21 Marzo 2018

Autorizzazione AEO: attivo dal 5 marzo il nuovo format della domanda

di Angelo Ginex
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Il Regolamento UE n. 952/2013, istituente il nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU) in vigore dal 1° maggio 2016, ha considerevolmente ampliato la disciplina concernente l’assunzione della qualifica di operatore economico autorizzato (AEO), già precedentemente contenuta nell’articolo 5-bis Regolamento 2913/1992 (CDC).

Esso, in particolare, prevede l’accesso a due tipi di autorizzazione AEO cumulabili tra loro ex articolo 38, par. 3 CDU: AEO-semplificazioni doganali (AEO-C) e AEO-sicurezza (AEO-S).

A questo impianto normativo, si aggiungono anche le linee guida TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6 pubblicate dalla DG Taxud della Commissione Europea che, pur non essendo vincolanti dal punto di vista giuridico, forniscono dei chiarimenti utili ai fini delle modalità di presentazione delle domande e della gestione del procedimento di acquisizione dello status di operatore economico autorizzato.

Esse, inoltre, contengono il questionario di autovalutazione preventiva, la dichiarazione di sicurezza da utilizzare con i partner commerciali, l’automonitoraggio dell’autorizzazione ed altri documenti che possono influire sull’ottenimento della qualifica di AEO e che assicurano la compliance doganale del soggetto.

Allo scopo di ottenere l’autorizzazione in oggetto, l’operatore economico deve presentare un’apposita domanda, agevolmente reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane, e deve osservare i criteri previsti dall’articolo 39 CDU:

  • assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa fiscale e doganale;
  • alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci, implicante l’utilizzo da parte del richiedente di un sistema di scritture contabili che permettano l’espletamento dei controlli doganali;
  • comprovata solvibilità finanziaria, ossia il possesso di una situazione finanziaria stabile che consenta al soggetto di provare la sua idoneità all’adempimento dei propri impegni e all’ottemperamento dei propri obblighi;
  • limitatamente all’ottenimento dell’autorizzazione AEO-C, il rispetto di standard di competenza o il possesso di qualifiche professionali connesse all’attività svolta;
  • limitatamente all’ottenimento dell’autorizzazione AEO-S, l’adozione di standard di sicurezza adeguati nella propria struttura organizzativa.

Con la recentissima comunicazione dell’Agenzia delle Dogane del 28 febbraio 2018 l’istanza di autorizzazione AEO si arricchisce, poi, di un ulteriore campo obbligatorio destinato all’inserimento della dimensione del soggetto richiedente.

Nella fattispecie, esso presenta cinque valori che seguono le indicazioni già fornite dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, conformemente a quanto riportato nella precedente raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la quale definisce la dimensione dei soggetti che possono accedere all’autorizzazione: micro imprese, piccole, medie e grandi imprese, ed, infine, persone fisiche.

L’inserimento della sezione in rassegna, in precedenza contenuta nel solo questionario di autovalutazione preventiva, risponde alla finalità di migliorare la raccolta dei dati statistici sulle autorizzazioni AEO e coincide con l’entrata in vigore dal 5 marzo 2018 del moderno sistema informatico comunitario AEO/EOS (Economic Operator System), da adottarsi da parte degli Stati membri per registrare e scambiare i relativi dati e aggiornato alla disciplina del Codice Doganale dell’Unione ed ai suoi Regolamenti attuativi, delegato (RD) e di esecuzione (RE).

In definitiva, quindi, dal 5 marzo 2018 gli operatori economici aspiranti AEO devono utilizzare il nuovo format per richiedere l’autorizzazione all’Agenzia delle Dogane.

Il nuovo CDU rafforza i vantaggi derivanti dall’accesso allo status di AEO, già concessi dal precedente CDC, quali l’accesso agevolato a semplificazioni doganali e il trattamento prioritario ai fini dei controlli, includendo:

  • l’autovalutazione, consistente nella facoltà di espletare delle formalità di norma svolte dall’Agenzia delle Dogane, quali la determinazione dell’importo dei dazi e l’esecuzione di taluni controlli sotto la vigilanza dell’Agenzia fiscale ex articolo 185, par. 2, CDU;
  • l’autorizzazione ad utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto, ex articolo 95, par. 3, CDU;
  • lo sdoganamento centralizzato, ai sensi dell’articolo 179, par. 2, CDU;
  • l’esonero dalla presentazione delle merci alla dogana, ai sensi dell’articolo 182, par. 3, lett. a), CDU.

Continua, dunque, l’opera di modernizzazione dell’impianto doganale dell’Unione volta ad incentivare gli scambi commerciali internazionali.

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