10 Ottobre 2015

La capitalizzazione degli interessi passivi

di Viviana Grippo
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Nell’ambito del decreto internazionalizzazione il legislatore ha apportato rilevanti modifiche anche al regime della deducibilità degli interessi passivi, in particolare, a partire dal 2016, ai fini del Rol andranno considerati anche i dividendi incassati  da società controllate estere mentre ne resteranno esclusi gli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su gli immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente una attività immobiliare.

Questa novità ci è di spunto per esaminare il caso degli interessi passivi capitalizzati, proprio ed in quanto eccezione alla regola generale che gli interessi passivi vadano imputati a conto economico, in particolare nella voce C17, nell’esercizio in cui maturano.

L’art. 2426 del cod. civ. prevede che: “le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi”.

L’Oic16 relativo alle immobilizzazioni materiali specifica che gli oneri finanziari possono essere capitalizzati secondo le seguenti regole:

  • i capitali cui gli oneri si riferiscono devono essere stati presi a prestito specificatamente per l’acquisto delle immobilizzazioni ed è stato usato nello specifico per il cespite in oggetto,
  • possono essere capitalizzati solo gli interessi maturati durante il periodo di costruzione, ovvero il periodo che va dal pagamento dei fornitori al momento in cui il bene è utilizzabile (sono esclusi gli oneri sostenuti per effetto di cause di forza maggiore),
  • il tasso di interesse da usare è quello realmente sostenuto, in caso di più finanziamenti si deve ricorrere ad una media ponderata,
  • il valore del cespite determinatosi per via della capitalizzazione non può superare il valore dello stesso sul mercato.

La rilevazione contabile da eseguirsi sarà la seguente:

Interessi passivi                a                      Banca c/c

Impianto X                       a                      Incrementi per lavori interni

Il conto Incrementi per lavori interni dovrà essere allocato nella voce A4 di conto economico.

In merito alla tipologia di finanziamento ricevuto occorre evidenziare che in caso di finanziamenti a breve, come possono essere i finanziamenti di conto corrente gli interessi da imputarsi vanno determinati con attenzione e ragionevolezza, in ogni caso, se coesistenti anche finanziamenti a medio lungo termine andranno imputati prima questi e ad essi occorrerà fare riferimento come soglia del valore degli interessi imputabili. Sostanzialmente quindi gli interessi a breve andrebbero determinati tenendo conto del tasso applicato su quelli a medio/lungo e rinviando l’eventuale differenza a costo di esercizio.

Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali l’Oic 24 prevede la capitalizzazione degli interessi passivi (definiti, identificabili e misurabili) in relazione alla voce ricerca e sviluppo ma con riferimento a soli progetti realizzati e che determinino la produzione di ricavi.

Infine va ricordato che il Tuir, all’art. 101 prevede che: “Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:

b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione”.

Ne consegue che la capitalizzazione degli oneri effettuata ai fini civilistici risulterà corretta anche ai fini fiscali.