21 Dicembre 2017

Istituzione ed esercizio dei depositi fiscali di prodotti energetici

di Angelo Ginex
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Con la circolare n. 14/D del 4 dicembre 2017 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito interessanti chiarimenti in ordine al regime dei depositi fiscali di prodotti energetici di cui all’articolo 23 D.Lgs. 504/1995 (c.d. Testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi).

In primo luogo, la citata circolare, al fine di individuare i casi in cui è consentito il regime del deposito fiscale, ha chiarito che:

  • gli stabilimenti di produzione di prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti soltanto al previo rilascio di una specifica licenza da parte dell’Ufficio delle dogane e non alla richiesta di autorizzazione, essendo ad essi applicabile il procedimento semplificato in virtù del quale il riconoscimento quali depositi fiscali discende dell’effettuazione di operazioni di fabbricazione, trasformazione e lavorazione di prodotti sottoposti ad accisa;
  • i depositi commerciali di prodotti energetici soprasoglia possono essere gestiti in regime di deposito fiscale previo rilascio della licenza e di una espressa autorizzazione da parte dell’Ufficio delle dogane. Nel caso di depositi commerciali di GPL di capacità non inferiore a 400 metri cubi e di depositi commerciali di altri prodotti energetici con capacità non inferiore a 10.000 metri cubi, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla sussistenza di effettive necessità operative e di approvvigionamento;
  • i depositi commerciali di prodotti energetici sottosoglia possono essere gestiti anch’essi in regime di deposito fiscale previo rilascio della licenza e di una espressa autorizzazione da parte dell’Ufficio delle dogane. Nel caso di depositi commerciali di GPL di capacità inferiore a 400 metri cubi e di depositi commerciali di altri prodotti energetici con capacità inferiore a 10.000 metri cubi, il rilascio dell’autorizzazione, oltre ad essere subordinato alla sussistenza di effettive necessità operative e di approvvigionamento, è soggetto all’esistenza di almeno una delle condizioni previste dall’articolo 23, comma 4, D.Lgs. 504/1995.

Per ciò che concerne i requisiti soggettivi richiesti per il depositario autorizzato, quest’ultimo deve dichiarare di:

  1. non aver subito, nell’ultimo quinquennio antecedente la richiesta, condanna definitiva per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, nonché per determinati delitti non colposi puniti con la reclusione;
  2. non essere sottoposto a procedure concorsuali o non averne definite nell’ultimo quinquennio;
  3. non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni in materia di Iva e tributi doganali, per le quali siano state contestate sanzioni amministrative nell’ultimo quinquennio.

La mancanza o perdita di queste condizioni costituiscono, rispettivamente, causa di diniego della richiesta di autorizzazione o di licenza di esercizio, di sospensione dell’istruttoria di rilascio, di sospensione o di revoca del provvedimento autorizzativo emesso.

La richiesta di autorizzazione è presentata, in bollo, all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’impianto e deve contenere tutte le informazioni utili a provare il possesso dei requisiti prescritti, gli estremi dell’autorizzazione in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio di oli minerali, gli estremi dell’iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, una dichiarazione dell’esercente dalla quale risulti l’eventuale esistenza di condanne penali a proprio carico, la planimetria del deposito, una dettagliata relazione tecnica sull’impianto e la documentazione riguardante le effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto.

Il procedimento autorizzatorio si conclude con un provvedimento, espresso e motivato, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Per quanto concerne il contenuto della denuncia di attivazione di deposito fiscale per gli stabilimenti di produzione, i quali non necessitano di autorizzazione ma solamente della licenza, si rimanda alle norme di prassi vigenti (par. 3 circolare n. 335 del 30 dicembre 1992). Il provvedimento di rilascio della licenza di esercizio deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della denuncia.

L’ufficio delle dogane deve acquisire il parere della Direzione centrale nell’ambito dei procedimenti di maggiore complessità avviati sulle richieste di autorizzazione ad istituire depositi fiscali sottosoglia e sulle richieste di rilascio della licenza di esercizio del deposito fiscale per stabilimento di produzione con ridotta capacità di lavorazione.

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