24 Ottobre 2016

Riscossione accentrata nel coworking per medici e paramedici

di Davide David
Scarica in PDF

Stanno diventando sempre più numerose le società che svolgono attività di coworking a favore di medici e paramedici.

Di norma l’attività consiste nel mettere a disposizione del professionista una stanza per determinati giorni della settimana e in determinati orari (in alternanza con altri professionisti), con anche l’arredo minimale (scrivania, sedie, mobili).

In diversi casi la società mette a disposizione dei professionisti anche degli spazi comuni (reception, sala d’attesa, servizi igienici, ecc.) e fornisce dei servizi accessori (segreteria centralizzata per la gestione degli appuntamenti e l’accoglienza dei clienti, wi-fi, pulizia locali, smaltimento rifiuti, ecc.).

Nelle forme più comuni il coworking è riservato allo svolgimento di prestazioni mediche e paramediche di non particolare complessità e che non richiedono l’utilizzo di particolari apparecchiature mediche.

In questi casi si pone la questione dell’eventuale assoggettamento della società di coworking agli obblighi di riscossione accentrata dei compensi dei medici e paramedici e di trasmissione telematica dei compensi stessi, quali previsti per le strutture sanitarie private (SSP) dalla L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

L’articolo 1, comma 38, di tale legge prevede espressamente quanto segue La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell’ambito di strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a: a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo; b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura”.

A norma del successivo comma 39, le suddette strutture sanitarie devono inoltre comunicare “telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente”.

Il provvedimento direttoriale del 13.12.2007 ha poi specificato che, ai fini di cui trattasi, per strutture sanitarie private s’intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica”.

Se ci si ferma a tale definizione sembrerebbe che le società di coworking in argomento non rappresentino delle strutture sanitarie private, con conseguente esclusione dagli obblighi imposti dalla L. 296/2006, ciò in quanto non pare possano essere definite quali operanti “nel settore dei servizi sanitari e veterinari” e, nella forma più comune, i locali messi a disposizione di medici e paramedici non sono “forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica”.

Occorre tuttavia considerare che, in via interpretativa, l’Agenzia delle entrate ha in qualche modo ampliato la definizione di struttura sanitaria privata.

In particolare, con la risoluzione 304/E/2008 l’Agenzia delle entrate, richiamando suoi precedenti documenti di prassi, ha affermato di ritenere “che la concessione in sublocazione di locali ad uso studio medico professionale e la fornitura di servizi di segreteria funzionali allo svolgimento dell’attività medica integra una condotta che va oltre la mera messa a disposizione di locali per l’esercizio dell’attività medica altrui e, pertanto, costituisce, secondo la prassi citata, una “struttura sanitaria” ai sensi del citato comma 31, dell’articolo 1, della legge finanziaria per il 2007”.

In forza di tale interpretazione parrebbe quindi che solo la mera locazione dei locali esclude dagli obblighi di cui trattasi, mentre è sufficiente la fornitura di servizi del tutto generici (come un servizio di segreteria per la gestione degli appuntamenti e l’accoglienza dei clienti) per comportare per la società l’obbligo di riscuotere i compensi dei professionisti che si avvalgono dei suoi servizi e di operare la relativa trasmissione telematica.

Fatto salvo un auspicato ripensamento da parte dell’Agenzia delle entrate (con un ritorno alla più restrittiva definizione di struttura sanitaria rilasciata dal provvedimento direttoriale del 13.12.2007), le società che mettono a disposizione dei medici dei locali arredati, fornendo anche dei servizi generali di segreteria, corrono quindi il rischio di vedersi sanzionate se non adempiono agli obblighi di riscossione accentrata e di invio telematico.

Da considerare, a tale riguardo, che a norma del comma 42 dell’articolo 1 della L. 296/2006, il mancato adempimento degli obblighi imposti dai commi 38 e 39 comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:

  • per la mancata riscossione accentrata dei compensi (di cui al comma 38), la sanzione di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 471/1997, attualmente statuita da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 8.000 (da ritenere riducibile fino alla metà del minimo per irregolarità di scarsa rilevanza, ai sensi del comma 3 del citato articolo 9);
  • per la mancata trasmissione telematica dei compensi (di cui al comma 39), la sanzione di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 471/1997, attualmente statuita da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 2.000.

A margine va segnalato che con la richiamata risoluzione 304/E/2008 l’Agenzia delle entrate ha comunque escluso la riscossione accentrata e la trasmissione telematica dei compensi dei medici di base per l’attività svolta in convenzione, anche qualora tale attività venga svolta all’interno di una struttura sanitaria privata.

Da ultimo occorre prestare attenzione che, sulla base di quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate, gli obblighi di cui trattasi potrebbero competere, tra gli altri, anche ai medici che, magari solo per dividere le spese dei locali e della segreteria, ospitano altri medici (vedasi, in proposito, la risoluzione 171/E/2007).

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Gestire gli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti