20 Febbraio 2024

In scadenza l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del IV° trimestre 2023

di Alessandro Bonuzzi
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Scade il prossimo 29.2.2024, il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2023.

Infatti, come regola generale, l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre dell’anno solare, deve essere versata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo, ovvero, entro la fine di maggio dell’anno in corso (primo trimestre), entro la fine di novembre dell’anno in corso (terzo trimestre) ed entro la fine di febbraio dell’anno successivo (quarto trimestre). Invece, l’imposta di bollo relative alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre va assolta entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo, vale a dire entro la fine del mese di settembre dell’anno in corso.

Tuttavia, in relazione ai termini di versamento dell’imposta, sono previste alcune semplificazioni in ragione dell’esiguità dell’importo dovuto. In particolare:

  • se l’imposta di bollo dovuta per il primo trimestre risulta pari o inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere effettuato, entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (ossia 9);
  • se l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri risulta complessivamente pari o inferiore a 5.000 euro, il pagamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (ossia 11).

La soglia rilevante per i 2 differimenti è stata innalzata dal 250 a 5.000 euro con decorrenza dalle fatture emesse dall’1.1.2023 ad opera dell’articolo 3 D.L. 73/2022 (cd. Decreto semplificazioni).

Con riferimento alla scadenza di pagamento fissata per la fine del mese di febbraio, non è prevista alcuna semplificazione. Pertanto, l’imposta di bollo relative alle fatture emesse nel quarto trimestre 2023 va certamente versata entro il prossimo 29.2.2024.

Periodo di emissione delle FE Importo imposta di bollo dovuta Termine di versamento
I° trimestre Se > 5.000 euro 31.5
I° trimestre Se ≤ 5.000 euro 30.9
II° trimestre / 30.9
I° trimestre + II° trimestre Se ≤ 5.000 euro 30.11
III° trimestre / 30.11
IV° trimestre / 28/29.2 anno successivo

Il pagamento del tributo può essere versato con modello F24 oppure mediante lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate con addebito diretto in conto corrente.

L’ammontare dell’imposta di bollo dovuto per le fatture elettroniche, inviate mediante il sistema di interscambio (SdI), è calcolato dall’Agenzia delle entrate e comunicato al contribuente all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. In particolare, l’Agenzia delle entrate predispone:

  • l’elenco A non modificabile, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l’assoggettamento all’imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
  • l’elenco B modificabile, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assoggettamento all’imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica), per le quali però, a parere dell’Agenzia, sulla base di criteri generalmente applicabili, la stessa risulterebbe dovuta. L’Elenco B va confermato o modificato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento oppure, per le fatture emesse nel secondo trimestre, entro il 10 settembre; in assenza di variazioni, si considerano confermate le integrazioni proposte dall’Agenzia delle entrate.

In caso di mancato versamento dell’imposta di bollo, viene comunicato al contribuente, in via telematica, l’ammontare del tributo dovuto, della sanzione, di cui all’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997, ridotta ad 1/3 e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Il contribuente deve effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Spirato tale termine senza che sia stato effettuato il versamento, l’Agenzia delle entrate procede con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’importo non versato.