19 Settembre 2015

Il finanziamento soci

di Viviana Grippo
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Recentemente il Tribunale di Milano con la sentenza n. 1658 del 2015 ha affermato che è postergato rispetto ai creditori non soci il credito di cui il socio chiede la restituzione per un finanziamento erogato in sede di start-up della società; il finanziamento resta postergato anche se il socio finanziatore non sia più socio quando chiede il rimborso di tale credito.

Questa sentenza rappresenta lo spunto per ripercorrere la normativa in tema di finanziamento soci.

Innanzi tutto va precisato che il finanziamento del socio è un credito che questo vanta verso la società, per quest’ultima rappresenta, invece, un debito da iscriversi in bilancio nella voce D3.

Dal punto di vista codicistico il finanziamento soci è un contratto di mutuo con il quale il socio finanziatore versa una somma di denaro alla azienda, che, a sua volta, si obbliga a restituirla nei modi e nei tempi convenuti tra le parti in un vero e proprio contratto di finanziamento. Le parti possono decidere che il finanziamento, e quindi il credito, sia o meno fruttifero di interessi; in caso di finanziamento infruttifero, l’impegno della società finanziata è solo quello di restituire il capitale avuto in prestito.

In particolare, se le parti nulla stabiliscono nel contratto di mutuo in merito alla restituzione delle somme si applica il principio generale, di cui all’art.1183 del cod. civ.; questo prevede che il creditore può richiedere il pagamento immediato del suo credito per il quale non sia convenuto un termine di rimborso a favore del debitore.

È bene ricordare anche che per il finanziamento dei soci i prestiti erogati non necessariamente devono essere proporzionali alle quote detenute e che non è necessaria alcuna delibera assembleare. In tema di interessi sul finanziamento, invece, esiste una presunzione contenuta nell’art. 45, comma 2 del Tuir che stabilisce che: “Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo  prova  contraria,  si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per  iscritto.  Se le scadenze non sono stabilite  per  iscritto  gli  interessi  si  presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale”.

Per vincere la presunzione di fruttuosità si consiglia quindi di procedere alla redazione di un atto pubblico, una scrittura privata autenticata o registrata, ovvero allo scambio di corrispondenza con plico senza busta.

Prima di affrontare l’altro importante aspetto del finanziamento soci dal quale siamo partiti, la postergazione, occupiamoci delle scritture contabili per la rilevazione del finanziamento e dell’eventuale rilevazione degli interessi dovuti.

All’atto del versamento delle somme dal socio a favore dell’azienda verrà rilevata l’entrata bancaria unitamente al debito:

Banca c/c (sp)    a  Socio A c/finanziamento fruttifero (o infruttifero) (sp)

In maniera speculare all’atto della restituzione delle somme, la scrittura contabile sarà inversa:

Socio A c/finanziamenti fruttifero (o infruttifero) (sp)   a   Banca c/c (sp)

In caso di finanziamento fruttifero oltre a rilevare la nascita del debito occorre rilevare anche il pagamento degli interessi:

Interessi su prestito soci                  a                      Diversi

                                                         a                      Banca c/c

                                                         a                      Erario c/ritenute

L’art. 2467 del Cod. Civ. prevede che il finanziamento del socio alla srl, eseguito in condizioni di eccessivo indebitamento rispetto al capitale proprio ovvero effettuato qualora sarebbe stato preferibile incrementare il patrimonio netto, sia postergato rispetto agli altri creditori se esso è avvenuto nell’anno precedente il fallimento ed in tale caso esso debba essere restituito.

Parte della dottrina, per ultimo il tribunale di Milano con sentenza 3621 del 2014 ha chiarito che la postergazione si applica anche alle spa.

Anche a fronte della problematicità di restituzione dei finanziamenti in caso di difficoltà dell’azienda non è infrequente che il socio rinunci al finanziamento a favore della società stessa.

In questo caso contabilmente la posta rappresentata dal debito dovrà essere girata ad apposita posta di capitale:

Socio A c/finanziamento fruttifero (o infruttifero) (sp)    a    Altre riserve di capitale (sp)

Per il socio si verifica invece l’aumento del costo della partecipazione.

Sull’argomento si è espresso qualche anno fa anche il già citato Tribunale di Milano con una sentenza la n. 1112/2013 che ha destato non poche perplessità avendosi con essa espresso il convincimento secondo cui è invalida per contrarietà a norme imperative dettate ai fini del funzionamento delle società di capitali, l’accordo tra cedente e cessionario che stabilisca che, in caso di cessione di partecipazione, parte del prezzo convenuto sia rappresentato dalla restituzione di un finanziamento del socio (cedente) a suo tempo rinunciato e rilevato come posta di capitale tra le riserve del patrimonio netto della società oggetto di cessione.