29 Gennaio 2024

I soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni doganali CBAM

di Guido Calderaro
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Dallo scorso 1.10.2023, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/956, in tutta l’Ue è iniziato il periodo transitorio di applicazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (più comunemente Carbon Border Adjustment Mechanism o più brevemente “CBAM”). Tale meccanismo si pone nell’ottica di rispecchiare i prezzi del carbonio dell’Ue attraverso un nuovo processo che riguarda le importazioni e i cui destinatari sono i soggetti che importano merci contemplate dalla nuova normativa.

Il meccanismo è stato introdotto per:

  • contrastare le emissioni di gas a effetto serra (GHG) incorporati nelle merci importate nel territorio doganale dell’Unione e;
  • prevenire il rischio di delocalizzazione della produzione dei prodotti ad alta intensità di GHG in paesi terzi che hanno una normativa ambientale meno attenta agli effetti climatici (cosiddetto “carbon leakage”).

Il regolamento citato ha previsto l’introduzione graduale del meccanismo individuando un periodo transitorio (1.10.2023 – 31.12.2025) e un periodo di piena attuazione (dall’1.1.2026). Senza entrare in questo contesto, nel funzionamento del meccanismo- che prevede nella fase transitoria la presentazione di una relazione quadrimestrale (ma dal 2026 l’acquisto dei certificati CBAM che rifletteranno il costo della CO2 incorporata nei beni importati) – merita di essere rilevato come si complichino gli aspetti doganali e gli adempimenti per gli operatori che importano cemento, ferro, acciaio, idrogeno, alluminio, fertilizzanti ed elettricità, ovvero i beni attualmente inclusi nel perimetro CBAM.

Per evitare possibili confusioni ai diversi soggetti coinvolti, il Regolamento (UE) n. 2023/956 ha delineato con precisione le merci cui si applica la disciplina facendo riferimento alle nomenclature combinate (NC)definite nel Regolamento (CEE) n. 2658/87, annualmente aggiornato, relativo alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

Nel periodo transitorio, nulla cambia per quanto riguarda la possibilità di importare le merci in questione.

Il Regolamento (UE) n. 2023/956 definisce in maniera inequivocabile che l’importatore è “la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto …” (rappresentanza diretta), e quando “la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto […],la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata”; in questo caso, è fatto rinvio alla disciplina dell’articolo 18, del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale Unionale – CDU), in base al quale il rappresentante agisce in nome proprio, ma per conto di un’altra persona. A tal fine, il rappresentante dovrà essere stabilito in uno Stato membro ed essere in grado di fornire le prove della delega conferita dalla persona rappresentata (es. attraverso un mandato).

Come noto, la dichiarazione doganale deve essere presentata da un “dichiarante doganale”che, anche con richiamo al CDU, è individuato nel “soggetto che presenta una dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica di merci a suo nome o la persona a nome della quale è presentata tale dichiarazione”; tale soggetto è anche debitore dell’obbligazione doganale in base all’articolo 77, Codice doganale Unionale, unitamente alla persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana in caso di rappresentanza indiretta.

Un aspetto sul quale soffermarsi è quello relativo all’importazione da parte di un soggetto non stabilito in UE, tema sul quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli era intervenuta con la circolare n. 40/2021, confermata con l’avviso del 19.10.2022; in essa si precisava che un soggetto non stabilito nell’UE, essendo privo di tale requisito, non può presentare una dichiarazione doganale in modo autonomo, dovendosi avvalere dell’opera di un rappresentante doganale che ne fosse in possesso. Nell’ambito della rappresentanza diretta, poiché il rappresentante agisce in nome e per conto della persona rappresentata, il dichiarante non stabilito nell’UE risulterebbe privo di tale fondamentale requisito.

Nella pratica, ancora oggi, capita di vedere dichiarazioni di importazione presentate in rappresentanza diretta del rappresentante fiscale ai fini Iva della persona non stabilita, anche perché il sistema telematico doganale non sembra operare controlli al riguardo.  Sempre la citata circolare aveva precisato che il “rappresentante fiscale ai fini Iva (ma anche il soggetto direttamente identificato, per tale imposta) avendo rilevanza esclusivamente ai fini Iva non è legittimato a presentare una dichiarazione doganale per conto di un soggetto non stabilito”, “non avendo legittimazione ad operare, in luogo del soggetto non stabilito, in contesti giuridici diversi dall’IVA stessa.”

Nel regime transitorio CBAM è prevista la presentazione di una relazione trimestrale CBAM contenente:

  • la comunicazione dei quantitativi di merci importate nel trimestre;
  • le informazioni relative ai percorsi produttivi;
  • alle installazioni di produzione;
  • ai quantitativi di CO2 incorporata in tali merci.

La presentazione deve essere fatta dal “dichiarante”. In base al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2023/1773, assumono tale veste:

  • l’importatore che presenta una dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto;
  • la persona autorizzata a presentare una dichiarazione semplificata in dogana, sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante (articolo 182, par. 1, del regolamento (UE) n. 952/2013) che dichiara l’importazione di merci;
  • il rappresentante doganale indiretto, per la dichiarazione in dogana presentata per conto dell’importatore stabilito al di fuori dell’Unione, oppure per la dichiarazione in dogana presentata a seguito della nomina da parte di un importatore stabilito nell’UE, quando ne accetta gli obblighi di comunicazione.

Qualora il rappresentante doganale indiretto non accetti di adempiere gli obblighi di comunicazione dell’importatore ai fini del CBAM, deve notificare all’importatore l’obbligo di osservare il regolamento di esecuzione CBAM e di presentare la prevista Relazione, ai sensi dell’articolo 8, par. 3 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2023/1773. Se l’importatore, che ha conferito il mandato, non riceve tale notifica, il rappresentante doganale indiretto rimane responsabile degli obblighi presentazione della Relazione derivanti dalle dichiarazioni doganali presentate.

Particolare attenzione deve essere rivolta in caso di erronea presentazione delle dichiarazioni doganali in rappresentanza diretta di soggetti non stabiliti in UE perché, in questo caso, la dichiarazione sarà considerata, comunque, come operata in rappresentanza indiretta, con le conseguenze che ne discendono:

  • ai fini doganali sotto il profilo della responsabilità e;
  • ai fini CBAM con l’onere di presentare la Relazione trimestrale in qualità di “dichiaranti”.