7 Giugno 2014

La capitalizzazione degli oneri finanziari

di Viviana Grippo
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Generalmente gli interessi passivi, o meglio, gli oneri finanziari costituiscono spese dell’esercizio da imputare a conto economico nell’esercizio in cui maturano e con riferimento al principio di competenza.

Tuttavia nel caso in cui una azienda sostenga oneri per l’acquisto o costruzione di immobilizzazioni materiali, tali oneri possono essere capitalizzati aumentando il valore delle immobilizzazioni cui si riferiscono.

Più in generale la capitalizzazione degli interessi o oneri finanziari può farsi rientrare nella macro voce delle capitalizzazione dei costi sostenuti per la costruzione interna di beni la cui utilità si protrae oltre l’esercizio di sostenimento del costo stesso.

La capitalizzazione dei costi si qualifica come una scrittura di rettifica, attraverso un esempio riportiamo la scrittura contabile da fare.

L’azienda realizza un riparo attrezzi utilizzando:

  • materie prime per euro 105.000
  • costi del personale per euro 50.000
  • oneri finanziari per euro 10.000

Nel corso dell’esercizio tali costi sono stati rilevati in conto economico ma essi non devono essere attribuiti all’esercizio di sostenimento, poiché si correlano pro quota ai ricavi generati nel periodo della partecipazione del bene alla vita aziendale, che avverrà presumibilmente più avanti. Occorrerà quindi imputare in stato patrimoniale i costi di competenza di una pluralità di esercizi.

La scrittura contabile in tal caso sarà:

Fabbricati a Diversi  

165.000

  a Capitalizzazione materie prime per costruzione in economia

105.000

 
  a Capitalizzazione costi del personale per costruzione in economia

100.000

 
  a Capitalizzazione oneri finanziari per costruzione in economia

10.000

 

Le voci “Capitalizzazione ……. per costruzioni in economia” costituiscono delle voci di conto economico a storno di componenti negative di reddito.

In ciascuno degli esercizi successivi, a partire dal momento in cui l’impianto è pronto per partecipare alla produzione economica d’impresa, sarà rilevata la quota di ammortamento di competenza, nel rispetto del piano di ammortamento determinato.

Tornando in particolare agli oneri finanziari però, la capitalizzazione incontra una serie di limiti, dettati dall’OIC 16, e voluti al fine di evitare che “la capitalizzazione selvaggia” potesse divenire un modo per differire le perdite.

Tali limiti prevedono che:

