22 Marzo 2023

Regolarizzazione delle violazioni formali entro il 31 marzo

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il Legislatore della Legge di bilancio 2023 ha riproposto, nell’ambito della cosiddetta tregua fiscale, la possibilità di regolarizzare le violazioni, irregolarità, inosservanze di obblighi e adempimenti di natura formale commessi fino al 31 ottobre 2022, mediante il versamento di una sanzione in misura fissa per anno solare e la rimozione della violazione, irregolarità o omissione.

La sanatoria riguarda tutti i contribuenti senza che vi siano limitazioni soggettive di sorta e le violazioni:

  • le cui sanzioni sono previste entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo;
  • costituite da inosservanze di formalità e adempimenti in grado di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale. Diversamente, d’altro canto, si sarebbe in presenza di una violazione “meramente formale”, non sanzionabile ex articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997.

Rientra nell’ambito operativo della regolarizzazione delle violazioni formali anche la tardiva emissione, mediante trasmissione al SdI, delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici, laddove non abbia inciso sulla corretta determinazione e liquidazione dell’Iva. Ciò assume particolare rilevanza a seguito della pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate dello scorso 6 marzo che ha dato attuazione alla promozione dell’adempimento spontaneo mediante l’invio di specifiche comunicazioni (cd. alert o lettere di compliance) ai soggetti titolari di partita Iva per i quali risultano emerse tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici.

Per ammissione della circolare 11/E/2019, recante chiarimenti sull’analoga regolarizzazione prevista dall’articolo 9, commi da 1 a 8 D.L. 119/2018, nonché della circolare 2/E/2023, si devono ritenere altresì regolarizzabili le seguenti fattispecie:

  1. presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati (ossia, c.d. “dichiarazioni irregolari”), ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (ex articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997);
  2. omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dati delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE), se l’Iva risulta assolta;
  3. omessa, irregolare o incompleta presentazione dei modello Intra di cui all’articolo 50, commi 4 e 6, D.L. 331/1993;
  4. irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili (ex articolo 9 D.Lgs. 471/1997), se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
  5. omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia delle entrate o da altri soggetti autorizzati, o restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (ex articolo 11, comma 1, lettera b, D.Lgs. 471/1997);
  6. omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio o variazione dell’attività di cui all’articolo 35 D.P.R. 633/1972, ovvero delle dichiarazioni di cui agli articoli 35-ter e 74-quinquies, D.P.R. 633/1972 (ex articolo 5, comma 6, D.Lgs. 471/1997);
  7. erronea compilazione della dichiarazione d’intento di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 che ha determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa anziché la relativa integrazione (ex articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997);
  8. anticipazione di ricavi o posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, se la violazione non ha inciso sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (ex articolo 1, comma 4, D.Lgs. 471/1997);
  9. tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’intermediario (ex articolo 7-bisLgs. 241/1997);
  10. irregolarità o omissioni compiute dagli operatori finanziari (ex articolo 10 D.Lgs. 471/1997);
  11. omessa o tardiva comunicazione dei dati al STS (ex articolo 3, comma 5-bis, D.Lgs. 175/2014);
  12. omessa comunicazione della proroga o risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (ex articolo 3, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 23/2011);
  13. violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta (ex articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997);
  14. violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette Iva, se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (ex articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997);
  15. detrazione dell’Iva erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode (ex articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997);
  16. irregolare o omessa applicazione dell’inversione contabile, in assenza di frode (ex articolo 6, commi 9-bis, 9-bis.1 e 9-bis.2, D.Lgs. 471/1997), se l’Iva risulta, ancorché irregolarmente, assolta;
  17. omessa iscrizione al VIES (ex articolo 11 D.Lgs. 471/1997);
  18. omesso esercizio di opzioni nella dichiarazione annuale, sempre che sia stato tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 442/1997 (ex articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997) e sempreché non risulti applicabile l’istituto della remissione in bonis, come ad esempio nel caso della tardiva od omessa presentazione della comunicazione all’Enea, necessaria per la fruizione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, nonché del modello Eas da parte degli entri non commerciali.

La regolarizzazione si perfeziona con:

  • il versamento di 200 euro per ciascun anno solare in cui sono commesse le violazioni da sanare, in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023 oppure in 2 rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024;
  • la rimozione dell’irregolarità od omissione.

A tal riguardo merita evidenziare che:

  • nell’F24 va indicato il codice tributoTF44 – REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, L. 197/2022” e l’anno a cui si riferisce la violazione;
  • l’irregolarità o l’omissione deve essere rimossa, al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata dell’importo dovuto, ossia entro il 31 marzo 2024.

Tuttavia, in merito quest’ultimo aspetto, va tenuto conto che:

  1. laddove il contribuente non provveda alla rimozione di tutte le violazioni formali relative all’anno o agli anni oggetto di regolarizzazione a causa di un giustificato motivo, la correzione può essere effettuata entro il termine fissato dall’Ufficio, comunque non inferiore a 30 giorni dalla ricezione dell’invito (ad esempio, dell’alert o della lettera di compliance). È il caso, ad esempio, in cui risulti particolarmente difficoltoso ravvisare tutte le violazioni formali commesse nel periodo d’imposta;
  2. la mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica il perfezionamento della regolarizzazione delle effettivamente violazioni rimosse;
  3. la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria (ad esempio: violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta, violazioni in materia di reverse charge, omessa presentazione della LIPE, detrazione di un’Iva addebitata superiore a quella dovuta).