31 Ottobre 2018

Iper ammortamento confermato anche per il biennio 2019-2020

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Il disegno di Legge di Bilancio 2019 conferma la possibilità di fruire delle agevolazioni riguardanti gli investimenti in beni strumentali nuovi anche per quelli eseguiti nel periodo d’imposta 2019, nonché per quelli effettuati nel 2020, ma in tale ultimo caso è previsto che entro il 31 dicembre 2019 sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% e vi sia la conferma dell’ordine.

Vediamo di riepilogare le caratteristiche della riproposizione dell’agevolazione, precisando che nel corso dell’iter parlamentare di approvazione della Legge potranno essere apportate delle modifiche anche significative.

In primo luogo, non cambia l’ambito oggettivo dell’agevolazione, che riguarda i beni materiali strumentali nuovi aventi i requisiti “Industria 4.0” di cui all’allegato “A” della L. 232/2016 destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Come già anticipato, la proroga dell’agevolazione opera per i seguenti periodi d’imposta:

  • per gli investimenti effettuati nel 2019 sarà sufficiente verificare i requisiti della competenza di cui all’articolo 109 Tuir (consegna o spedizione), fermo restando che l’inizio dell’agevolazione richiede l’entrata in funzione del bene e l’interconnessione dello stesso;
  • per gli investimenti effettuati nel 2020 (consegnati o spediti in tale anno) è invece necessario altresì che entro il 31 dicembre 2019 sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% e vi sia la conferma dell’ordine.

Novità sono invece previste in merito alla misura dell’agevolazione, poiché viene stabilita una “scaletta” inversamente proporzionale al quantum di investimenti effettuati. In particolare:

  • si conferma la misura della maggiorazione del 150% del costo di acquisizione per gli investimenti fino ad un importo di euro 2,5 milioni (tale misura dovrebbe intendersi per ciascun periodo d’imposta anche se la norma non lo precisa);
  • la maggiorazione è ridotta al 100% del costo di acquisizione per gli investimenti eccedenti l’importo di euro 2,5 milioni e fino ad euro 10 milioni;
  • la maggiorazione è ridotta al 50% del costo di acquisizione per gli investimenti eccedenti l’importo di euro 10 milioni e fino ad euro 20 milioni;
  • la maggiorazione non spetta per gli investimenti eccedenti la soglia di euro 20 milioni.

È poi stabilito che “la maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205“. Tale ultima disposizione contiene la proroga disposta con la Legge di Bilancio 2018 per gli investimenti eseguiti nel 2018 e nel 2019, ragion per cui non appare del tutto chiaro l’intento del legislatore, anche se parrebbe doversi intendere che le limitazioni percentuali descritte in precedenza non si rendono applicabili per le imprese che eseguono gli investimenti applicando le “vecchie” regole.

Pertanto, per coloro che abbiano eseguito investimenti nel 2019, ma entro il 31 dicembre abbiano pagato l’acconto del 20% e vi sia la conferma dell’ordine, la maggiorazione è in ogni caso pari al 150% del costo degli investimenti a prescindere dall’entità degli stessi (quindi anche per importi eccedenti la soglia di euro 2,5 milioni).

In relazione agli altri aspetti, la norma dispone che restano fermi gli obblighi di certificazione già previsti (autocertificazione o perizia per gli investimenti eccedenti l’importi di 500.000 euro), nonché la maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali che abbiano le caratteristiche di cui all’allegato “B” della L. 232/2016.

Infine, sono richiamate le disposizioni riguardanti gli investimenti sostitutivi di cui all’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017 (che consentono alle imprese di continuare a fruire dell’iper ammortamento in presenza di cessione del bene agevolato, a condizione che entro lo stesso periodo d’imposta effettuino un investimento sostitutivo con un bene avente le caratteristiche Industria 4.0), nonché quelle introdotte dal recente D.L. 87/2018 (Decreto Dignità) che prevedono, in caso di cessione o delocalizzazione all’estero del bene agevolato, il recupero delle quote già dedotte in precedenza (applicabile solo per gli investimenti eseguiti dopo il 14 luglio 2018 che non siano oggetto di investimento sostitutivo in base alle regole descritte in precedenza).

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