16 Febbraio 2024

Riforma fiscale: peculiarità del nuovo interpello “a pagamento”

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

La disciplina dell’interpello, contenuta nell’articolo 11, L. 212/2000, è stata interamente sostituita dal D.Lgs. 219/2023, che – come noto – ha apportato rilevanti modifiche, entrate in vigore lo scorso 18.1.2024, allo Statuto dei diritti del contribuente, al fine di dare attuazione alle previsioni della Legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), che ne ha disposto, oltre che una razionalizzazione, anche una riduzione.

In particolare, è ora previsto che il contribuente possa interpellare l’Amministrazione finanziaria al fine di ottenere una risposta riguardante una fattispecie concreta e personale relativamente alla:

  1. applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione (c.d. interpello interpretativo);
  2. corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili (c.d. interpello qualificatorio);
  3. disciplina dell’abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie (c.d. interpello antiabuso);
  4. disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi (c.d. interpello disapplicativo);
  5. sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge (c.d. interpello probatorio), il quale è riservato solo ai soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo di cui al Lgs. 128/2015, nonché a quelli che presentano istanze di interpello sui nuovi investimenti ex articolo 2, D.Lgs. 147/2015;
  6. sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 24-bis, Tuir (trattasi dell’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia).

Ciò detto, la vera “novità” prevista dal citato D.Lgs. 219/2023, è l’introduzione dell’interpello “a pagamento”. Invero, contrariamente a quanto accadeva in passato, ora è espressamente previsto che la presentazione dell’istanza di interpello sia in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, che è destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali. La misura di tale contributo e le relative modalità di versamento saranno individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.

Detto in altri termini, il legislatore ha introdotto, per la prima volta, la necessità di provvedere alla corresponsione di un contributo per ottenere risposta all’istanza di interpello, la cui misura verrà parametrata in funzione della tipologia di contribuente, del valore della rilevanza e della particolare complessità della questione rappresentata.

Superando la vecchia disciplina che prevedeva un termine di risposta diverso per le varie tipologie di interpello, la novella ha stabilito, invece, che il termine di risposta, per tutte le tipologie di interpello, è fissato in 90 giorni. Resta comunque ferma la facoltà per l’Amministrazione finanziaria di chiedere documentazione integrativa, nel qual caso la risposta è fornita entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

È altresì prevista l’automatica sospensione dei termini di risposta nel periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno; inoltre, coerentemente con i principi generali, è disposto che, se i termini (sia quelli di risposta che quelli correlati alla regolarizzazione) scadono di sabato o in un giorno festivo non lavorativo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Restano, poi, confermate alcune previsioni della vecchia disciplina dell’interpello.

Ad esempio, la risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell’amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell’amministrazione (c.d. silenzio assenso). Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta all’istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza, quando l’Amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente. La presentazione dell’istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Viene, altresì, espressamente prevista la non impugnabilità della risposta all’interpello.

Infine, è stabilito che la preclusione probatoria di cui all’articolo 32, comma 4, D.P.R. 600/1973, e all’articolo 52, comma 5, D.P.R. 633/1972, “non” trova applicazione a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall’amministrazione nel corso dell’istruttoria delle istanze di interpello.