11 Maggio 2023

Esenzione da capital gain per start-up e PMI innovative da ripensare

di Marco Alberi
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 14 D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021 esenta da tassazione le plusvalenze che gli investitori persone fisiche (che non agiscono in regime d’impresa) realizzano tramite la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e non qualificate in:

  • start-up e PMI innovative;
  • società (italiane o estere), anche differenti dalle start-up e PMI innovative, a condizione che tali plusvalenze siano reinvestite in partecipazioni in start-up e PMI innovative.

L’efficacia dell’esenzione de qua è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo economico.

Ad oggi detta autorizzazione non è stata ancora rilasciata.

Ciò ha provocato la sostanziale inapplicabilità dell’esenzione in commento.

Una recente proposta di legge potrebbe, tuttavia, cambiare lo stato delle cose, dando stabilità e maggiore certezza applicativa.

L’esenzione da capital gain per start-up e PMI innovative

Con l’articolo 14 D.L. 73/2021 il legislatore ha voluto introdurre una (ulteriore) agevolazione a favore degli investimenti in start-up e PMI innovative.

In particolare, la norma prevede l’esenzione, per le persone fisiche che non esercitano attività di impresa, delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e non qualificate realizzate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir.

Nello specifico, viene prevista la detassazione delle plusvalenze che gli investitori realizzano tramite la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in:

  • start-up e PMI innovative, acquisite dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 mediante sottoscrizione di capitale sociale (in denaro), e detenute per almeno tre anni (cfr. articolo 14, commi 1 e 2);
  • società (italiane o estere) che non si qualificano come start-up o PMI innovative, a condizione che tali plusvalenze siano reinvestite, entro un anno dal loro conseguimento, in partecipazioni in start-up e PMI innovative, mediante sottoscrizione di capitale sociale da effettuarsi entro il 31 dicembre 2025 (cfr. articolo 14, comma 3).

Le esenzioni di cui sopra trovano applicazione esclusivamente in relazione alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche tramite la cessione di partecipazioni detenute in via diretta.

Non risultano dunque agevolabili le cessioni, effettuate da parte dei medesimi investitori, di azioni o quote di OICR o di veicoli societari che investono prevalentemente in tali società.

Ai sensi del successivo comma 4 il riconoscimento delle agevolazioni in parola è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

L’autorizzazione della Commissione europea è, dunque, inequivocabilmente una precondizione necessaria ad attribuire efficacia all’esenzione impositiva de qua.

A tal riguardo, tuttavia, non risulta emesso alcun assenso in sede europea.

Pertanto, stante l’assenza, ad oggi, della precondizione necessaria per fruire della agevolazione in commento, appare utile segnalare che eventuali plusvalenze conseguite andranno assoggettate ordinariamente a tassazione mediante imposta sostituiva del 26%.

 

La recente proposta di legge 

È proprio in questo contesto così complesso che si inserisce la proposta di legge n. 107 presentata il 13 ottobre 2022 alla Camera dei Deputati rubricata “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti” (la “Proposta”) in corso di esame alla VI Commissione finanze.

Nello specifico, l’articolo 3 della Proposta modifica in più punti l’articolo 14 del citato D.L. 73/2021 che, come detto, esenta da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di start-up e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start-up e PMI innovative.

Più in dettaglio il comma 1, lettera a) della Proposta modifica l’articolo 14, comma 1, secondo periodo, il quale, nella sua attuale formulazione, chiarisce che ai fini dell’esenzione fiscale delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni di start-up innovative, sono agevolati gli investimenti nel capitale delle start-up innovative di cui agli articoli 29 (i.e. gli investimenti agevolabili con una detrazione pari al 30% della somma investita) e 29-bis del D.L. 179/2012 (i.e. gli investimenti agevolabili con una detrazione pari al 50% della somma investita, nel rispetto del regime c.d. “de minimis”).

Con le modifiche proposte, eliminando il riferimento all’articolo 29-bis, si rende inapplicabile l’esenzione in parola agli investimenti effettuati in regime de minimis. Rimangono dunque agevolati i soli investimenti che godono della detrazione del 30%.

Il comma 1, lettera b), n. 1 intende modificare il successivo comma 2 dell’articolo 14, il quale esenta da imposizione, a specifiche condizioni già evidenziate nel paragrafo 2, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative.

