26 Luglio 2023

Dichiarazione dei redditi per il trust non commerciale

di Angelo Ginex
Scarica in PDF

Nel nostro ordinamento giuridico il trust ha trovato legittima applicazione con la L. 364/1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, la quale ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985.

A distanza di più di quindici anni dalla sottoscrizione di tale Convenzione, lo Stato italiano, con la Legge finanziaria per l’anno 2007 (L. 296/2006), ha definito la disciplina fiscale del trust, operando una “personificazione” dello strumento mediante il suo assoggettamento ad Ires.

Nello specifico, la citata Legge finanziaria, andando a modificare l’articolo 73 Tuir, ha individuato tre categorie di soggetti passivi ai fini Ires:

  1. i trusts residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  2. i trusts residenti nel territorio dello Stato che “non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  3. i trusts, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Il tema è stato affrontato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate, la quale, a seguito dei citati interventi normativi, ha inteso fornire chiarimenti mediante la circolare AdE 48/E/2007, emessa al dichiarato scopo di fornire una prima interpretazione sufficientemente chiara e coerente del regime tributario applicabile al trust.

L’attività interpretativa dell’Amministrazione finanziaria non si è esaurita nella circolare enunciata, ma è proseguita con la circolare AdE 61/E/2010, fino ad arrivare oggi all’ultima circolare AdE 34/E/2022, che fornisce diversi e ulteriori chiarimenti circa la disciplina fiscale dei trusts ai fini dell’imposizione diretta e indiretta.

Al riguardo è d’uopo evidenziare che la norma permette di qualificare il trust, dal punto di vista soggettivo, quale ente commerciale residente, oppure ente non commerciale residente, o ancora ente non residente che svolga o meno attività commerciale, il che andrà ad incidere inevitabilmente sui redditi rilevanti (cfr., circolare AdE 34/E/2022, la quale prevede anche alcuni casi particolari).

Le norme che disciplinano l’imposizione diretta dei trusts, qualunque sia il loro oggetto, identificano principalmente due fattispecie fiscali:

  • il trust trasparente, ovvero il trust con un beneficiario di reddito individuato, il cui reddito conseguito sarà tassato in capo al beneficiario come reddito di capitale;
  • il trust opaco, ovvero il trust senza beneficiario di reddito individuato, il cui reddito conseguito sarà tassato in capo allo stesso trust quale soggetto passivo Ires.

Peraltro, l’Amministrazione finanziaria ha contemplato la possibilità che un trust possa essere al contempo opaco e trasparente – ovvero, misto – nell’ipotesi in cui l’atto costitutivo preveda che una parte del reddito del trust venga accantonata a capitale e l’altra parte sia attribuita ai beneficiari.

In tale contesto, ai fini della determinazione del reddito prodotto dal trust (sia esso opaco, trasparente oppure misto) si applicano le regole fiscali previste in base alla natura, “commerciale o “non commerciale”, dell’attività prodotta dal trust.

Con specifico riferimento al trust “non commerciale” residente nel territorio dello Stato, il reddito conseguito è determinato secondo le regole previste per gli enti non commerciali di cui all’articolo 143 Tuir.

Dunque il trust non commerciale, indipendentemente dalla natura trasparente, opaca o mista, è tenuto a determinare il proprio reddito e, di conseguenza, a presentare annualmente la relativa dichiarazione dei redditi, nei modi e nei tempi stabiliti per i soggetti Ires, mediante compilazione del “Modello unico Redditi ENC – Enti non commerciali ed equiparati”, verificando preliminarmente se esistono o meno beneficiari individuati e, per l’effetto, indicando nel frontespizio del modello la tipologia di trust di cui si sta presentando la relativa dichiarazione (trasparente, opaco o misto).

Nel dettaglio, ai fini dell’indicazione della tipologia di trust, nella casella “Trust” va riportato il codice 1 per il trust opaco, il codice 2 per il trust trasparente e il codice 3 per il trust misto.

Con riferimento alla compilazione del Modello redditi ENC, laddove si tratti di un trust trasparente si dovrà determinare il reddito, senza liquidare l’imposta, e compilare il relativo quadro PN del “Modello unico ENC”, imputando in tal modo il reddito conseguito ai beneficiari individuati.

Viceversa, laddove si tratti di un trust opaco la tassazione del reddito avrà luogo in capo allo stesso trust, il quale sarà chiamato a determinare il proprio reddito e ad assolvere la relativa obbligazione d’imposta, compilando il quadro RN del “Modello unico ENC”.

Poi, nel caso di trust non commerciale misto, la parte di reddito non attribuita ai beneficiari e soggetta ad Ires, sarà imputata al trust e dovrà essere indicata nel quadro RN del “Modello unico ENC”, mentre la parte di reddito e degli altri importi attribuita ai beneficiari, sarà imputata a quest’ultimi e sarà indicata nel quadro PN del “Modello unico ENC”.

Da ultimo, qualora il trust non commerciale detenga investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, in sede di dichiarazione dei redditi si dovrà procedere anche con la compilazione del quadro RW, conformemente alla disciplina degli obblighi di monitoraggio fiscale. L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche in capo ai beneficiari di un trust trasparente con riferimento alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi.