26 Maggio 2023

La compilazione del Quadro FC nel modello Redditi SC 2023

di Gennaro Napolitano
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito del Modello Redditi Società di capitali (Redditi SC), da presentare nel 2023 per il periodo d’imposta 2022, il Quadro FC deve essere utilizzato per dichiarare i redditi dei soggetti controllati non residenti (Controlled Foreign CompaniesCFC) e, pertanto, deve essere compilato:

  • dalle imprese che controllano soggetti non residenti;
  • dalle società e dagli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato ( articolo 73, comma 1, lett. d, Tuir), relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane.

 

Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC): sintesi della disciplina

In virtù di quanto previsto dall’articolo 167 Tuir, rubricato “Disposizioni in materia di imprese estere controllate” si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti in Italia, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  • sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ., da parte di una società o di un ente residente in Italia;
  • oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ. o tramite società fiduciaria o interposta persona, da una società o di un ente residente in Italia.

Lo stesso articolo 167 stabilisce che si considerano altresì soggetti controllati non residenti:

  • le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti di cui all’elenco precedente;
  • le stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all’articolo 168-ter Tuir (c.d. esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti).

La disciplina dell’articolo 167 Tuir si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora fossero stati residenti in Italia (con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello della irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 376652 del 27 dicembre 2021);
  • oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle categorie elencate dalla lettera b) del comma 4 dell’articolo 167 (ad esempio, interessi, canoni, dividendi, redditi da leasing finanziario, redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie).

Il comma 5 dell’articolo 167 espressamente prevede che le disposizioni finora descritte non si applicano se il contribuente dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Si ricorda, inoltre, che ai fini della tassazione dei redditi di imprese estere partecipate si applicano, ove compatibili, le disposizioni del D.M. 21.11.2001, n. 429, adottato in attuazione del comma 8 dell’articolo 167 Tuir nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’articolo 4 D.Lgs. 142/2018.

Struttura del Quadro FC

Il Quadro FC è articolato in sei Sezioni:

  • Sezione I – indicazione dei dati identificativi della CFC;
  • Sezione II-A – determinazione del reddito della CFC;
  • Sezione II-Bperdite d’impresa non compensate dalla CFC;
  • Sezione IIIimputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all’estero a titolo definitivo dal soggetto controllato non residente;
  • Sezione IV – prospetto degli interessi passivi non deducibili;
  • Sezione Vattestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio.

Sezione I – Dati identificativi del soggetto controllato non residente

All’interno della Sezione I devono essere indicati i dati identificativi del soggetto controllato non residente (tra gli altri, denominazione e codice di identificazione fiscale) e i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC, nonché ulteriori informazioni riguardanti il soggetto estero.

Inoltre, all’interno della Sezione I sono disponibili alcune caselle da utilizzare per dichiarare talune informazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito dei soggetti controllati non residenti; si tratta delle caselle:

Sezione II-A – Determinazione del reddito della CFC

La determinazione del reddito della CFC deve essere definita utilizzando la Sezione II-A in applicazione delle regole di seguito sinteticamente riportate:

  • il reddito del soggetto controllato non residente è determinato, a seconda delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai fini dell’Ires, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’articolo 30 L. 724/1994, all’articolo 9-bisL. 50/2017; all’articolo 1 D.L. 201/2011; e all’articolo 86, comma 4, Tuir;
  • è, altresì, esclusa l’applicazione di regimi fiscali opzionali o agevolativi;
  • un’eventuale perdita deve essere computata in diminuzione dei redditi dello stesso soggetto, ai sensi dell’articolo 84 Tuir;
  • i redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC;
  • ai fini della determinazione dei “valori di partenza fiscali” degli elementi patrimoniali della CFC dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata (tali documenti contabili, peraltro, devono essere tenuti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli).

Sezione II-B – Perdite non compensate

La Sezione II-B è composta da due righi:

  • rigo FC40, all’interno del quale nella colonna 2 vanno indicate le perdite utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’articolo 84, comma 1, Tuir (inclusa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in colonna 1);
  • rigo FC41, all’interno del quale nella colonna 2 vanno indicate le perdite fiscali utilizzabili in misura piena ai sensi dell’articolo 84, comma 2, Tuir (inclusa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in colonna 1).

Sezione III – Imputazione del reddito e delle imposte ai soggetti partecipanti residenti

La Sezione III deve essere utilizzata per indicare i redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente che sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta.

In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

In relazione a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito della CFC devono essere indicati i seguenti dati:

  • codice fiscale (colonna 1);
  • quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC (colonna 2);
  • quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2 al rigo FC37 (colonna 3);
  • quota di imposte pagate all’estero a titolo definitivo che il soggetto residente può detrarre dall’imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando il coefficiente di colonna 2 all’imposta di rigo FC39 (colonna 4).

Sezione IV – Prospetto degli interessi passivi non deducibili

La Sezione IV deve essere compilata dai soggetti a cui si applica, ai fini del calcolo dell’ammontare deducibile

degli interessi passivi, l’articolo 96 Tuir.

Sezione V – attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio

Infine, la Sezione V deve essere compilata solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel D.M. 429/2001, con riferimento al soggetto controllato non residente indicato nel rigo FC1. In tal modo è possibile dichiarare che:

  • i valori risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente (c.d. valori di partenza) risultino conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1);
  • ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di cui all’articolo 2 D.Lgs. 39/2010 in materia di abilitazione all’esercizio della revisione legale (casella 2).