11 Dicembre 2023

Convenienza del regime forfettario da valutare

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

In prossimità della chiusura dell’anno 2023 e con il 2024 orami alle porte molti contribuenti si trovano a dover valutare la convenienza del regime forfettario, avendone i presupposti per l’applicazione sia in termini di requisiti di accesso sia in termini di cause di esclusione.

La valutazione può riguardare imprese e professionisti che già applicano il particolare regime di favore, ma anche contribuenti che nel periodo d’imposta in corso stanno adottando la contabilità ordinaria oppure la contabilità semplifica.

Le macro-variabili di ordine generale da considerare nel vagliare il regime forfettario sono 4:

  • l’esclusione dall’Iva;
  • la tassazione dal lato dell’imposizione diretta;
  • il regime previdenziale agevolato;
  • le svariate semplificazioni negli adempimenti fiscali.
  1. Esclusione da Iva

I contribuenti forfettari sono, per così dire, soggetti esclusi dal campo di applicazione dell’Iva:

  • sia dal lato attivo, siccome non addebitano l’Iva a propri clienti;
  • sia dal latto passivo, atteso che non possono detrarre l’Iva assolta sugli acquisti.

Ciò significa che assume rilevanza la circostanza che il contribuente nell’ambito della propria attività:

  • effettui molti oppure pochi acquisti e, soprattutto, se gli acquisti sono o meno di ammontare importante, poiché l’applicazione del regime forfettario comporta l’essere inciso dell’Iva;
  • si rivolga principalmente a clienti privati consumatori finali oppure ad altre partite Iva, poiché nel primo caso può avere un vantaggio competitivo o comunque un maggior guadagno a parità di prezzo percepito dal cliente, rispetto a un competitor che addebita l’Iva.

Laddove l’attività svolta necessiti di un livello di investimenti e spese pressoché nullo e si rivolga prevalentemente a consumatori finali, la maggior convenienza del regime forfettario è generalmente pacifica.

 

  1. Imposizione diretta

L’imposizione diretta del regime forfettario dipende da 2 elementi:

  • il coefficiente di redditività che varia a seconda del codice Ateco dell’attività;
  • l’aliquota impositiva, che generalmente è pari al 15% e solo per le start up nei primi 5 anni è fissata in misura pari al 5%.

La prima considerazione da fare rispecchia in parte quanto precisato ai fini Iva: se l’attività svolta di per sé comporta investimenti e spese limitati è probabile che il regime forfettario risulti conveniente. Ad esempio, con riferimento alle attività professionali, il regime forfettario è generalmente conveniente, perché riconosce costi deducibili in misura pari al 22% dei ricavi/compensi percepiti nel periodo d’imposta, quando invece le spese per lo svolgimento dell’attività professionale, specie se svolta in forma individuale e grazie a un contributo prettamente intellettuale, si limitano solitamente a qualche migliaio di euro.

È poi immediato notare come l’aliquota fiscale del forfettario sia di molto inferiore rispetto alle aliquote dell’Irpef, compresa quella più bassa. La valutazione sull’effettivo tax rate non può però fermarsi qui. Nella disamina, infatti, occorre tener conto della presenza di detrazioni per oneri, soprattutto di quelle collegate al mondo dell’edilizia, le quali possono notevolmente ridurre l’aliquota Irpef realmente applicabile.

 

  1. Regime previdenziale Inps agevolato

L’articolo 1, comma 77, L. 190/2014, prevede un regime previdenziale agevolato, esclusivamente per i contribuenti forfettari artigiani e commercianti, in forza del quale è possibile beneficiare della riduzione contributiva del 35%.

 

  1. Semplificazioni negli adempimenti fiscali

I contribuenti forfettari godono delle seguenti semplificazioni sotto il profilo fiscale:

  • esclusione da tutti gli obblighi Iva, compresa la tenuta dei registri Iva, fatto salvo l’obbligo di integrazione e di versamento dell’imposta per le operazioni di cui risultino debitori di imposta;
  • esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi;
  • esclusione dall’applicazione degli Isa;
  • esonero dall’obbligo di operare le ritenute alla fonte.

Dall’1.1.2024 vigerà, invece, l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico per tutti i contribuenti forfettari.