17 Gennaio 2017

Il nuovo regime per cassa va valutato

di Leonardo Pietrobon
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Il “nuovo” regime di cassa, introdotto dalla legge di Bilancio 2017, rappresenta la modalità naturale di determinazione del reddito per i soggetti che soddisfano i requisiti, di cui all’articolo 18 D.P.R. 600/1973, per l’adozione della contabilità semplificata; proprio in funzione di tale principio è utile valutare “la convenienza” o meno alla sua adozione.

Il presente intervento non mira ad analizzare gli aspetti procedurali di determinazione del reddito, secondo il nuovo contenuto di cui all’articolo 66 D.P.R. 917/1986, bensì vuole mettere in evidenza alcuni aspetti critici del nuovo sistema reddituale, per giungere alle seguenti conclusioni:

  1. non è un regime adatto a tutte le tipologie di attività d’impresa;
  2. è necessaria un’attenta preventiva valutazione, eseguendo anche una comparazione con il classico e conosciuto regime di determinazione del reddito in base al principio di competenza, con l’adozione, a questo punto, della contabilità ordinaria.

Tali riflessioni sono obbligatorie a titolo esemplificativo per le imprese di costruzione e per le imprese con magazzini fisiologicamente crescenti, come ad esempio il settore dell’abbigliamento, e una redditività contenuta, dove inevitabilmente si possono ottenere in entrambi i casi dei risultati di tipo fiscale “distorti” rispetto a quelli reali.

L’introduzione del nuovo regime di cassa prevede una specifica disposizione per quanto riguarda le rimanenze finali. In particolare, viene stabilito che “il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni dell’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal comma 17 del presente articolo, è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”.

Dalla lettura della sopra riportata disposizione normativa emerge che le rimanenze finali dell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario costituiscono una componente “di costo” per il primo anno di applicazione del regime di cassa.

In altri termini:

  • determino il reddito secondo le nuove modalità (incassi e pagamenti, con le specifiche eccezioni normativamente stabilite);
  • al risultato ottenuto sottraggo il valore delle rimanenze finali dell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario (2016).

Di conseguenza:

  • in applicazione del regime di cassa non esisteranno più le rimanenze finali;
  • ma le finali dell’anno precedente si deducono tutte nel primo anno di applicazione del regime di cassa.

All’apparenza, a qualcuno, la disposizione normativa riguardante la sorte delle rimanenze finali potrebbe sembrare un modo per “eliminare” le problematiche relative alle rimanenze di magazzino, ma non è così. Per i soggetti che adottano il nuovo regime rimane comunque l’obbligo dell’inventario di magazzino, di conseguenza, rimane aperta la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di fare una ricostruzione induttiva a ritroso con la conta fisica del magazzino.

Ma oltre a tale considerazione, è evidente come la specifica previsione normativa possa essere fonte di conseguente negative per le imprese con cicli incassi-pagamenti nettamente scollegati tra di loro dal punto di vista temporale, che abbracciano più annualità, come nel caso delle imprese di costruzione.

In altri termini, per tali soggetti, in applicazione del nuovo regime, si realizzerà tale situazione:

  1. negli anni di costruzione degli immobili le imprese sosteranno le spese, senza prevedere lo stanziamento di alcuna rimanenza finale, conseguendo, ipoteticamente, delle perdite derivanti da un’eccedenza di spese rispetto agli incassi;
  2. tali perdite, in perfetta applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 D.P.R. 197/1986, non saranno riportabili per i soggetti in contabilità semplificata;
  3. negli anni in cui tali imprese procederanno con le rispettive vendite le medesime imprese subiranno una forte tassazione, nettamente eccedente rispetto ad un’impresa che, a parità di valori, ha adottato la contabilità ordinaria e la conseguente determinazione del reddito in base al principio di competenza

A titolo esemplificativo si ipotizzi la seguente situazione. Mario Rossi, imprenditore individuale nel settore delle costruzioni presenta la seguente situazione:

  • anno 2017 costi sostenuti 100 e incassi 0, si determina una perdita non riportabile pari a 100;
  • anno 2018 costi sostenuti 100 e incassi 0, si determina una perdita non riportabile pari a 100;
  • anno 2019 costi sostenuti 0 e incassi 250, si determina un reddito pari ad 250, senza possibilità di scomputare alcuna rimanenza iniziale o perdita pregressa.

Le medesime considerazioni potrebbero valere anche per le imprese che generalmente effettuano acquisti alla fine dell’esercizio generando una perdita nel medesimo periodo d’imposta. Anche in questo caso in assenza di magazzino si giunge alla medesima conclusione.

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