3 Settembre 2016

Scritture contabili del rimborso dell’IVA assolta presso uno Stato UE

di Viviana Grippo
Scarica in PDF

Il prossimo 30 settembre scade il termine entro il quale, con riferimento all’anno precedente, è possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle entrate (l’Ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’IVA assolta in altro Stato membro.

L’istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L’Agenzia ricevuta l’istanza provvederà ad inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all’esecuzione del pagamento.

Ambito soggettivo

Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che abbiano versato l’imposta in altro Stato per beni e servizi ivi acquistati o importati. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

In presenza di cause ostative l’Ufficio delle entrate non inoltrerà l’istanza al competente Ufficio dello Stato estero emettendo, invece, un provvedimento di rifiuto motivato, avverso il quale è ammesso ricorso.

Ambito oggettivo

Rientrano tra le operazioni che danno diritto al rimborso l’acquisto e l’importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro ed in generale:

  • le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
  • le prestazioni di ristorazione e catering svolte nello Stato membro;
  • le prestazioni di servizi per l’accesso a fiere e manifestazioni culturali;
  • i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
  • il trasporto di persone nello Stato membro.

Rimborso da parte di Stato estero

Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.

Scritture contabili

Il contribuente dovrà rilevare in contabilità l’acquisto del bene o del servizio usufruito nello Stato membro, registrando, come di usuale, il debito verso il fornitore ed il costo, ma sostituendo all’Erario un credito verso lo Stato UE:

Diversi                        a                      Debiti vs Fornitori esteri                                           12.000

Costi per allestimento fiere                                                                                      10.000

Credito verso Stato estero                                                                                          2.000

Successivamente dovrà eseguire il pagamento del debito verso il fornitore versando in tale circostanza anche l’IVA estera:

Debiti vs Fornitori esteri                    a                      Banca c/c                                           12.000

Al ricevimento del rimborso da parte dello Stato estero si provvederà a stornare il credito:

Banca c/c                                           a                      Credito verso Stato estero                 2.000

Dottryna