19 Gennaio 2023

La “regolarizzazione” delle criptovalute

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, da tempo l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che le valute virtuali sono oggetto di monitoraggio fiscale e possono generare redditi imponibili in caso di prelievo delle stesse dai wallet.

L’Agenzia ha espresso il suo pensiero nella risoluzione 72/E/2016 e nella risposta ad interpello n. 788/2021. In buona sostanza, secondo l’Ufficio le valute virtuali sono assimilate a valute estere detenute all’estero per cui, oltre al monitoraggio fiscale, si rende necessario calcolare l’eventuale utile su cambi ai sensi della lettera c-ter dell’articolo 67 Tuir.

L’articolo 1, comma 138, L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) prevede per i soggetti cui trova applicazione il monitoraggio fiscale, che non hanno indicato nella propria dichiarazione dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati, la possibilità di presentare una dichiarazione tramite la quale far emergere tali attività.

L’apposita dichiarazione verrà diramata nel corso del 2023 con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e risulterà, ragionevolmente, corredata da alcune istruzioni che risulteranno utili per gli operatori.

Più in particolare, qualora la violazione sia connessa al solo mancato monitoraggio fiscale (ipotesi di assenza di redditi da dichiarare nel periodo di riferimento) il comma 139 dell’articolo 1 stabilisce che i soggetti menzionati regolarizzano la propria posizione attraverso la presentazione di una apposita dichiarazione, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo di imposta e versando la sanzione ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno sulle attività non dichiarate.

La norma non chiarisce, tuttavia, quali possano essere le annualità ancora aperte.

La regolarizzazione, ad ogni buon conto, pare riservata ai soggetti che non hanno compilato il quadro RW, tuttavia in assenza di redditi da dichiarare.

In presenza di redditi, infatti, la procedura del comma 139 parrebbe preclusa.

Per questi dovrebbe operare il successivo comma 140.

In sostanza, i soggetti che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione, presentando la dichiarazione di emersione e versando una sanzione pari al 3,5% del valore delle medesime attività, detenute in ciascun esercizio, nonché di un’ulteriore sanzione pari allo 0,5% del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.

È demandata ad un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione dei termini e dei modi con cui si perfezionerà il versamento.

Il comma 141, infatti, prevede che “Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di cui al comma 138 nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.

A questo punto non resta che attendere le ulteriori indicazioni contenute nell’atteso Provvedimento il quale, oltre all’apposito modello, conterrà senz’altro utili istruzioni che possano chiarire almeno le annualità oggetto di regolarizzazione e le modalità per determinare il valore su cui calcolare la sanzione prevista.