23 Gennaio 2024

Scadenze e periodicità di invio dei modelli Intrastat

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Entro il prossimo 25.1.2024 devono essere presentati i modelli Intrastat relativi al mese di dicembre 2023 e al IV° trimestre 2023, rispettivamente, dai soggetti passivi con periodicità mensile e con periodicità trimestrale. Ciò in quanto gli elenchi devono essere presentati entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Ai fini della verifica della periodicità di invio da osservare, occorre avere riguardo separatamente agli elenchi Intra-1, da una parte, e agli elenchi Intra-2, dall’altra.

I modelli Intra-1 bis (cessione di beni) e Intra-1 quater (servizi resi) devono essere trasmessi, ai fini fiscali:

  • con cadenza trimestrale dai soggetti passivi che hanno realizzato nei 4 trimestri precedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni o di prestazioni di servizi verso soggetti comunitari non superiore a 50.000 euro;
  • con cadenza mensile dai soggetti passivi che non ricadono nella fattispecie di cui al punto precedente.

Ai fini statistici, la compilazione e l’invio dei dati è obbligatorio in caso di realizzo, nei 4 trimestri precedenti a quello di riferimento, di un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni o di prestazioni di servizi verso soggetti comunitari superiore a 100.000 euro.

In merito agli elenchi Intra-2, si deve, in primo luogo, ricordare che, con decorrenza dall’1.1.2022 non è più possibile presentare con periodicità trimestrale l’Intra-2 bis (acquisto beni) e l’Intra-2 quater (servizi ricevuti). Più in particolare, poi, si rappresenta che:

  • i modelli Intra-2 bis devono essere trasmessi con periodicità mensile solo dai soggetti passivi che abbiano effettuato, nei 4 trimestri precedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale di acquisti intracomunitari di beni pari o superiore a 350.000 euro;
  • i modelli Intra-2 quater devono, invece, essere trasmessi con periodicità mensile dai soggetti passivi che abbiano ricevuto, nei 4 trimestri precedenti a quello di riferimento, prestazioni di servizi per un ammontare totale trimestrale pari o superiore a 100.000 euro.

Pertanto, nei casi di mancato superamento delle “soglie mensili” (< 350.000 euro o < 100.000 euro), gli elenchi Intra-2 non devono essere presentati.

Inoltre, in linea generale, nessun modello Intrastat deve essere presentato in assenza di operazioni attive e passive nel mese o trimestre di riferimento.

I soggetti passivi che iniziano l’attività nel corso dell’anno sono tenuti:

  • con riferimento agli elenchi Intra-1, alla presentazione trimestrale fino al superamento della soglia di 50.000 euro. Resta ferma la possibilità di optare fin da subito per la presentazione mensile, laddove ciò meglio si concili, ad esempio, con i processi amministrativi interni aziendali e comunque sia ragionevolmente prevedibile un superamento della soglia in corso d’anno;
  • con riferimento agli elenchi Intra-2, alla presentazione con periodicità mensile solo al superamento delle soglie di 350.000 euro o 100.000 euro avendo riguardo alla singola categoria di operazioni. Fintantoché i limiti per l’invio mensile non sono superati non è dovuta la presentazione dei modelli.

I soggetti passivi con periodicità trimestrale che superano la soglia prevista nel corso di un trimestre devono presentare l’Intrastat con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso, devono essere presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi. Tuttavia, al riguardo, alla luce dell’avvenuta abolizione della trasmissione trimestrale per gli Intra-2, va evidenziato che, al superamento della soglia, per tali elenchi l’invio dei dati dei periodi mensili già trascorsi dovrebbe ritenersi non più necessario.

Il superamento della soglia, anche in uno solo dei 4 trimestri precedenti a quello di riferimento, determina l’obbligo di mantenere la periodicità mensile per almeno 4 trimestri consecutivi (circolare n. 36/E/2010).

È, infine, il caso di ricordare come la verifica del superamento delle diverse soglie vada effettuata in modo separato per ciascuna delle 4 categoria di operazioni. Le soglie, infatti, operano, in ogni caso, in maniera indipendente e il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità delle altre 3 categorie di operazioni (Provvedimento n. 194409/2017).