8 Giugno 2015

Prestazioni di servizi relative ad edifici in reverse charge

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Come noto, a partire dallo scorso 1 gennaio 2015 l’art. 17, co. 6, lett. a-ter), del DPR 633/72 ha introdotto una nuova fattispecie di applicazione dell’inversione contabile ai fini Iva riguardante alcune prestazioni di servizi. In particolare, si tratta di quelle relative alla pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici. La novità è stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 14/E/2015 che ha confermato in primo luogo che le operazioni in questione devono essere inquadrate tra le prestazioni di servizi (sono quindi escluse le cessioni di beni con posa in opera), e che per l’individuazione delle stesse si deve aver riguardo ai codici Ateco 2007.

Inoltre, come si desume dal tenore letterale della norma, la C.M. n. 14/E conferma che tutte le prestazioni di servizi incluse nella lett. a-ter) hanno il denominatore comune di riferirsi ad edifici. L’Agenzia, premettendo che in ambito fiscale non sussiste una definizione di edificio, ritiene utile fare riferimento all’art. 2 del D.Lgs. n. 192/2005, secondo cui l’edificio consiste in “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”. Secondo l’Agenzia la riportata definizione è in linea con quanto chiarito nella R.M. n. 46/E/1998, in cui riprendendo il contenuto della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 23.7.1960, n. 1820, è stato precisato che per “edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”.

Considerando i riportati documenti, l’Agenzia conclude affermando che la nozione di edificio sia limitata ai fabbricati, e non alla più ampia categoria dei beni immobili, con le seguenti conseguenze:

  • la nozione di fabbricato può intendersi sia ad uso abitativo, sia ad uso strumentale;
  • sono compresi sia i fabbricati di nuova costruzione, sia parti di essi (ad esempio, il singolo locale di un immobile);
  • rientrano anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3, e le unità in corso di definizione rientranti nella categoria F4;
  • non rientrano nella nozione di edificio le prestazioni aventi ad oggetto terreni, parti del suolo, parcheggi, giardini, piscine, ecc., salvo che non costituiscano parte integrante di un bene immobile (come ad esempio la piscina collocata sul terrazzo, i giardini pensili e gli impianti fotovoltaici collocati sui tetti);
  • sono escluse in ogni caso le prestazioni di servizi rese su beni mobili.

Un’ultima annotazione riguarda gli impianti fotovoltaici installati sul tetto dell’edificio, per i quali l’eventuale qualificazione come bene immobile comporta l’applicazione del reverse charge anche alle prestazioni di manutenzione degli stessi.