1 Febbraio 2019

Iper ammortamento “salvo” in caso di trasferimento d’azienda

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Il trasferimento di beni agevolati con l’iper ammortamento unitamente ad un’azienda o un ramo d’azienda non determina il venir meno dell’agevolazione, né il recupero della quota già fruita, ed il soggetto avente causa continua la deduzione delle quote di iper ammortamento pur in presenza di un mutamento nella proprietà del complesso aziendale.

È quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata in cui sono stati forniti diversi chiarimenti anche in merito alle altre novità contenute nella Legge di Bilancio 2019.

Si ricorda, preliminarmente, che la predetta Legge di Bilancio 2019 ha previsto la possibilità di fruire dell’iper ammortamento anche per gli investimenti effettuati nel 2019 e nel 2020, precisando per questi ultimi la necessità di corrispondere un acconto almeno del 20% e di ottenere la conferma dell’ordine entro il 31 dicembre 2019.

Tuttavia, a differenza di quanto previsto in passato, per gli investimenti che ricadono nella “proroga” disposta dalla Legge di Bilancio 2019 la misura dell’agevolazione è variabile, ed in particolare:

  • è pari al 170% del costo degli investimenti per importi fino a euro 2,5 milioni;
  • è pari al 100% del costo degli investimenti per importi eccedenti euro 2,5 milioni e fino a euro 10 milioni;
  • è pari al 50% del costo degli investimenti per importi eccedenti euro 10 milioni e fino a euro 20 milioni;
  • non sussiste alcuna agevolazione per investimenti eccedenti la predetta soglia di euro 20 milioni.

La stessa L. 145/2018 non ha modificato la disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, D.L. 87/2018, secondo la quale, limitatamente agli investimenti agevolati effettuati successivamente al 14 luglio 2018, la cessione del bene durante il periodo di ammortamento o la delocalizzazione all’estero dello stesso comportano, oltre alla decadenza dell’agevolazione per le quote non fruite, anche il recupero di quelle già dedotte fino a quel momento.

Sul punto, l’Agenzia delle entrate ha precisato in primo luogo che il recupero in questione si applica a tutte le cessioni di beni agevolati, sia in Italia che all’estero, nonché alle delocalizzazioni dei beni a favore di strutture produttive ubicate all’estero.

In secondo luogo, l’Agenzia ha fornito importanti precisazioni con riferimento all’ipotesi in cui il bene agevolato sia trasferito unitamente all’azienda, o al ramo d’azienda, in esecuzione di un’operazione straordinaria, indipendentemente dalla circostanza che tale operazione sia realizzativa (come per la cessione d’azienda) o meno (conferimento, fusione, scissione, ecc.).

In tal caso, precisa l’Agenzia, diversamente dall’ipotesi di trasferimento del singolo cespite, non si vanifica lo spirito dell’agevolazione, poiché l’azienda mantiene, sotto il profilo tecnologico e digitale, sempre lo stesso livello qualitativo, in quanto restano inseriti all’interno di un complesso di beni funzionante.

Pertanto, conclude l’Agenzia, l’agevolazione continuerà in capo all’avente causa secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa.

In occasione dell’incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia ha altresì chiarito che, laddove in base alle disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2018, per un investimento effettuato nel 2019, l’impresa abbia corrisposto un acconto almeno del 20% ed abbia avuto la conferma dell’ordine entro il 31 dicembre 2018, l’agevolazione è confermata nella misura del 150% in relazione all’importo pattuito contrattualmente, mentre per eventuali maggiorazioni concordate successivamente l’agevolazione è applicata con le nuove regole previste dalla Legge di Bilancio 2019, e quindi con una maggiorazione del 170% per investimenti fino ad euro 2,5 milioni.

Ad esempio, per un investimento pattuito con contratto sottoscritto entro il 31 dicembre 2018 per euro 1.000.000 (e con acconto pagato per euro 200.000), ma con successiva maggiorazione concordata di euro 100.000 nel corso del 2019, l’iper ammortamento è pari al 150% sull’importo di 1.000.000 e al 170% in relazione alla maggiorazione di 100.000.

Le modifiche del diritto societario a seguito della riforma del diritto fallimentare