30 Gennaio 2023

Il concetto di “attività di gestione” ai fini della trasformazione agevolata

di Euroconference Centro Studi Tributari
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Domanda

La società X Srl è stata trasformata in società semplice godendo dei benefici di legge previsti dall’articolo 1, commi 115 -120, L. 208/2015.

La società X Srl aveva come oggetto “l’esercizio dell’attività immobiliare nel senso più ampio del termine, ed in particolare la compravendita di fabbricati e terreni, la costruzione per conto proprio e per conto di terzi dei fabbricati rustici ed urbani ed opere edili in genere, la realizzazione di infrastrutture e la gestione di immobili per conto proprio e/o di terzi”.

L’ultima dichiarazione 2016 SC presentava un codice ATECO 681000.

Con la trasformazione in società semplice il codice di attività è il seguente: 682001 “locazione di beni propri“.

Alla data del 31 dicembre 2015 il bene immobile era riclassificato, nel bilancio della Srl, nella voce C) I dello Stato patrimoniale “Rimanenze“. Il bene di cui in oggetto è un immobile che rientra nella categoria catastale A/7.

La società istante ha ricevuto un invito a comparire ex articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997.

Nel predetto invito che si allega, si ritiene che, in base alla circolare n. 7/E/2013 che “Non si può quindi non notare come la società destinataria del presente atto nell’anno d’imposta 2016 ……..svolgesse principalmente un’attività che nulla aveva a che fare con la gestione degli immobili o comunque sia l’attività principale o prevalente non era quella prevista dalla norma agevolativa”. Non solo ma l’ufficio rimarca che, sulla base del codice 681000 (la compravendita di beni immobili effettuata su beni propri) lo stesso fa si che “la società non svolgeva né prima né dopo la modifica dell’oggetto sociale, in forma esclusiva o prevalente, l’attività di gestione immobiliare”. Ora fermo restando quanto sopra esposto, con il non chiaro intento, si immagina, di ritenere che la società non fosse una società commerciale, ma pur volendo inquadrarla come società di gestione immobiliare anche le stesse dovrebbero godere della norma agevolativa.

Alla vostra attenzione si chiede se il comportamento da parte della società sia stato corretto nell’applicazione della legge agevolativa ed eventuali spunti difensivi.

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