11 Ottobre 2022

Dove si colloca l’agricoltore che ricarica auto elettriche tramite colonnine?

di Alberto Tealdi
Scarica in PDF

Gli importanti incentivi che il Legislatore ha previsto per l’installazione di colonnine di ricarica elettrica, ultimo in linea di temporale il recentissimo D.P.C.M. 04.08.2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre u.s. (ma anche il bando agrisolare, per esempio, le inserisce tra le spese ammissibili) hanno portato a ragionare su quale potrebbe essere il trattamento per l’imprenditore agricolo che, nell’ambito della sua attività, produce energia elettrica da fonti rinnovabili.

Spesso e volentieri in ambito agricolo le intuizioni imprenditoriali sono più veloci di quanto lo sia la normativa fiscale nell’adeguarsi ai rapidi cambiamenti in essere e il caso in commento è proprio uno di quelli.

In prima battuta c’è da rilevare come per le ricariche tramite colonnine vi siano delle norme particolari in quanto, stante il divieto di vendere l’energia elettrica al di fuori delle convenzioni con il GSE oppure ai grossiti o sul mercato libero tramite Borsa Elettrica, è possibile ai sensi della Direttiva Europea 2014/94/UE del 22.10.2014 la creazione di punti di ricarica in un mercato concorrenziale aperto a tutte le parti interessate nello sviluppo e nell’esercizio delle infrastrutture di ricarica.

Questo starebbe a significare che, al netto delle necessarie autorizzazioni amministrative anche l’imprenditore agricolo potrebbe affacciarsi a tale segmento di mercato ed essere considerato un charging point operator (CPO).

Punto cruciale per comprendere come inquadrare (eventualmente) in ambito agricolo tale attività di ricarica è definire se la stessa è considerata una prestazione di servizi oppure una cessione di beni.

Su questo l’Agenzia delle dogane, con interpretazione del 09.10.2019, n. 141294, sostiene che: “l’energia elettrica viene, infatti, consumata presso le infrastrutture in parola per lo svolgimento di una attività propria del titolare delle stesse, consistente nel servizio di ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettricainquadrando tale attività, in modo piuttosto esplicito, tra le prestazioni di servizi.

Tale posizione risulta essere la medesima che il Mef ha sostenuto in apposita istanza presso il Comitato Iva dell’Unione Europea, organo che mira a garantire che le norme Iva all’interno dell’Unione Europea siano applicate in modo coerente.

Lo stesso Comitato Iva, con working paper n. 1012, del 19.04.2021 e n. 1019, del 21.09.2021, ha sancito come l’operazione principale è la cessione dell’energia elettrica mentre i servizi connessi sono esclusivamente strumentali alla suddetta fornitura e pertanto si sta effettuando una cessione di energia e non una prestazione di servizi.

Mutuando le conclusioni tratte dal Comitato Iva sulla qualificazione dell’attività di ricarica di energia elettrica tramite colonnine, sul sistema di imposizione diretta dell’attività di cessione di energia elettrica da parte dell’imprenditore agricolo, si può ritenere che tale cessione sia ricompresa nel novero del comma 423, L. 266/2005, così come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 910 della Legge di Stabilità per il 2016. Pertanto, l’imprenditore agricolo che cede mediante colonnine elettriche di ricarica energia prodotta mediante impianti fotovoltaici con produzione annua non superiore a 260.000,00 kWh o mediante fonti rinnovabili agroforestali con produzione annua non superiore a 2.400.000,00 kWh farà rientrare tali cessioni nell’ambito del suo reddito agrario.

Qualora l’energia prodotta superasse tali franchigie dovrebbe determinare la base imponibile applicando il coefficiente del 25% alle operazioni di cessione registrate ai fini Iva.

Si può quindi sostenere che sopra la soglia di franchigia la tassazione tra cessione di energia elettrica o prestazione di servizi è la medesima, ma risulta estremamente diverso l’aspetto concettuale.

Per l’imprenditore agricolo infatti la cessione di energia elettrica prodotta mediante fonte fotovoltaica o mediante fonti rinnovabili agroforestali rientra nell’ambito delle attività agricole connesse, le prestazioni di servizi vi rientrano invece qualora siano prestate mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata; in tale contesto quindi si renderebbe necessario valutare se le colonnine di ricarica vi possano rientrare o meno per poter considerare connessa tale attività.

Infine, la cessione di energia elettrica, che per l’imprenditore agricolo è operazione che rientra nel regime Iva ordinario, nel caso di ricarica tramite colonnina elettrica sconta l’aliquota Iva del 22%.