2 Marzo 2023

Attivo il nuovo portale Enea

di Alessandro Bonuzzi
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Il contribuente che intende fruire dei bonus edilizi è tenuto a trasmettere all’Enea le informazioni relative all’intervento agevolato. Le conseguenze dell’omessa comunicazione sono diverse a seconda della tipologia dell’agevolazione fiscale che si intende sfruttare.

Si ricorda, infatti, che:

  • per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla L. 296/2006, all’articolo 14 D.L. 63/2013 e all’articolo 1, comma 220, L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”, limitatamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 quando hanno comportato la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco), l’invio dei dati all’Enea rappresenta un presupposto essenziale per beneficiare del bonus fiscale;
  • per gli di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alla lettera h) dell’articolo 16-bis Tuir e per quelli rientranti nell’ambito del c.d. “bonus mobili”, invece, la comunicazione in esame, sebbene obbligatoria, non è un presupposto indispensabile per la fruizione del beneficio fiscale. L’omissione, dunque, comporta l’applicazione di una sanzione in misura fissa e mai il venir meno del diritto a fruire della detrazione. Si tratta, in sostanza, di interventi che comportano un risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ivi compresi gli acquisti di elettrodomestici per l’arredamento dell’immobile “ristrutturato”.

Dal 1° febbraio 2023 è attivo il nuovo portale Enea all’indirizzo https://bonusfiscali.enea.it, attraverso il quale, una volta effettuato l’accesso con lo SPID o la CIE (Cartata di Identità Elettronica), è possibile compilare e inviare la comunicazione dei dati degli interventi con fine lavori nel 2022 e nel 2023 relativi alla riqualificazione energetica, al “bonus facciate”, al recupero del patrimonio edilizio e al “bonus mobili”.

Il termine per la trasmissione all’Enea dei dati relativi agli interventi è fissato in 90 giorni dalla data di fine lavori. Sul proprio sito internet, Enea precisa che per gli interventi con data fine lavori compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, il termine di 90 giorni decorre dal 1° febbraio 2023, attesa l’avvenuta messa on line del portale aggiornato in tale data.

Ne deriva che per i lavori terminati fino al mese di gennaio 2023, il termine di invio della comunicazione scade il prossimo 1° maggio. Peraltro, siccome trattasi di giorno festivo, la scadenza potrebbe slittare al 2 maggio 2023.

L’omessa comunicazione Enea entro i 90 giorni dalla fine lavori può essere sanata attraverso l’istituto della remissione in bonis. Per poter accedere alla sanatoria è necessario che il contribuente:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettui la comunicazione Enea entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile;
  • versi contestualmente tramite modello F24 l’importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.

Non è invece possibile avvalersi della nuova regolarizzazione delle irregolarità formali introdotta dalla L. 197/2022, commi da 166 a 173 (Legge di Bilancio 2023).

In tal senso, l’Agenzia delle entrate con la circolare 2/E/2023 ha precisato che “sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile. Tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria in commento rientra, quindi, anche quella destinata all’Enea. … si ritiene che la tardiva od omessa comunicazione all’Enea non rientri tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata”.