28 Dicembre 2016

Perdite pregresse prededucibili con gli accordi di consolidamento

di Alessandro Bonuzzi
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Attraverso gli accordi di consolidamento, ai soli fini interni, è possibile prevedere l’utilizzo prioritario delle perdite pregresse, maturate in regime di consolidato e ancora disponibili, rispetto alle perdite di periodo, derogando così al metodo ordinario previsto dalla disciplina fiscale.

È quanto emerge dalla risoluzione 121/E di ieri con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni apprezzabili chiarimenti sulla valenza degli accordi di consolidamento in relazione all’ordine da seguire nello scomputo delle perdite dal reddito della fiscal unit.

È noto che in base alle norme del Tuir recanti le regole in materia di consolidato fiscale, per ogni singolo periodo d’imposta, la società consolidante deve,

  • prima di tutto, sommare, algebricamente e per intero, i risultati imponibili di periodo – positivi o negativi – riportati dalla consolidante stessa e dalle consolidate nelle proprie dichiarazioni dei redditi,
  • potendo, solo successivamente, scomputare dal reddito complessivo globale le perdite pregresse maturate in regime di consolidato.

Le perdite maturate dalle società consolidate, infatti, un volta trasferite alla fiscal unit, subiscono una “spersonalizzazione” potendo essere utilizzate solo a livello consolidato e non più dalla singola partecipante che le ha prodotte. Ne consegue che, nell’ambito della tassazione di gruppo, le perdite di periodo attribuite dalle consolidate vanno utilizzate prioritariamente rispetto a quelle pregresse “acquisite” dal consolidato.

Peraltro, la risoluzione in commento precisa che tale meccanismo trova applicazione anche nella fase accertativa, ai fini dello scomputo in diminuzione delle perdite dal maggior imponibile contestato dal Fisco.

In passato la circolare AdE 53/E/2004 ha precisato che, in caso di interruzione anticipata o di mancato rinnovo del consolidato, le parti possono liberamente decidere i criteri di ripartizione delle perdite residue; a tal fine devono però essere rispettate le seguenti condizioni:

  • le perdite possono essere imputate esclusivamente alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti l’opzione perde efficacia;
  • l’importo massimo imputabile alla società uscente non può eccedere l’importo delle sue perdite trasferite al consolidato al netto degli utilizzi effettuati nella determinazione del reddito del gruppo;
  • le perdite attribuite devono essere della stessa qualità delle perdite originariamente trasferite.

L’Agenzia, nella risoluzione in commento, mantiene questa linea soft anche in relazione alla determinazione dei criteri di utilizzo delle perdite in vigenza del regime.

A parere del Fisco, infatti, le società aderenti alla fiscal unit possono senz’altro regolare, attraverso gli accordi di consolidamento, le peculiari modalità operative del regime. L’Amministrazione finanziaria non può entrare nel merito degli accordi in quanto trattasi di contratti che hanno natura esclusivamente privatistica e disciplinano i rapporti intersoggettivi derivanti dall’applicazione del regime del consolidato fiscale.

Pertanto, è legittimo l’accordo di consolidamento, avente valenza interna, che preveda l’utilizzo prioritario delle perdite pregresse, non ancora utilizzate e trasferite al consolidato da parte di una società partecipante, rispetto alle perdite di periodo prodotte da altra società aderente.

Come effetto si determinerà una titolarità delle perdite residue all’atto della riattribuzione, a seguito di interruzione anticipata o mancato rinnovo del consolidato, diversa da quella risultante dall’applicazione dell’ordinario metodo di determinazione del reddito.

La risoluzione avverte che di questo deve essere data evidenza attraverso la predisposizione, al momento dell’opzione o del rinnovo del consolidato, di un’adeguata documentazione da cui si possa comprendere l’ordine di utilizzo delle perdite all’interno della fiscal unit.

Temi e questioni del reddito d’impresa con Giovanni Valcarenghi