21 Dicembre 2022

Legge di Bilancio 2023: tassazione e monitoraggio delle cripto-attività

di Angelo Ginex
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Ad oggi non esiste una disciplina sulla tassazione delle operazioni su cripto-attività.

Per tale ragione, il Disegno di Legge di Bilancio 2023 introduce all’articolo 31 una disciplina tributaria unitaria del fenomeno delle cripto-attività, andando a modificare il D.P.R. 917/1986 (c.d. Tuir).

In particolare, la disposizione citata assoggetta ad imposizione le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti attraverso operazioni che hanno ad oggetto cripto-attività, comunque denominate, introducendo nel comma 1 dell’articolo 67 Tuir la lettera c-sexies).

Quest’ultima stabilisce che costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti. Viene stabilito che non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta effettuata tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni.

A mero titolo esemplificativo, così come rilevato nella relazione illustrativa, non assume rilevanza lo scambio tra valute virtuali, mentre assume rilevanza fiscale l’utilizzo di una cripto-attività per l’acquisto di un bene o un servizio o di una altra tipologia di cripto-attività (ad esempio, utilizzo di una crypto currency per acquistare un non fungible token) o la conversione di una crypto currency in euro o in valuta estera.

La disposizione prevede altresì una norma transitoria per consentire l’utilizzo di minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività già realizzate alla data in vigore del citato articolo 31, consentendone la deduzione dalle plusvalenze ai sensi dell’articolo 68, comma 5, Tuir.

Al fine di evitare l’emergere di fenomeni impositivi per importi non rilevanti (e generalmente ascrivibili a operazioni ricorrenti di modico valore, come ad esempio nel caso di utilizzo di cripto-attività nel settore del gaming), è stata prevista una soglia di esclusione da imposizione pari ad euro 2.000 per anno d’imposta. Ne deriverebbe che le minusvalenze possono essere riportate in avanti solo se di importi superiori ad euro 2.000.

Vengono stabilite le modalità di determinazione di tali redditi e, in particolare, si prevede che le minusvalenze realizzate sono deducibili limitatamente dalle plusvalenze derivanti dalla stessa tipologia di attività, nel periodo di imposta in cui sono realizzate e nei quattro periodi d’imposta successivi.

Con le modifiche introdotte al D.Lgs. 461/1997, è prevista inoltre l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento; la possibilità di esercitare l’opzione di cui all’articolo 6 (c.d. regime del risparmio amministrato) e dell’articolo 7 (c.d. regime del risparmio gestito), presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati; la possibilità di esercitare l’opzione per il risparmio amministrato relativamente ai rapporti intrattenuti con gli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 D.Lgs. 231/2007, vale a dire con i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.

Infine, sono state apportate modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale prevista dal D.L. 167/1990, da parte degli intermediari introducendo l’obbligo anche per i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti, la norma prevede che, in relazione a tali attività, gli stessi sussistano indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia.

La materia risulta regolamentata anche dall’articolo 32 del Disegno di Legge di Bilancio 2023, concernente la valutazione delle cripto-attività. La disposizione modifica l’articolo 110 del Tuir aggiungendo il comma 3-bis, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico.

La disposizione ha l’intento di evitare l’incidenza delle oscillazioni di valore delle cripto-attività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio, mentre rimangono escluse le valutazioni dei crediti e dei debiti da regolare in cripto-attività.

L’articolo 33 del Disegno di Legge di Bilancio 2023 introduce poi una sorta di “voluntary disclosure” delle operazioni su cripto-attività, dal momento che prevede la possibilità per i contribuenti che detengono cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o valore di acquisto alla medesima data, pagando sullo stesso un’imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento.

L’imposta deve essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2023, ovvero in tre rate annuali di pari importo. Sulle rate successive devono essere applicati gli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

Da ultimo, appare superfluo sottolineare come le disposizioni citate lascino molteplici dubbi e sollecitino osservazioni critiche, per cui è bene attendere il testo definitivo al fine di poter fare considerazioni più approfondite.