  1. la capitalizzazione debba riferirsi agli interessi passivi sostenuti per capitali presi a prestito specificamente per l’acquisizione di immobilizzazioni.
  2. gli interessi capitalizzabili sono solo quelli maturati durante il “periodo di costruzione“, deve intendersi quindi il periodo che va dall’esborso dei fondi ai fornitori dei beni e servizi relativi ai cespiti fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso; tale periodo include anche il tempo di montaggio e messa a punto, sempre che tali tempi siano normali. Se scioperi, inefficienza od altre cause protraggono la costruzione oltre il periodo normale, gli oneri finanziari relativi al maggior tempo non possono essere capitalizzati, ma costituiscono costi del periodo in cui sono stati sostenuti. Il tempo che intercorre tra l’esborso dei fondi al fornitore e il momento in cui il cespite è pronto per l’uso, deve ovviamente essere significativo. Gli interessi relativi all’acquisizione di routine dei cespiti vanno di solito esclusi dalla capitalizzazione poiché il “periodo di costruzione” è relativamente breve. Se la costruzione di un cespite viene effettuata a stadi, gli interessi sono capitalizzabili per il “periodo di costruzione” di ciascuno stadio considerato separatamente dagli altri.
  3. il finanziamento sia stato realmente utilizzato per l’acquisizione dei cespiti. Nel caso in cui per il pagamento di immobilizzazioni materiali vengano utilizzati finanziamenti a breve, i quali di solito sono usati per finanziare le operazioni correnti, l’impresa deve determinare con ragionevole approssimazione tramite appositi strumenti amministrativi, tra i quali i prospetti finanziari di flussi, l’ammontare di tali finanziamenti a breve utilizzati per il pagamento dei cespiti. Nel caso l’acquisizione dei cespiti sia effettuata parte con specifici prestiti a medio e lungo termine e parte con finanziamenti a breve, si deve assumere come sequenza che le acquisizioni dei cespiti sono state effettuate prima con i finanziamenti a medio/lungo termine specificatamente assunti per l’acquisizione delle immobilizzazioni e la parte residua con i finanziamenti a breve. Non è accettabile, ai fini del calcolo degli interessi da capitalizzare, considerare i finanziamenti a breve a fronte delle acquisizioni di cespiti in presenza di finanziamenti a medio/lungo termine specificatamente assunti a tal fine e non utilizzati o utilizzati per le operazioni di gestione corrente.
  4. il tasso d’interesse da utilizzarsi per la capitalizzazione è quello dell’interesse realmente sostenuto per il finanziamento a medio e lungo termine utilizzato per il pagamento delle immobilizzazioni materiali. Nel caso i finanziamenti a medio e lungo termine abbiano tassi diversi può essere appropriato usare la media ponderata dei tassi e per il periodo di costruzione.
  5. gli utili e le perdite derivanti dall’oscillazione dei cambi relativi alla liquidazione dei costi sostenuti per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali in base ad operazioni condotte in valuta estera, costituiscono rispettivamente proventi ed oneri di natura finanziaria – in quanto conseguenti a scelte discrezionali operate dalla direzione dell’impresa circa le modalità di liquidazione dei costi pattuiti per l’acquisto – e sono, pertanto, ininfluenti ai fini della determinazione del costo originario della immobilizzazione materiale.
  6. il valore, inclusivo dell’interesse, del cespite che è destinato a far parte dell’organizzazione permanente dell’impresa non può superare il valore recuperabile tramite l’uso, come definito per le immobilizzazioni materiali di un’impresa in condizioni di funzionamento. Pertanto, l’impresa deve effettuare uno studio da cui risulti che la capitalizzazione degli interessi sostenuti è attuabile, in quanto si può ragionevolmente prevedere, sulla base degli elementi disponibili, che tale maggior costo potrà essere recuperato tramite flussi sufficienti di ricavi. Ovviamente tale studio, il cui approfondimento e formalizzazione dipenderanno dalla rilevanza degli oneri finanziari rispetto al bilancio dell’impresa, assume importanza determinante nel caso di imprese in situazioni di persistenza di perdite.

In ultimo è opportuno segnalare che La finanziaria 2008 ha modificato la disciplina della deducibilità degli interessi passivi, novellando l’art. 96 Tuir a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La nuova formulazione abbandona il criterio di deduzione basato sulla correlazione tra proventi imponibili e costi deducibili a favore di una disciplina di deducibilità degli interessi passivi correlata all’ammontare degli interessi attivi maturati nel corso del periodo di imposta, interessi attivi, e al risultato operativo lordo della gestione caratteristica, ROL (art. 96, co.2).

Dal suddetto calcolo sono esclusi gli interessi di cui al co.1, lett.b, dell’art.110 Tuir, ovvero quelli che costituiscono componente del costo di acquisto o fabbricazione dei beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa e quelli che vengono capitalizzati nel costo di costruzione degli immobili merce. Inoltre, secondo la circolare 47/2008 nessuna rilevanza fiscale sarà attribuita alla capitalizzazione di interessi passivi ad immobili patrimonio che quindi saranno dedotti con le limitazioni di cui all’art. 96[1].


[1] Nel caso in cui l’azienda ricevesse contributi a fronte degli interessi passivi questi ultimi andranno considerati al netto dei primi.