22 Novembre 2016

I lavori in corso su ordinazione in valuta estera

di Federica Furlani
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I lavori in corso su ordinazione sono contratti (generalmente di appalto) finalizzati alla realizzazione di un bene, di una combinazione di beni o alla fornitura di beni/servizi non di serie, che insieme formano un unico progetto, eseguiti su ordinazione del committente.

Essi possono avere durata infrannuale o ultrannuale a seconda della durata del contratto inferiore o superiore a 12 mesi, dove per durata si intende il lasso di tempo che intercorre tra la data di inizio di realizzazione dei beni e/o servizi e la data di ultimazione e consegna degli stessi come risulta dal contratto, indipendentemente dalla data di perfezionamento dello stesso.

La distinzione, nell’ambito delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione a fine esercizio, tra lavori ultrannuali o infrannuali è importante per il criterio di valutazione applicabile.

L’OIC 23 precisa infatti che al ricorrere di determinate condizioni, i lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale devono obbligatoriamente essere valutati secondo il criterio della percentuale di completamento, ovvero il metodo in base al quale i costi, i ricavi e l’utile della commessa vengono rilevati nel corso degli esercizi in cui i lavori sono eseguiti in proporzione alla percentuale di completamento, correlando così i costi sostenuti nell’esercizio ai relativi ricavi in ossequio al principio della competenza economica.

L’altro criterio di valutazione della “commessa completata”, alternativo per i lavori infrannuali, comporta invece la valutazione delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione al costo, come gli altri elementi che compongono il magazzino (OIC 13), o più correttamente al minore tra costo di produzione e valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato: i ricavi e l’utile di commessa vengono pertanto rilevati solamente al momento dell’ultimazione dell’opera e quindi interamente attribuiti all’esercizio di ultimazione della commessa.

Un caso particolare di valutazione dei lavori in corso su ordinazione riguarda l’ipotesi in cui i relativi contratti siano stipulati in valuta estera.

Quali possono essere gli elementi patrimoniali eventualmente coinvolti a fine esercizio nella valutazione quali operazioni in valuta ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, n. 8-bis cod. civ.?

Nei lavori in corso su ordinazione in valuta assumono rilevanza ai fini della conversione in valuta le seguenti tipologie di elementi patrimoniali coinvolti:

  • gli acconti in valuta da iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale. L’OIC 26 precisa che, non rappresentando gli acconti debiti monetari, ma debiti a fronte di prestazioni da effettuare o effettuate ma ancora non fatturate a titolo definitivo (essi non prevedono infatti un flusso monetario successivo), sono iscritti al cambio in vigore al momento dell’incasso ed a tale cambio storico sono mantenuti, senza quindi necessità di allineamento ai cambi in vigore alla fine di ciascun esercizio;
  • i crediti in valuta, per prestazioni fatturate e non incassate, da iscrivere nell’attivo. Essendo poste monetarie tali crediti vanno invece convertiti in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio;
  • le rimanenze dei lavori in corso su ordinazione.

Per la “conversione” delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione di fine esercizio è necessario distinguere a seconda del criterio di valutazione applicato: criterio della percentuale di completamento o criterio della commessa completata.

Nel caso di adozione del criterio della commessa completata, i ricavi ed il margine della commessa sono riconosciuti soltanto quando il contratto è completato. In tal caso quindi, la posta dell’attivo rappresenta l’importo della rimanenza per opere eseguite, ma non ancora completate, da valorizzare per un importo pari al costo di produzione. Si tratta dunque di poste non monetarie e come tali, ai sensi dell’articolo 2426, n. 8-bis, cod. civ., quando riferite a costi sostenuti in valuta, sono iscritte al loro cambio storico.

Il criterio della percentuale di completamento comporta invece la valutazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione in base al corrispettivo contrattuale previsto e quindi in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio, determinato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori. La quota di corrispettivo maturata contrattualmente per competenza nell’esercizio è quindi sostanzialmente assimilabile ad un credito e quindi va trattato come una posta monetaria e convertito al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio.

La bozza dell’OIC 26 precisa in particolare che, in caso di adozione della percentuale di completamento, la procedura di conversione dei lavori in corso su ordinazione in valuta debba essere la seguente:

  • determinazione del valore dei lavori eseguiti nella moneta contrattuale in funzione della percentuale di completamento;
  • detrazione dal valore delle opere eseguite, determinato nella moneta contrattuale, degli importi, espressi nella stessa moneta, già contabilizzati a ricavo e fatturati. L’importo netto risultante dalla differenza tra il valore delle opere eseguite espresso nella moneta contrattuale e gli importi espressi nella stessa moneta e fatturati, rappresenterà il valore delle opere eseguite residue, costituenti le rimanenze, che occorre convertire nella moneta nazionale;
  • conversione della parte di tale valore, a fronte del quale vi siano anticipi e acconti iscritti nel passivo, al cambio in cui gli stessi sono stati contabilizzati;
  • conversione al cambio a pronti alla data di bilancio della parte residua del valore delle opere eseguite.

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