’omessa o tardiva trasmissione dei dati relativi agli stampati fiscali potrebbe, altresì, costituire oggetto di ravvedimento (lett. a-bis), che permette di sanare la violazione in parola entro 90 giorni dall’omissione, con il pagamento della sanzione ridotta ad un nono del minimo (euro 27,77 = euro 250/9).