30 Ottobre 2014

I lavori in corso su ordinazione e il nuovo principio contabile 23

di Luca Mambrin
Scarica in PDF
I
lavori in corso su ordinazione, nella versione rinnovata dell’
OIC 23, sono quei
contratti di durata ultrannuale per la realizzazione di un
bene o di una combinazione di beni o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formano
unico progetto; tali lavori devono essere eseguiti su
ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste.
Fra i lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, la
tipologia più frequente è quella del contratto di
appalto definito dall’art. 1655 del codice civile come quel “
contratto con il quale una parte si assume con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio verso il corrispettivo in danaro”, ma possono essere stipulati anche
altri atti aventi contenuti economici simili (ad esempio la vendita di cosa futura o alcuni tipi di concessioni amministrative) per la realizzazione di opere, edifici, strade, ponti, dighe, navi, impianti o la fornitura di servizi correlati alla realizzazione di un’opera.
I lavori in corso su ordinazione che alla chiusura dell’esercizio
non sono ancora terminati devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio stabilito dall’art. 2426 numero 9, c.d.
metodo della commessa completata o secondo il criterio stabilito dall’art. 2426 numero 11, c.d.
metodo della percentuale di completamento.
Il
metodo della commessa completata comporta la valutazione delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione ancora non completati
non in base ai corrispettivi contrattualmente previsti ma
in base al costo sostenuto (o meglio, al minore tra il costo ed il presumibile valore di realizzo)
rilevando quindi i ricavi e l’utile di commessa solamente al momento dell’ultimazione dell’opera.
Il
criterio della percentuale di completamento prevede invece la rilevazione
dei costi, dei ricavi e dell’utile della commessa nel corso degli esercizi in cui i lavori sono eseguiti in proporzione
alla percentuale di completamento,
correlando così i costi sostenuti nell’esercizio ai relativi ricavi in ossequio al
principio della competenza economica.
Tra le principali
novità contenute nell’OIC 23, le cui disposizioni si applicano già
nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2014, vi è la puntuale elencazione dei
requisiti necessari per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento, ovvero:
  • l’esistenza di un contratto vincolante per le parti che definisca in modo chiaro le obbligazioni e, in particolare il diritto al corrispettivo per l’appaltatore;
  • il diritto a percepire il corrispettivo per la società che effettua i lavori deve maturare con ragionevolezza certezza durante l’esecuzione dei lavori (ad esempio quando il contratto garantisce alla società che effettua i lavori in caso di recesso del committente il diritto al risarcimento dei costi sostenuti e di un congruo margine);
  • non vi devono essere situazioni aleatorie su condizioni contrattuali o fattori esterni che possano rendere dubbia la capacità dei contraenti di far fronte alle proprie obbligazioni;
  • il risultato della commessa deve essere attendibilmente stimato; ciò si verifica quando i ricavi di commessa e i costi necessari per completare i lavori possono essere determinati in modo attendibile.
Una volta verificate le condizioni richieste allora si dovrà, per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione non ultimati,
applicare il metodo della percentuale di completamento; solo nel caso in cui i requisiti non possano essere soddisfatti allora si potrà applicare il metodo della commessa completata.
Si mettano a confronto i due metodi nel seguente esempio:
Esempio
Corrispettivo pattuito : € 100.000
Costi stimati: € 30.000
Tempo di esecuzione: 2 anni
Percentuale di completamento della commessa dopo il primo anno: 40%.
Metodo della percentuale di completamento:
Con il metodo della percentuale di completamento
vengono imputati per competenza sia i costi di commessa sostenuti durante gli esercizi sia i ricavi sulla base dello stato di avanzamento della commessa facendo emergere
il risultato della commessa in ciascun esercizio secondo il principio della competenza economica.

anno 1

anno 2

Ricavi

€ 100.000

Costi

-€ 12.000

-€ 18.000

Rimanenze finali

€ 40.000

Rimanenze iniziali

-€ 40.000

Utile di commessa

€ 28.000

€ 42.000

Metodo della commessa completata
Con il metodo della commessa completata
le rimanenze vengono valutate sulla base del costo sostenuto; l’imputazione dell’utile di commessa avviene nell’esercizio in cui l’opera è consegnata.

anno 1

anno 2

Ricavi

€ 100.000

Costi

-€ 12.000

-€ 18.000

Rimanenze finali

€ 12.000

Rimanenze iniziali

-€ 12.000

Utile di commessa

€ 70.000

Si ricorda infine che da un
punto di vista fiscale il metodo ammesso
è quello della percentuale di completamento; la possibilità di valutazione delle rimanenze a costo è stata definitivamente abrogata dalla Legge 296/2007, e può essere utilizzato solo per le opere iniziate prima del 1 gennaio 2007.