31 Marzo 2015

Tassata la plusvalenza del professionista su immobili ammortizzabili

di Fabio Garrini
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Il panorama fiscale degli immobili utilizzati dai professionisti si dimostra davvero molto frastagliato, soprattutto per il fatto che il legislatore è intervenuto diverse volte, stabilendo delle “classi” di immobili con un diverso trattamento fiscale, a seconda dell’anno di acquisizione di tale bene. In particolare, la finestra del triennio 2007—2009, ha creato non poca confusione nella loro gestione, confusione che interessa anche la cessione e la relativa tassazione dell’eventuale plusvalenza/minusvalenza risultante.

Le istruzioni alla compilazione del quadro RE evidenziano però che la cessione dell’immobile strumentale all’attività genera plusvalenze o minusvalenze solo se essi sono stati acquistati nel triennio di rilevanza.

 

La tassazione della plusvalenza

Come ben noto, la Legge finanziaria per il 2007 (c. 334 della L. 296/06 che è intervenuto sul comma 1-bis e ha introdotto il comma 1-bis1 dell’art. 54 D.P.R. n. 917/86) si è occupata della rilevanza reddituale dei componenti relativi agli immobili utilizzati nell’ambito professionale. In particolare, sul punto il successivo comma 335 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 ha tuttavia stabilito l’applicazione della disciplina in commento con riferimento agli immobili acquisiti nel corso del triennio 2007-2009.

Sul punto consta una criticata pronuncia dell’Agenzia delle Entrate: nella R.M. n. 13/E del 2 marzo 2010 si legge che la cessione dell’immobile utilizzato nell’ambito dell’attività professionale è idonea a generare plusvalenze tassabili o minusvalenze deducibili “solamente se riferibili ad immobili acquisiti in epoca successiva all’entrata in vigore della norma e, quindi, successivamente al 1° gennaio 2007”. Occorre, quindi, porre rilievo alla data di acquisizione dell’immobile oggetto di realizzo, risultando irrilevanti le plusvalenze e minusvalenze conseguite su beni acquistati prima del 1° gennaio 2007, anche qualora questi ultimi generino ammortamenti deducibili (essendo stati acquisiti entro il 14 giugno 1990).

Dalla interpretazione letterale sembrava che tali plusvalori si venissero a generare anche per immobili acquistati successivamente al 2009, ossia per immobili i cui ammortamenti non risulterebbero deducibili. A ben vedere, in base al tenore letterale dell’art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1, del Tuir, le plusvalenze e le minusvalenze relative agli immobili in oggetto, seppur non ammortizzabili, sembrerebbero rilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Sul punto si è da subito dimostrato critico l’istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nella ben nota Circolare n. 19/IR del 4 giugno 2010. In tale sede venne affermato come “Un regime giuridico che, a proposito di un bene strumentale, impedisca la deduzione delle quote di ammortamento e, nel contempo, attribuisca rilevanza fiscale alle plus/minusvalenze al momento della dismissione degli stessi risulterebbe dunque del tutto “anomalo” e incoerente sistematicamente.”

Sul punto viene osservato come l’acquisto in epoca successiva al 1° gennaio 2007 deve ritenersi quindi una condizione necessaria, ma non sufficiente per conferire rilevanza alle plusvalenze e alle minusvalenze relative agli immobili strumentali; a tal fine sarebbe infatti contestualmente necessario che, in costanza di possesso dell’immobile, siano ammesse in deduzione le quote di ammortamento del relativo costo.

La questione ha trovato una soluzione nelle istruzioni alla compilazione del modello UNICO dove già da alcuni anni è stata preferita la soluzione proposta dall’istituto di ricerca.

Questo il tenore letterale: “Nel rigo RE4, indicare le plusvalenze dei beni strumentali compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione (art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR).” In maniera del tutto simmetrica viene stabilito anche il trattamento delle minusvalenze: “Le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1-bis del medesimo articolo e vanno indicate nel successivo rigo RE18.”

Quindi, in definitiva, per gli immobili acquistati dal 2010 in avanti, le cessioni non danno luogo né a plusvalenze né a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Per valutare tale aspetto, occorrerà sempre verificare l’anno in cui il professionista ha acquistato l’immobile.

È bene notare che questo spesso non risulta vantaggioso per i contribuenti, dal momento che frequentemente gli immobili acquistati negli ultimi anni sono suscettibili di essere ceduti per importi inferiori e che tale impostazione renderebbe indeducibile la minusvalenza. Certo invece che, se i professionisti acquistano immobili che utilizzeranno per molti anni, è probabile che in futuro possano effettuare cessioni plusvalenti; plusvalenze che, per quanto argomentato, non saranno tassate.

In definitiva possiamo sintetizzare come segue:

Anno di acquisto fabbricato

Ante 2007

2007 – 2009

Post 2009

Trattamento PLUS/MINUS

Non rilevanti

Rilevanti

Non rilevanti