6 Marzo 2023

Reddito di impresa: deducibilità dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

L’accertamento eseguito nei confronti dei soggetti titolari di reddito di impresa presenta molteplici peculiarità.

L’errore in dichiarazione relativo a poste che concorrono alla determinazione del reddito di impresa (ad esempio, quote di ammortamento, errata imputazione a periodo, ecc.) comporta in alcuni casi il diritto al rimborso di quelle somme che, proprio in considerazione della fondatezza dell’accertamento, avrebbero potuto essere dedotte o sono state già tassate in un diverso esercizio; in altri casi, invece, comporta una duplicazione di imposta poiché l’amministrazione finanziaria non ha applicato correttamente alcuni principi del sistema tributario (articolo 109 Tuir).

Tra le questioni che possono sorgere, infatti, vi sono la deducibilità dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati, il recupero a tassazione delle somme dedotte in violazione della competenza fiscale, i controlli sui componenti pluriennali di reddito, il sindacato dell’Amministrazione sulle impostazioni contabili, i nessi tra perdite fiscali e accertamento, le rimanenze di magazzino, etc.

Con specifico riferimento ai costi correlati ai maggiori ricavi accertati, in considerazione del fatto che tale tipologia di accertamento non ha natura sanzionatoria, ma è strumentale all’attuazione del principio della capacità contributiva di cui all’articolo 53 Cost., l’Amministrazione finanziaria dovrebbe riconoscere, in sede di emanazione dell’avviso di accertamento, anche i costi correlati ai maggiori ricavi accertati.

Tuttavia, la prassi dell’Ufficio rende evidente come questo si limiti quasi sempre al recupero a tassazione dei maggiori ricavi non contabilizzati, non avendo alcun obbligo di riconoscimento dei costi correlati.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che l’Amministrazione finanziaria, soltanto in sede di accertamento “induttivo” e non anche di accertamento analitico-induttivo, deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti; conseguentemente, qualora per alcuni proventi non sia possibile accertare i costi, questi possono essere determinati induttivamente, perché diversamente si assoggetterebbe ad imposta, come reddito di impresa, il profitto lordo, anziché quello netto, in contrasto con il parametro costituzionale della capacità contributiva di cui all’articolo 53 Cost. (cfr., Corte di Cassazione, sentenza n. 19191 del 17.07.2019; n. 1506 del 20.01.2017; n. 3995 del 19.02.2009; n. 28028 del 25.11.2008).

Pertanto, appare quanto mai opportuno che il contribuente presenti ricorso eccependo l’illegittimità dell’atto impugnato per errata determinazione della base imponibile in considerazione del mancato riconoscimento dei costi correlati ai maggiori ricavi. Così facendo, infatti, il contribuente potrebbe vedersi ridurre la pretesa tributaria, laddove il giudice accogliesse il suo motivo di ricorso.

Nel caso di accertamento di tipo analitico-induttivo, poi, il contribuente è tenuto ad allegare e provare in giudizio elementi certi e precisi che rendano ammissibile la deduzione delle spese e degli altri oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi.

Al riguardo si segnala una recente pronuncia della Corte di Cassazione in tema di deducibilità dei costi per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr., Corte di Cassazione, sentenza n. 4265 del 10.02.2023).

In particolare, i Giudici di vertice hanno affermato che è legittimo portare in detrazione i costi di urbanizzazione primaria e secondaria, ancorché le relative opere di urbanizzazione non siano state ancora realizzate, nel medesimo esercizio in cui sono stati conseguiti i ricavi. Ciò sulla base della considerazione per la quale è già stato affermato il principio per cui i costi concernenti le opere di urbanizzazione, in quanto funzionali all’ottenimento delle licenze edilizie e commerciali, non possono che essere ricollegati ai ricavi dell’operazione commerciale che li contempla (cfr., Corte di Cassazione, ordinanza n. 13633 del 30.05.2018).

Nella specie, la Suprema Corte ha evidenziato che anche il principio contabile OIC 16, di indubbia valenza a fini interpretativi, sottolinea il legame di accessorietà esistente tra le immobilizzazioni materiali e i costi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

In definitiva si sottolinea che, in deroga al principio della previa imputazione a conto economico, le spese e gli altri oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando a conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultino da elementi certi e precisi (articolo 109, comma 4, Tuir).