28 Ottobre 2020

Regole Iva per le opere rese in ambito portuale

di Marco Bargagli
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A livello normativo i criteri di tassazione previsti per talune tipologie di servizi sono contenuti nell’articolo 9 D.P.R. 633/1972, il quale, tra le altre tipologie indicate dal legislatore, prevede che costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili ai fini Iva anche i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti, ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari.

Con particolare riferimento a tale tipologia di servizi, già in passato sono state diramate dalla prassi amministrativa specifiche indicazioni (risoluzione AdE 118/E/2008), ponendo in evidenza che i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine godono del particolare regime di non imponibilità ai fini Iva.

Tuttavia, dette prestazioni di servizi devono riflettere direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti, intendendosi compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente (articolo 3, comma 13, D.L. 90/1990).

Inoltre, sempre per espressa disposizione normativa (articolo 1, comma 992, L. 296/2006) “la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi”.

Sotto tale ultimo profilo, dai chiarimenti forniti da parte dell’Agenzia delle entrate e sulla base del contesto normativo di riferimento, si può affermare che:

  • i servizi in esame devono avere le caratteristiche di complessi interventi strutturali da realizzare su impianti già esistenti, aventi come fine immediato il loro funzionamento e la loro manutenzione ovvero il loro ammodernamento, ampliamento (cfr. ex multis, risoluzione 505309/1987);
  • sono escluse dal regime di non imponibilità previsto dall’articolo 9, comma 1, n. 6), P.R. 633/1972 le mere forniture di beni e servizi (cfr. risoluzione 247/2002), le quali non realizzano interventi di carattere strutturale cui invece fa esplicito riferimento la norma fiscale.

La tematica in esame è stata oggetto di un ulteriore intervento da parte dell’Agenzia delle entrate, Direzione centrale piccole e medie imprese, con la recente risposta all’interpello n. 501, pubblicata ieri 27 ottobre 2020, che riguarda proprio il regime di non imponibilità previsto per i servizi effettuati nelle aree portuali.

Il contribuente istante (la società consortile Alfa) ha costituito, con il Consorzio Beta:

  • un’associazione temporanea di imprese (Ati), che ha sottoscritto un contratto di appalto con un’autorità portuale che prevede la realizzazione delle opere previste nella progettazione esecutiva dei lavori all’interno di un porto commerciale;
  • una società consortile a responsabilità limitata, che si identifica con il soggetto istante, a cui è demandata l’esecuzione unitaria delle opere oggetto del nominato contratto di appalto.

Nell’ambito della descritta filiera commerciale, alle prestazioni di servizio rese, nell’ambito del contratto di appalto, dalla capogruppo dell’Ati (Consorzio), nei confronti del soggetto committente (Autorità portuale), sarà applicato il regime di non imponibilità ai fini Iva ex articolo 9, comma 1, n. 6), D.P.R. 633/1972.

Preso atto delle modalità di esecuzione dei servizi, l’Agenzia delle entrate ha dapprima richiamato la normativa sostanziale di riferimento contenuta nel decreto Iva, la quale riconosce la non imponibilità Iva ai servizi prestati, tra l’altro, nei porti, alla duplice condizione che le operazioni de qua siano svolte nell’ambito portuale e che riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti, ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto.

In buona sostanza, deve trattarsi, da un lato, di servizi squisitamente tecnici atti a garantire la funzionalità degli impianti e, dall’altro lato, di servizi indispensabili per il rapido spostamento delle merci o dei mezzi di trasporto.

Il legislatore, sulla base di un preciso intervento normativo, attuando un’interpretazione autentica, ha chiarito che «Tra i servizi prestati nei porti, …riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all’articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente(…)» (articolo 3, comma 13, D.L. 90/1990).

Successivamente, tenuto conto che la fattispecie oggetto di interpello concerne il trattamento fiscale previsto per i servizi atti a garantire la funzionalità degli impianti portuali, giova ricordare che in base all’articolo 1, comma 992, della Legge Finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), ai sensi e per gli effetti del citato articolo 3, comma 13, D.L. 90/1990, «la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi».

Quindi, sulla base del quadro normativo di riferimento e dei correlati chiarimenti di prassi, il regime di non imponibilità Iva è limitato ai soli servizi prestati nei porti, intesi come «complessi interventi strutturali da realizzare su impianti già esistenti e aventi come fine immediato, il loro funzionamento e manutenzione oppure il loro ammodernamento, ampliamento e riqualificazione» con la conseguenza che, come chiarito dai documenti di prassi, è ammissibile l’applicazione del regime di non imponibilità soltanto laddove venga provata la stretta correlazione e riconducibilità delle operazioni in argomento a un unico complesso intervento, ancorché rese da soggetti diversi.

Ciò posto, sulla base di quanto evidenziato nella citata risposta all’interpello n. 501/2020:

  • il contribuente istante nulla ha specificato circa le eventuali fasi relative ai rapporti con i soggetti fornitori che, a vario titolo, realizzano gli interventi;
  • il chiarimento si esprime, pertanto, unicamente sull’applicazione del regime di non imponibilità Iva ex articolo 9, comma 1, n. 6), D.P.R. 633/1972 il cui aspetto rilevante, a parere dell’Agenzia delle entrate, è quello oggettivo, ovvero la riconducibilità delle prestazioni tra quelle previste dalla norma citata e non il numero di passaggi che possono intercorrere tra i vari soggetti interessati.

In conclusione, se le prestazioni disciplinate dai vari contratti stipulati tra i diversi soggetti coinvolti nell’intervento rientrano tra quelle di cui al citato articolo 9, comma 1, numero 6), D.P.R. 633/1972, l’Agenzia delle entrate ritiene applicabile la non imponibilità Iva prevista dalla norma anche alle prestazioni rese dai subappaltatori alla Società.