Alle condizioni oggi in vigore, la Proposta aggiunge un’ulteriore condizione per godere dell’esenzione de qua, e cioè che le PMI innovative soddisfino almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell’articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, c.d. “GBER – General Block Exemption Regulation”.

Con le modifiche proposte, saranno agevolabili le PMI che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  1. non hanno operato in alcun mercato;
  2. operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
  3. necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Analogamente a quanto disposto dalla lettera a), viene eliminata la cumulabilità dell’esenzione sulle plusvalenze realizzate sulle PMI innovative con riferimento alle agevolazioni fiscali in regime c.d. “de minimis”.

La successiva lettera c) del comma 1, introducendo il comma 2-bis all’articolo 14 D.L. 73/2021, prevede l’esenzione dalle imposte sui redditi per i redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche e derivanti dalla partecipazione a OICR, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più PMI innovative.

Detta esenzione fiscale trova applicazione per gli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della Proposta (cfr. art. 3, c. 2 della Proposta).

Parimenti a quanto disposto in tema di esenzione delle plusvalenze, godono dell’esenzione i proventi derivanti da quote o azioni di OICR dedicati, nei limiti previsti per gli investimenti agevolati dall’articolo 29 D.L. 179/2012 per le start-up innovative, e dall’articolo 4, comma 9, D.L. 3/2012 per le PMI innovative.

Anche per tale esenzione (così come per gli investimenti diretti) si richiede che le quote o azioni degli OICR siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni.

La successiva lettera d) del comma 1 della Proposta modifica il comma 3 dell’articolo 14 che, nella sua formulazione vigente esenta, a specifiche condizioni già evidenziate nel paragrafo 2, le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati e reinvestite in start-up e PMI innovative.

Le modifiche proposte dispongono che:

  1. le partecipazioni nelle società oggetto di cessione, ai fini dell’agevolazione in esame, debbano essere già in possesso dell’investitore al 25 luglio 2021, ovvero alla data di entrata in vigore del D.L. 73/2021 (cfr. articolo 3, comma 1, d), n. 1 della Proposta);
  2. tra le PMI innovative nelle cui azioni o quote è previsto l’obbligo di reinvestimento della plusvalenza, solo le PMI in possesso dei già commentati requisiti, previsti dal citato articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (cfr. articolo 3, comma 1, d), n. 2 della Proposta);
  3. non goda dell’esenzione fiscale l’ammontare della plusvalenza da partecipazione in qualsiasi società, reinvestito, ai sensi del comma 3 dell’articolo 14 D.L. 73/2021, nel capitale di start-up e PMI innovative, nel caso di successiva cessione della partecipazione (cfr. articolo 3, comma 1, d), n. 3 della Proposta).

Da ultimo, ma non per importanza, la lettera e) del comma 1 sostituisce l’articolo 14, comma 4, che nella sua formulazione vigente subordina all’autorizzazione della Commissione UE l’operatività dell’esenzione sulle plusvalenze.

Con le modifiche proposte si chiarisce che le disposizioni fiscali agevolative (commi da 1 a 3 del medesimo articolo 14) sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, ed in particolare dell’articolo 21 del medesimo regolamento.

Viene dunque espunto il prerequisito dell’autorizzazione della Commissione europea.

Come brevemente illustrato la Proposta, qualora dovesse terminare il processo legislativo, andrà a modificare in maniera sostanziale l’articolo 14 D.L. 73/2021, riducendone il perimetro applicativo per alcune fattispecie (e.g. negando l’esenzione fiscale sulle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni di start-up e PMI innovative relative agli investimenti agevolati con una detrazione del 50% della somma investita), e ampliandolo per altre (e.g. concedendo l’applicazione dell’esenzione fiscale sulle plusvalenze derivanti dalle cessioni di OICR).

In ogni caso le disposizioni fiscali agevolative di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 14 D.L. 73/2021, così come modificato dalla Proposta, saranno attuate nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (in particolare dall’articolo 21).

L’eliminazione del prerequisito dell’autorizzazione della Commissione europea donerà appeal, certezza normativa e stabilità ad una disciplina fiscale che la richiede per poter attrarre nuovi capitali ed investitori.