27 Ottobre 2022

Il trust revocabile è interposto

di Ennio Vial
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Tra le clausole che, ordinariamente, si rinvengono negli atti di trust ve n’è una dal seguente tenore: “questo atto è irrevocabile”.

L’irrevocabilità del trust, tuttavia, non appare come una condizione sufficiente per escluderne una possibile natura interposta dello stesso.

Potrebbe, infatti, accadere che uno o più soggetti (in generale il disponente o i beneficiari) esercitino un potere direttivo sul trustee o, comunque, influenzino il suo operato.

Quid iuris nel caso, invero raro, del trust revocabile?

La risposta ad istanza di interpello n. 111/2020 affronta il caso di un trust revocabile.

Tale condizione lo rende di fatto assimilabile ad un mandato fiduciario.

L’Agenzia rileva che “con riferimento al trust revocabile, nella circolare 6 agosto 2007, n. 48/E è stato precisato che questo tipo di trust, pure ammesso in alcuni ordinamenti, ai fini delle imposte sui redditi non dà luogo ad un autonomo soggetto passivo d’imposta cosicché i suoi redditi sono tassati in capo al disponente“.

L’Agenzia prosegue rilevando che “il Trust in quanto revocabile, viene a configurarsi come struttura meramente interposta rispetto al Disponente, al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal Trust. Ciò comporta, sulla base di quanto chiarito nei documenti di prassi, che tali redditi saranno assoggettati a tassazione, in capo al Disponente, secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza ai fini delle imposte dirette”.

I rilievi dell’Agenzia sono assolutamente coerenti e condivisibili.

È interessante osservare come, di conseguenza, le opzioni per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito (previste, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 D.Lgs. 461/1997), esercitate dal Trustee (ovvero dalla Fiduciaria) per conto del Trust, esplicano la loro validità nei confronti del Disponente.

È previsto, da un punto di vista procedurale, che il Disponente o il Trustee informino tempestivamente l’intermediario o il gestore affinché quest’ultimi possano adempiere ai propri obblighi fiscali correttamente.

A conclusione l’Agenzia rileva che “l’effettiva imposizione dei redditi prodotti dal Trust inesistente deve avvenire nei confronti del Disponente nel rispetto delle regole previste dall’ordinamento tributario riguardo alla natura di tale soggetto, ossia delle persone fisiche”.

Si tratta di un chiarimento importante. Poiché la tassazione avviene in capo al disponente, i regimi fiscali applicabili saranno quelli riferiti alla persona fisica e non al trust. Nel caso di specie, tuttavia, il regime del risparmio gestito o amministrato spetta, astrattamente, sia alle persone fisiche che operano nella loro sfera privata che in capo al trust qualificabile come ente non commerciale.

È stato rilevato in dottrina come la conferma della validità delle opzioni per i regimi sostitutivi permette, innanzitutto, di evitare che al disponente di un trust revocabile possa essere contestata l’omessa dichiarazione di redditi; redditi che, sebbene siano a lui direttamente imputabili, sono già stati assoggettati ad imposizione in capo a un diverso soggetto (anche se ritenuto fiscalmente inesistente).