22 Settembre 2020

Esente da Iva la consulenza finanziaria connessa alla trasmissione degli ordini

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

In via generale, l’articolo 10, comma 1, n. 4) e 9), D.P.R. 633/1972, recependo, in ambito domestico, quanto previsto dall’articolo 135, par. 1, lett. f), della Direttiva comunitaria n. 112/2006, prevede un regime di esenzione dall’Iva per l’attività di consulenza finanziaria.

In mancanza di una definizione univoca del servizio di “consulenza in materia di investimento”, diventa difficile individuare le ipotesi in cui trova applicazione il suddetto regime.

A tal fine, è possibile sostenere che l’attività di consulenza finanziaria consista nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente (potenziale investitore), dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, in relazione ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario (cfr., articolo 1, comma 5, lett. f, D.Lgs. 58/1998).

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, l’attività di negoziazione fa riferimento a quelle operazioni in grado di «creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli (in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2001, C235/00, punto 23)», ivi compreso il «servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione» (cfr., CGUE, sent. 13.12.2001, causa C-235/00).

In un primo momento, la prassi amministrativa aveva sostenuto che il servizio di consulenza in materia di investimento potesse fruire del regime di esenzione dall’Iva soltanto in caso di collegamento funzionale di tale attività rispetto ad un’operazione di negoziazione, poiché solo in tal caso essa era riconducibile tra le prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti ai sensi del citato articolo 10, comma 1, n. 4) e 9) (cfr., risoluzione AdE 4.8.2008, n. 343).

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, recependo i chiarimenti offerti dal Comitato Iva, ha precisato che, per quanto concerne le modalità con le quali la società fornisce il servizio di consulenza finanziaria, in assenza di qualsiasi collegamento/rapporto tra la società e i soggetti coinvolti nella realizzazione della proposta di investimento rivolta al cliente, non è ravvisabile un’attività di intermediazione/negoziazione esente da Iva (cfr., risoluzione AdE 15.5.2018, n. 38).

Quindi, va esclusa l’applicabilità del regime di esenzione dall’Iva al servizio di consulenza in materia di investimento mobiliare – che si concretizza semplicemente nel fornire informazioni sui prodotti finanziari, ricevere e/o evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti senza emetterli – senza che sia ravvisabile alcun intervento/partecipazione del consulente/prestatore del servizio nella conclusione del contratto tra il cliente/potenziale investitore e la parte che promuove/emette titoli.

In conformità a tale orientamento, con la recentissima risposta all’interpello n. 372 del 17.09.2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è applicabile il regime di esenzione dall’Iva alle prestazioni di consulenza finanziaria fornite in abbinamento al servizio di ricezione e trasmissione degli ordini relativi agli strumenti intermediati, in quanto tale servizio d’investimento integrato, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, può essere qualificato come un’unica operazione sotto il profilo economico.

Nella specie, la società istante (SIM Alfa) chiedeva di conoscere il trattamento Iva da riservare al servizio di consulenza in materia di investimento mobiliare erogato dalla stessa, secondo un preciso schema operativo, in abbinamento al servizio di ricezione e trasmissione degli ordini relativi agli strumenti intermediati (RTO).

Ebbene, al fine di stabilire se le prestazioni fornite costituissero più prestazioni indipendenti o una prestazione unica, si è reso necessario, da un lato, individuare gli elementi caratteristici dell’operazione complessa e, dall’altro, tenere conto dell’obiettivo economico di tale operazione.

Tale indagine ha evidenziato che l’esistenza di una connessione tra la fornitura del servizio di consulenza finanziaria e quella del servizio di RTO, ancorché le prestazioni di a) raccomandazioni personalizzate e b) ricezione e trasmissioni di ordini (elementi che compongono la prestazione complessa) possano effettivamente in astratto essere fornite separatamente.

In particolare, è emerso che la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini riguarda la maggior parte (almeno il 50%) degli strumenti finanziari raccomandati dalla medesima società e selezionati da quest’ultima tra quelli collocati sul mercato, tramite gli HUB contraddistinti dalla dicitura “clienti SIM Alfa”, dagli enti emittenti partner commerciali della SIM Alfa.

Quindi, si è evidenziato che tra i due servizi di consulenza in materia finanziaria e di RTO, la cui erogazione nel complesso sottende il perseguimento dell’unico obiettivo di investire il capitale in strumenti finanziari, intercorre una correlazione tale da non renderli indipendenti e, di per sé, sufficiente a stabilire che sussista un’unica prestazione di servizi complessa, ai fini Iva, escludendosi, quindi, la natura accessoria di una prestazione rispetto all’altro servizio.