22 Dicembre 2022

In vigore nuovi adempimenti in tema di origine doganale

di Elena Fraternali
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Con il Regolamento di esecuzione (Ue) 2022/2334 del 29.11.2022, la Commissione europea ha previsto alcuni nuovi adempimenti da tenere in considerazione, da parte degli importatori e dei doganalisti, nella redazione delle dichiarazioni doganali e nella predisposizione delle prove di origine.

In particolare, è stato esteso l’obbligo di indicare, all’interno della dichiarazione, l’Informazione vincolante in materia di origine (IVO) eventualmente concessa dalla Dogana all’azienda importatrice e, per quanto concerne gli scambi commerciali tra operatori stabiliti in Paesi firmatari della Convenzione paneuromediterranea (Convenzione PEM), è stata prevista la necessità di indicare il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine preferenziale delle merci.

Il Regolamento in commento ha modificato sia il corpo normativo che gli allegati del Regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2447 (RE) – uno dei pilastri dell’impianto legislativo doganale unionale – e dette variazioni sono entrate in vigore il 20 dicembre 2022.

 

Adempimenti dichiarativi

Come noto, l’IVO è un ruling preventivo tramite il quale l’operatore che ne faccia richiesta può ricevere, da parte dell’Amministrazione competente, una decisione scritta inerente l’origine dei beni che saranno oggetto di successiva importazione o esportazione.

Sul punto, il Regolamento 2022/2334 ha modificato l’articolo 20 del RE prevedendo l’obbligo (già esistente per le Informazioni tariffarie in materia di classifica), in caso di formalità doganali espletate da o per conto del titolare di una decisione IVO, di indicare tale informazione nella dichiarazione doganale, precisando il numero di riferimento della stessa.

Tale implementazione ha un risvolto importante soprattutto per quanto riguarda i controlli effettuati dall’Autorità in un’ottica di velocizzazione dei traffici e di armonizzazione dell’applicazione delle regole unionali.

L’IVO, infatti, è vincolante sia per l’Amministrazione che la concede che per l’operatore e consente, per la durata di tre anni, di evitare eventuali verifiche e contestazioni legate a dubbi sull’origine dei prodotti, dichiarata in bolletta.

 

Convenzione PEM e prove di origine preferenziale

Per quanto riguarda, poi, le agevolazioni legate all’origine preferenziale delle merci nell’ambito della Convenzione paneuromediterranea, il legislatore unionale ha voluto attenzionare l’attuale applicazione delle norme transitorie, previste a decorrere dal 1° settembre 2021 parallelamente a quelle “standard” già istituite nella Convenzione, in attesa dell’adozione definitiva, da parte di tutti gli Stati contraenti, della Convenzione riveduta.

E invero, dal 1° settembre 2021 sono già entrati in vigore 13 protocolli bilaterali sulle norme di origine fra l’Unione e le parti contraenti della Convenzione PEM, che rendono applicabili le norme transitorie.

A tale proposito, dunque, sono stati aggiunti agli articoli 61 e 62 del RE – relativi alla dichiarazione del fornitore e alla dichiarazione a lungo termine – due ulteriori paragrafi 1bis e 1 ter in cui è stato previsto l’obbligo, per i fornitori, di precisare il quadro giuridico utilizzato per attribuire l’origine preferenziale alle merci.

Ciò significa che il fornitore, al momento della compilazione della dichiarazione, dovrà specificare se sta applicando le regole “standard” della Convenzione PEM o le norme transitorie.

Ove non sia fatta tale precisazione, si intenderanno applicate le regole “standard”, in quanto più restrittive rispetto alle nuove regole transitorie.

In linea con le citate modifiche, sono state altresì riviste le note a piè di pagina relative alle modalità di compilazione delle dichiarazioni dei fornitori per singola spedizione e a lungo termine (allegati 22-15 e 22-16 RE).

In ultimo, per quanto riguarda il rilascio di un certificato di circolazione o la compilazione di una dichiarazione di origine da parte dell’esportatore conformemente alle regole transitorie, quest’ultimo potrà utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi nel caso in cui:

a) le dichiarazioni del fornitore indichino il carattere originario conformemente alle norme di origine della Convenzione PEM per i prodotti classificati nei capitoli 1, 3 e 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato; e

b) non vi sia applicazione del cumulo con le parti contraenti della Convenzione PEM che applicano unicamente le regole “standard” e non quelle transitorie.

In ogni caso, l’esportatore dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire il corretto rilascio o compilazione delle prove di origine conformemente al quadro giuridico di riferimento.