7 Novembre 2023

Estensione del regime degli impatriati e verifica dei requisiti

di Euroconference Centro Studi Tributari
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Un contribuente per 5 cinque anni dall’anno 2016 al 2020 ha fruito del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo16, D.Lgs. 147/2015 (il regime prevedeva che il reddito fosse dichiarato al 50%).

Successivamente la Legge di Bilancio 2021 oltre a prevedere nuovamente l’agevolazione per i nuovi impatriati ha concesso la facoltà per i vecchi di prolungare il beneficio già in essere per ulteriori 5 periodi di imposta con abbattimento del reddito al 50% o al 10% (quindi con imponibile del 50% o addirittura del 10%) previo il versamento di un importo pari al 10% o al 5%, (a seconda dei requisiti posseduti) dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione.

In ordine al contribuente oggetto di questo quesito si rilevano 2 criticità:

 

1. Determinazione del corretto importo da versare per accedere al regime opzionale.

La normativa recita, infatti, che l’opzione è esercitata mediante versamento in unica soluzione:

  • di un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente prodotto in Italia relativi al periodo d’imposta n-1 (anno precedente) se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno 1 figlio minorenne, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare in Italia;
  • di un importo pari al 5 % dei redditi di lavoro dipendente prodotto in Italia relativi al periodo d’imposta n-1 (anno precedente) se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno 3 figli minorenni, e contemporaneamente è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare in Italia;

Per il “momento” dell’esercizio dell’opzione il termine ultimo era previsto alla data del 30 agosto 2021 – tuttavia il contribuente ha effettuato il versamento in data 28 febbraio 2022 (usufruendo del ravvedimento operoso) ed in aggiunta pagando quanto previsto dall’istituto della remissione in bonis articolo 2, D.L. 16/2012.

Poiché di fatto nel 2021 il contribuente avrebbe avuto tutti i requisiti per procedere al pagamento del 5% avendo nel 2020 (anno precedente) 3 figlia a carico e acquistato un immobile, mentre, alla data dell’effettivo pagamento (28 febbraio 2022) la situazione avrebbe determinato un’aliquota del 10% essendo i figli a carico solamente uno.

Si chiede se, in merito a questa prima criticità la remissione in bonis consente di prendere a riferimento la situazione dell’anno precedente a quello che sarebbe dovuto essere il termine ordinario di scadenza (come se il versamento fosse stato fatto entro i termini del 30 agosto 2021) oppure se valga il momento effettivo del pagamento ancorché in “sanatoria” (remissione in bonis) spostando di fatto l’anno di osservazione per la verifica dei requisiti e la determinazione dell’aliquota di riferimento per il calcolo;

 

2. Determinazione della percentuale di reddito da assoggettare a imposta.

Il comma 3-bis dell’articolo 16, D.Lgs. 147/2015 prevede che il regime degli impatriati possa essere esteso per ulteriori 5 anni con riduzione al 50% dell’imponibile dai lavoratori con almeno 1 figlio minorenne o a carico (condizione comunque superata dal contribuente che aveva 3 figli a carico di cui almeno 1 minorenne ed in aggiunta era diventato proprietario di un immobile successivamente al trasferimento in Italia, come previsto dal comma 3-bis).

Il quarto capoverso del comma 3-bis prevede in aggiunta una riduzione al 10% del reddito imponibile qualora i figli minorenni o a carico siano in numero maggiore o uguale a 3.

Si chiede quale sia il momento in cui si debba valutare la condizione di “figlio a carico”, se occorre osservare l’ultimo esercizio del primo quinquennio oppure il primo esercizio in cui si fruirebbe dell’estensione dell’agevolazione? Ovvero se la condizione doveva esistere già nel 2020 prima dell’anno fiscale di estensione (2021) oppure nell’anno d’imposta (2021). Questo poiché il nostro contribuente aveva 3 figli a carico fino al 2020 (periodo ricadente nel primo quinquennio) ma solamente 1 a partire dall’anno fiscale 2021 (primo esercizio in cui produrrebbe i suoi effetti l’agevolazione di estensione del quinquennio).

LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO