4 Settembre 2023

La regolarizzazione delle criptoattività: pubblicati Provvedimento e modello

di Ennio Vial
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Lo scorso 7 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha diramato il Provvedimento attuativo che disciplina la regolarizzazione delle criptoattività. Il termine ultimo per poter beneficiare della sanatoria in commento è fissato al 30.11.2023.

Ciò che appariva pacifico, già dalla lettura della norma istitutiva della procedura, è che il legislatore si è adattato alle tesi formulate dall’Agenzia delle Entrate in vari interventi di prassi. Il Provvedimento – e non poteva essere diversamente – si muove, coerentemente, sulla stessa scia.

La sanzione per la regolarizzazione del solo monitoraggio è fissata allo 0,5% annuo. La sanzione è commisurata al valore della criptoattività alla fine dell’anno.

Nell’ipotesi in cui siano stati realizzati redditi, la regolarizzazione della propria posizione richiede il versamento dell’imposta sostitutiva del 3,5% calcolata sul valore delle attività al 31 dicembre di ciascun anno.

I versamenti saranno, quindi, i seguenti:

  • lo 0,5% annuo, se il contribuente deve sanare solo l’omessa o irregolare compilazione del quadro RW, avendo correttamente dichiarato i redditi o nel caso in cui non vi siano redditi da dichiarare;
  • il 3,5% annuo, nell’ipotesi inversa in cui il contribuente ha monitorato le cripto attività nel quadro RW ma non ha dichiarato i conseguenti redditi;
  • il 4% annuo, in ipotesi di violazione sia nella compilazione del quadro RW, sia in ipotesi di omessa indicazione dei redditi.

Sotto il profilo penale (diversamente rispetto alla precedente voluntary disclosure) non vi è alcuna copertura.

Anzi, la presenza di reati a monte invalida la procedura anche solo per la mera sanatoria delle sanzioni connesse al monitoraggio fiscale.

Un dubbio permane circa le annualità che possono essere oggetto di emersione, in quanto la norma non disciplina espressamente la questione.

Il Provvedimento, in modo tautologico, precisa che “la regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta fino al 2021 per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali”.

La domanda che a questo punto diventa imperante è la seguente: quali sono questi “periodi di imposta”?

La risposta potrebbe dipendere dalla natura paradisiaca o non paradisiaca delle critpoattività.

Chi scrive ha sempre ritenuto che le criptovalute non potessero essere considerate paradisiache in quanto la natura black o white dell’investimento discende dal Paese estero indicato nella casella 4 del quadro RW. Poiché per le valute virtuali la casella non si compila, le stesse non sono considerabili paradisiache.

Il Provvedimento in commento poteva rappresentare l’occasione per dirimere definitivamente la questione; tuttavia, lo stesso sul punto è stato laconico.

Utili spunti si rinvengono nel modello dove sono indicate le annualità dal 2016 al 2021. La tesi della natura white delle cripto, pertanto, sembra farsi strada.

Non mancano però delle sbavature. Il problema, infatti, attiene all’annualità 2016. Chi scrive, come abbiamo avuto modo di evidenziare, ritiene che il 2016 sia regolarizzabile solo ai fini reddituali (non ai fini del quadro RW) e solo in ipotesi di dichiarazione omessa.

Ma se la dichiarazione relativa al 2016 è stata presentata, detta annualità non dovrebbe essere regolarizzabile, in quanto prescritta.

Del resto, potrebbe non essere compilata neanche l’annualità per il 2017 se le cripto sono state acquistate nel 2018.

Di certo le istruzioni sono un po’ scarne, però sono assolutamente compatibili con la tesi per cui le annualità sono a disposizione del contribuente e verranno utilizzate se necessarie.

Quelle dal 2017 al 2021 non verranno utilizzate se non si detenevano le criptovalute, mentre il 2016 verrà generalmente lasciato in bianco in quanto prescritto e verrà utilizzato solo per chi ha conseguito redditi derivanti da cripto in quell’anno ed ha omesso a suo tempo la dichiarazione.

Le nostre conclusioni sembrano convincenti e rassicuranti, ma ci confrontiamo con un ultimo aspetto problematico.

Il 2016 è presente anche nella sezione relativa al monitoraggio fiscale. Invero, pur in presenza di dichiarazione omessa, l’annualità deve intendersi come prescritta alla data odierna.