8 Febbraio 2014

La compensazione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti derivanti da istituti deflativi

di Luca Mambrin
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L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 31 gennaio 2014 ha approvato il modello di versamento denominato “F24 Crediti PP.AA.”, che deve essere utilizzato per il pagamento delle somme dovute in applicazione degli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario mediante compensazione dei crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.

Per effetto del nuovo art. 28-quinquies del D.P.R. 602/1973, introdotto dal D.L. 35/2013, si prevede infatti che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, su specifica richiesta del creditore, mediante compensazione (prevista dall’art. 17 del D.Lgs 241/1997), ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di:

  • accertamento con adesione (art. 8 D.Lgs 218/1997);
  • adesione al processo verbale di constatazione (art. 5-bis D.Lgs 218/1997);
  • adesione agli inviti dell’ufficio (art. 5 comma 1-bis e art. 11, comma 1-bis D.Lgs 218/1997);
  • acquiescenza (art. 15 D.Lgs 218/1997);
  • definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 D.Lgs 472/1997);
  • conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs 546/1992);
  • mediazione (art. 17-bis D.Lgs 546/1992).

Con il decreto del 14 gennaio 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze sono state definite le modalità di attuazione alla norma; in particolare l’art. 3 del decreto precisa che i pagamenti si considerano considerati perfezionati ove risultino rispettate le seguenti condizioni:

  • i crediti utilizzati in compensazione devono risultare da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione e non devono essere già stati pagati dalla pubblica amministrazione ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente;
  • la certificazione deve recare la data di pagamento del credito certificato;
  • il soggetto titolare dei debiti da accertamento tributario deve coincidere con il soggetto titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni; il soggetto titolare del credito e del debito è individuato esclusivamente attraverso il codice fiscale;
  • nel modello F24 telematico utilizzato per la compensazione non devono essere presenti pagamenti diversi da quelli identificati da appositi codici;
  • l’utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso modello F24 telematico presentato per il pagamento dei debiti da accertamento tributario, deve risultare conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24;
  • l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24 telematico deve andare a buon fine.

I pagamenti riportati nel modello F24 si considerano non effettuati nel caso in cui non venga rispettata anche una sola di queste condizioni; tale circostanza sarà resa nota dall’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24 telematico, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso il sito dei servizi telematici della medesima Agenzia.

Tra le condizioni richieste dalla norma vi è l’obbligo, per poter effettuare la compensazione, che il credito sia certificato ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008, e dell’art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l’indicazione della data prevista per il pagamento.

La certificazione dei crediti avviene tramite la piattaforma elettronica predisposta dal ministero dell’economia e delle finanze, sulla quale le diverse Amministrazioni possono attestare le somme dovute a professionisti e imprenditori per acquisti di beni e servizi; l’ente debitore entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero rileva l’insussistenza anche parziale del credito.

Nel nuovo modello F24 telematico (“F24 Crediti PP.AA”) approvato dal citato provvedimento del 31 gennaio vi è lo specifico campo denominato “numero certificazione crediti” nel quale deve essere
indicato il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione, attribuito dalla piattaforma elettronica di certificazione, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del D.M. 14 gennaio 2014.

Infine con la R.M. 16/E/2014 è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo dei crediti in compensazione, “PPAA” denominato “crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario art. 28-quinquies del D.P.R. 602/1973”.

In sede di compilazione del modello “F24 Crediti PP.AA.”, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” mentre i codici tributo da utilizzare per il pagamento delle somme dovute in applicazione degli istituti deflativi del contenzioso tributario sono elencati nell’allegato 1 al D.M. del 14 gennaio 2014 e pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il campo “anno di riferimento” non deve essere invece valorizzato.