25 Agosto 2015

Linea contabile di Confindustria sulla chiusura delle liti fiscali

di Fabio Landuzzi
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Con la Linea operativa contabile – 2 intitolata “Gestione contabile delle fasi post verifica fiscaleConfindustria fornisce indicazioni alle imprese riguardo alla rilevazione in contabilità generale della chiusura di una verifica fiscale anche mediante il ricorso ad uno degli istituti deflativi previsti dall’ordinamento, con il pagamento a titolo definitivo delle imposte accertate, delle sanzioni e relativi accessori. La Linea operativa in commento non tratta invece delle modalità di rilevazione dei pagamenti effettuati mediante “ravvedimento operoso” del contribuente.

Sotto il profilo tecnico, la Linea operativa richiama le indicazioni contenute nei Principi contabili OIC 12 e OIC 25. Pertanto, le somme corrisposte a titolo di imposte – dirette ed indirette – relative ad esercizi precedenti, inclusi gli oneri accessori per sanzioni ed interessi, devono essere rilevate fra gli “oneri straordinari” e quindi classificate alla voce E21 del conto economico. Tali somme possono derivare da iscrizioni a ruolo, da avvisi di liquidazione, da avvisi di accertamento, da atti di contestazione di sanzioni come pure da ogni altra fattispecie afferente una situazione di contenzioso o pre-contenzioso tributario con l’Amministrazione Finanziaria.

La contropartita patrimoniale sarà rispettivamente la voce D12 (Debiti tributari) se la passività in oggetto è certa, oppure la voce B2 (Fondi per imposte) se trattasi di un accantonamento effettuato in vista della probabilità che la passività potenziale venga a manifestarsi con l’estinzione della pendenza.

Le scritture contabili proposte dalla Linea operativa contabili sono quindi correttamente impostate in modo differente a seconda che si presentino tre distinti scenari.

  1. Il primo scenario, in cui nessun accantonamento a fronte della passività sopravvenuta era stato effettuato negli esercizi anteriori. Si pensi al caso di una verifica fiscale compiuta nel 2014, con riferimento all’anno 2011, e definita con il pagamento di Euro 1.000 per imposte, di Euro 300 per sanzioni e di Euro 60 per interessi. Ebbene, in questa circostanza, nel 2015 l’intera somma corrisposta per la chiusura della vertenza (pari a 1.360 Euro) sarà rilevata fra le sopravvenienze passive con contropartita i debiti tributari; nelle scritture contabili, si suggerisce poi di dare distinta evidenza delle tre componenti: imposte, sanzioni ed interessi.
  2. Il secondo scenario, in cui a fronte di un accantonamento effettuato nell’anno precedente, la somma dovuta per la definizione della pendenza risulta essere maggiore. Riprendendo l’esempio precedente, si immagini che nel 2014 la società avesse accantonato al Fondo per imposte l’importo di Euro 1.000. Nel 2015, avendo corrisposto 1.360 Euro per la definizione della controversia, la scrittura contabile dovrà rilevare l’azzeramento del Fondo per imposte e, per l’eccedenza pari a 360 Euro, la registrazione di una sopravvenienza passiva.
  3. Il terzo scenario, in cui invece il fondo accantonato nell’esercizio precedente sia risultato maggiore di quanto corrisposto per la chiusura della pendenza. Si pensi sempre ai dati dell’esempio, assumendo però che nel 2014 la società abbia stanziato un Fondo per imposte di 1.500 Euro. In questa circostanza, quindi, l’azzeramento del Fondo nel 2015 avrà come contropartita il debito tributario, sino all’importo di 1.360 Euro, e per il residuo ammontare di 140 Euro una sopravvenienza attiva (non imponibile).

Di interesse generale, poi, anche la chiosa finale che la Linea operativa contabile compie con riguardo al riflesso fiscale laddove precisa che per la parte riferita agli interessi passivi, la somma corrisposta sarà fiscalmente deducibile senza assoggettamento ai limiti di cui all’art. 96 del Tuir.