26 Settembre 2023

Regolarizzazione cripto-attività: rischio od opportunità?

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1, commi 126147, L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), ha introdotto significative modifiche in materia di tassazione delle cripto-attività. In particolare, il Legislatore, per la prima volta, ha delineato la disciplina tributaria delle cripto-attività, ossia di quelle rappresentazioni digitali di valore e di diritti, diffusesi di pari passo con una nuova tecnologia, cosiddetta di “registro distribuito” di informazioni digitali (“Distributed Ledgers Technology”), la cui principale applicazione è rappresentata dalla blockchain.

Entrando nel merito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, tra le più importanti deve menzionarsi la possibilità, per i contribuenti che detengono cripto-attività, di rideterminare – alla data dell’1.1.2023 – il costo o il valore delle proprie cripto-attività, versando un’imposta sostitutiva nella misura del 14% – anziché quella ordinaria del 26% – sull’intero valore così rivalutato.

Il comunicato stampa MEF n. 96/2023 ha prorogato il termine di versamento dell’imposta sostitutiva al 30.9.2023. Al riguardo si segnala che, stando ad alcune indiscrezioni apparse sulla stampa specializzata, la bozza del decreto “Energia” prevederebbe una ulteriore proroga dal 30.9.2023 al 15.11.2023 dei “termini per il versamento dell’imposta sostitutiva delle cripto-attività.

Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione, oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. I codici tributo sono stati istituiti con la risoluzione n. 36/E/2023.

Con riferimento alle novità relative al mondo delle cripto-attività, si deve necessariamente fare riferimento anche alla sanatoria, che consente ai possessori di cripto-attività di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale a riguardo.

L’iniziativa è stata lanciata per incentivare la trasparenza e la legalità nel settore delle cripto-attività, nonché per contrastare l’evasione fiscale. Trattasi di una forma di “voluntarydisclosure” relativa alle cripto-attività, non dichiarate nelle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti. In particolare, la Legge di Bilancio 2023 prevede che i contribuenti – che non abbiano indicato nella propria dichiarazione dei redditi le cripto-attività detenute entro il 31.12.2021 – possano presentare istanza di emersione. In altri termini, i contribuenti coinvolti, che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento, possono regolarizzare la propria posizione, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta.

I soggetti che possono accedere alla procedura di regolarizzazione delle cripto-attività sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché le società semplici ed equiparate, ai sensi dell’articolo 5 Tuir, residenti in Italia. In sostanza, i soggetti interessati al condono sono tutti coloro che:

  • non hanno rispettato le disposizioni dell’Agenzia delle entrate, omettendo di indicare le proprie cripto-attività all’interno del quadro RW, ovvero;
  • non hanno dichiarato le plusvalenze realizzate dalla dismissione delle loro cripto-attività e non hanno corrisposto su di esse l’imposta del 26%.

La condizione necessaria allo sfruttamento della sanatoria in parola consiste nel versamento di una sanzione nella misura dello 0,5%, per ciascun anno, del valore delle attività non dichiarate.

Questa tipologia di sanatoria può essere adottata da tutti i contribuenti che non hanno dichiarato le proprie cripto-attività, purché non abbiano percepito redditi. Diversamente, se i contribuenti possessori di cripto-attività non hanno dichiarato le relative plusvalenze, sarà possibile segnalare le plusvalenze passate e, di conseguenza, pagare un’imposta sostitutiva sulle stesse del 3,5%.

In tale contesto, è possibile regolarizzare le cripto-attività:

  • detenute nei periodi d’imposta fino all’anno 2021 per le quali, alla data di presentazione dell’istanza di emersione, non siano ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, D.L. 167/1990;
  • che siano state cedute nel corso di ciascuno di detti periodi d’imposta.

Deve evidenziarsi, altresì, che è possibile regolarizzare esclusivamentele cripto-attività di cui è possibile dimostrare la liceità della provenienza delle somme investite. Infatti, il contribuente dovrà allegare al modello una relazione di accompagnamento, con relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione:

  • del valore delle cripto-attività al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle stesse;
  • dei redditi omessi agli effetti delle imposte sostitutive;
  • delle sanzioni.

Infine, si precisa che il termine ultimo per aderire alla suddetta sanatoria è il 30.11.2023.