2 Ottobre 2018

Negato il rimborso dei costi per fideiussioni

di Davide Albonico
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I costi sostenuti (a titolo di provvigioni pagate ad istituti di credito) per fideiussioni prestate al fine di ottenere il rimborso dell’Iva in via accelerata non costituiscono alcuno squilibrio tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, in quanti gli stessi sono assunti a seguito di una scelta consapevole del contribuente che ottiene un immediato vantaggio patrimoniale costituito dal rimborso accelerato del credito Iva.

Questo, quanto affermato dai giudici della CTP Milano, con la sentenza n. 6323 del 13.10.2017, nel rigettare la richiesta di rimborso avanzata dalla società contribuente e relativa alla garanzia patrimoniale prestata in favore dell’Amministrazione finanziaria ai fini dell’esecuzione del rimborso Iva.

Ripercorrendo i fatti di causa, la controversia nasce in seguito alla presentazione di un’istanza di rimborso effettuata dalla contribuente, società residente in Svizzera, dei compensi e delle commissioni pagate per ottenere le fideiussioni, di cui all’articolo 38-bis D.P.R. 633/1972, finalizzate all’erogazione dei rimborsi delle eccedenze Iva relative a più periodi d’imposta.

La Direzione Regionale della Lombardia, comunicando il rigetto dell’istanza, negava pertanto il rimborso ivi richiesto.

A parere dell’ufficio, in particolare, risultava inapplicabile al caso di specie l’articolo 8, comma 4, L. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), in quanto il suo ambito applicativo sarebbe da circoscrivere ai rimborsi scaturenti da attività di rettifica/accertamento dell’Amministrazione finanziaria, così da non far ricadere sul contribuente il costo della garanzia prestata qualora la pretesa impositiva risulti successivamente priva di fondamento e non, come in tal caso, a una scelta consapevole del contribuente il quale peraltro ottiene un vantaggio patrimoniale immediato costituito dal rimborso dell’Iva.

La CTP Milano, in aderenza alle tesi dell’ufficio, respingeva il ricorso e compensava le spese, in ragione della non univoca giurisprudenza di merito sull’argomento.

A tal proposito vale la pena richiamare un precedente di senso diametralmente opposto, rappresentato da una sentenza del 5.12.2016 emessa dalla CTP Bergamo la quale, in buona sostanza, sosteneva che l’interpretazione del citato articolo 8 avrebbe dovuto prescindere da qualsiasi possibile distinzione e che, ai fini della legittimità del rimborso dei costi della fideiussione sarebbe irrilevante la circostanza che il contribuente avesse optato per una richiesta anticipata di rimborso.

Secondo i giudici bergamaschi la disposizione in parola imporrebbe all’Amministrazione il rimborso per i costi sostenuti a causa del procedimento di attuazione del tributo e, il mancato riconoscimento del rimborso di tali oneri comporterebbe un’ulteriore tassazione a carico dei contribuenti che si ritroverebbero in una posizione creditoria nei confronti dello Stato, penalizzandoli ingiustamente rispetto ad altri (in tal senso anche la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14024/2009).

Per una corretta ricostruzione normativa della fattispecie, va evidenziato come l’articolo 7 L. 167/2017, contenente disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea 2017), preveda ora un indennizzo forfetario, pari allo 0,15% dell’importo garantito, ai soggetti che prestano garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria ai fini dell’esecuzione dei rimborsi Iva di cui all’articolo 38- bis D.P.R. 633/1972.

Si evidenzia inoltre che tale modifica normativa era volta, tra l’altro, a chiudere la procedura di infrazione n. 2013/4080 avviata nel 2013 dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia, con riferimento ai tempi eccessivamente lunghi nell’erogazione dei rimborsi Iva.

Tale indennizzo, che potrà essere versato solamente alla scadenza dei termini per l’emissione dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero qualora sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso Iva, costituisce una sorta di ristoro forfetario dei costi finanziari sostenuti per ottenere il rilascio della garanzia e potrà essere richiesto a partire dalle istanze di rimborso presentate con la dichiarazione annuale dell’Iva relativa all’anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell’anno 2018.

La disposizione normativa richiamata si inserisce e costituisce così una sorta di “doppio binario” rispetto al citato articolo 8, comma 4, L. 212/2000, la cui validità, pur in assenza dei richiamati decreti attuativi, è sempre stata riconosciuta dalla giurisprudenza di merito e di diritto.

Ritornando al caso di specie, secondo i giudici meneghini, se allo stesso fosse stato applicabile l’articolo 8, comma 4, L. 212/2000, che contiene previsioni ben più ampie rispetto all’articolo 7 L. 167/2017, non ci sarebbe stato bisogno dell’emanazione di una nuova disposizione normativa per prevedere il rimborso delle fideiussioni contratte per il rimborso dell’Iva accelerato.

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