2 Luglio 2018

Rivalutazione: ultimo giorno per versare l’imposta sostitutiva

di Alessandro Bonuzzi
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Ultimo giorno utile per versare l’imposta sostitutiva o la prima rata per la rivalutazione delle quote e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2018. La scadenza ordinaria fissata dalla norma – 30 giugno 2018 – è caduta di sabato, pertanto, il termine per il pagamento slitta ad oggi. Inoltre, sempre entro oggi, va redatta e asseverata la perizia di stima che fissa il valore rivalutato dei beni.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 997 e 998, L. 205/2017), modificando il disposto dell’articolo 2, comma 2, D.L. 282/2002, che a sua volta rinnovava quanto contenuto negli articoli 5 e 7 della L. 448/2001, ha riaperto i termini per rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate detenute da persone fisiche, società semplici o enti non commerciali nella propria sfera istituzionale alla data del 1° gennaio dell’anno corrente.

La rideterminazione del valore dei beni ha effetto sul calcolo della plusvalenza imponibile, quale reddito diverso ai fini delle imposte dirette, che si generebbe in capo al possessore in ipotesi di vendita. In sostanza, l’obiettivo della norma è quello di creare una condizione di vantaggio per quei soggetti che detengono partecipazioni o aree edificabili con elevati plusvalori latenti e che hanno intenzione di cederle.

La tempestività del versamento della sostitutiva, che può avvenire in un’unica soluzione oppure in 3 rate annue di pari importo, con applicazione del tasso di interesse del 3% annuo sulla II° rata – che scadrà il 1° luglio 2019 – e sulla III° rata – che scadrà il 30 giugno 2020 -, è fondamentale poiché perfeziona la rivalutazione.

Lo ha chiarito in più occasioni anche l’Agenzia delle Entrate a parere della quale “l’opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Infatti, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del Tuir” (circolare 35/E/2004).

Qualora il pagamento non avvenisse entro la scadenza, il contribuente decadrebbe dalla possibilità di calcolare la plusvalenza partendo dal valore rideterminato; l’eventuale importo versato tardivamente, quindi da domani, potrebbe comunque essere chiesto a rimborso.

Ancora, se la prima rata dell’imposta sostitutiva viene correttamente pagata entro la giornata odierna, ma verrà omesso il pagamento delle rate successive, l’efficacia della rivalutazione non viene meno e gli importi non versati e dovuti saranno iscritti a ruolo, salvo che il contribuente regolarizzi la sua posizione attraverso l’innovato istituto del ravvedimento operoso.

La misura dell’imposta sostitutiva da applicare al valore di perizia del bene è pari all’8%, sia per i terreni, sia per le partecipazioni, indipendentemente dal fatto che trattasi di partecipazioni qualificate o non qualificate.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • “8055” per la rivalutazione delle partecipazioni;
  • “8056” per la rivalutazione dei terreni.

Gli eventuali interessi dovuti derivanti dalla scelta di pagare l’imposta a rate “seguono” il codice tributo del bene a cui la rivalutazione si riferisce. Inoltre, nel modello F24 va indicato quale anno di riferimento il 2018, ossia il periodo d’imposta in cui si è verificato il possesso del bene.

Si noti, infine, che l’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata orizzontalmente con eventuali crediti precedentemente sorti, quindi, ad esempio, con un credito Irpef.

Esempio

Alla data del 1° gennaio 2018 la Alfa Snc era posseduta:

  • per l’80% da Caio;
  • per il 20% da Tizio.

Entrambi i due soci, in vista di una possibile cessione, hanno deciso di rivalutare la propria quota avvalendosi della riapertura dei termini prevista dalla legge di Stabilità 2018. Hanno dato, quindi, mandato a un professionista di provvedere alla redazione della perizia di stima. Dalla perizia, asseverata in data 18 giugno 2018, è emerso che il patrimonio della società partecipata al 1° gennaio 2018 era pari a 2.000.000 euro. I soci decidono di rateizzare il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% in 3 rate; pertanto, dovranno eseguire i seguenti versamenti:

  • Caio – imposta dovuta 128.000 (2.000.000*80%*8%)
  1. I° rata 2 luglio 2018: 42.666,67
  2. II° rata 1° luglio 2019: 43.946,67 (42.666,67 + 1.280)
  3. III° rata 30 giungo 2020: 45.226,67 (42.666,67 + 2.560)
  • Tizio – imposta dovuta 32.000 (2.000.000*20%*8%)
  1. I° rata 2 luglio 2018: 10.666,67
  2. II° rata 1° luglio 2019: 10.986,67 (10.666,67+ 320)
  3. III° rata 30 giungo 2020: 11.306.67 (10.666,67 + 640).
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