18 Gennaio 2019

Iper ammortamento a due velocità per il 2019

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Le imprese che entro il 31 dicembre 2018 hanno corrisposto un acconto almeno pari al 20% e sono in possesso della conferma dell’ordine da parte del venditore possono maggiorare l’investimento in misura pari al 150% del costo di acquisto, anche se la consegna del bene avviene nel corso del 2019.

È quanto previsto dall’articolo 1, comma 61, ultimo periodo, L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), in cui si precisa che la nuova maggiorazione variabile (decrescente in funzione del quantum degli investimenti effettuati) non si applica per gli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui alla L. 205/2017, secondo cui le agevolazioni del 150% “si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.

Ma andiamo con ordine, ricordando che la Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi da 60 a 65, L. 145/2018) ha confermato la proroga dell’agevolazione dell’iper ammortamento anche per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2019, nonché per quelli eseguiti nel 2020 (fino al 31 dicembre), a condizione, per questi ultimi, che entro il 31 dicembre 2019 sia stato pagato un acconto del 20% e che vi sia stata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore.

È stata confermata anche la maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali (di cui all’allegato B della L. 232/2016) per i soggetti che fruiscono dell’iper ammortamento, mentre non è stato riproposto il super ammortamento del 30%, per cui è quindi possibile fruire dell’agevolazione a condizione che il bene sia consegnato entro il prossimo 30 giugno 2019 in presenza del pagamento dell’acconto di almeno il 20% e della conferma dell’ordine entro il 31 dicembre 2018.

Tornando all’analisi dell’iper ammortamento, la Legge di Bilancio 2019 ha inserito una novità importante in relazione al quantum agevolabile, poiché, a differenza di quanto fino ad ora previsto (maggiorazione fissa del 150%), a partire dagli investimenti perfezionati nel 2019 la misura della maggiorazione è variabile nelle seguenti misure:

  • 170% per investimenti fino ad un importo di 2,5 milioni di euro;
  • 100% per investimenti oltre all’importo di 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per investimenti oltre all’importo di 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
  • nessuna agevolazione per investimenti eccedenti la soglia di euro 20 milioni.

In un precedente intervento, si è avuto modo di osservare che, in assenza di precise indicazioni normative, il contribuente dovrebbe ritenersi libero di attribuire la maggior misura del 170% agli investimenti con maggior aliquota di ammortamento, al fine di massimizzare il beneficio in presenza di investimenti superiori ad euro 2,5 milioni.

Tuttavia, come si è anticipato, per le imprese che si sono affrettate, entro lo scorso 31 dicembre 2018, a pagare un acconto almeno del 20% e ad ottenere la conferma dell’ordine da parte del fornitore, con consegna del bene nel corso del 2019, è preclusa la possibilità di beneficiare della maggiorazione del 170% in presenza di investimenti fino ad euro 2,5 milioni.

Ciò si desume dal riportato passaggio contenuto nell’articolo 1, comma 61, L. 145/2018 che espressamente esclude la possibilità di applicare le nuove maggiorazioni variabili a quegli investimenti che sono ricompresi nella precedente versione dell’iper ammortamento (ossia quella prevista per gli investimenti effettuati nel 2019 ma per i quali entro il 31 dicembre 2018 sia stato pagato l’acconto del 20% e vi sia la conferma dell’ordine).

In buona sostanza, per le consegne di beni che avvengono nel corso del 2019, è necessario distinguere due ipotesi:

  • se entro il 31 dicembre 2018 è stato pagato un acconto almeno del 20% e vi è stata la conferma dell’ordine, la maggiorazione è in ogni caso del 150% (a prescindere dal quantum di investimenti);
  • se entro il 31 dicembre 2018 non è stato pagato l’acconto del 20% e/o non vi è stata la conferma dell’ordine, la maggiorazione è variabile in applicazione della “proroga” disposta dalla Legge di Bilancio 2019.
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