12 Gennaio 2019

Al via le verifiche di inizio anno

di Viviana Grippo
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Con l’arrivo di un nuovo anno di imposta occorrerà verificare se sono stati superati o meno i previsti limiti contabili.

Occorrerà distinguere le aziende secondo il seguente schema:

  • società di capitali: srl, spa e sapa,
  • società di persone, enti non commerciali e ditte individuali,
  • esercenti arti e professioni.

Per le società di capitali è obbligatoria la contabilità ordinaria: per esse quindi non sarà necessaria alcuna verifica.

Per le società di persone, enti non commerciali e ditte individuali, occorrerà fare riferimento ai limiti di cui all’articolo 18 D.P.R. 600/1973, secondo cui è possibile adottare un regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati, nel periodo di imposta, i seguenti limiti di ricavi:

  • 400.000 euro per le prestazioni di servizi e
  • 700.000 euro per le altre attività.

Nel caso in cui il soggetto esegua sia prestazioni di servizi che altre attività occorrerà fare riferimento comunque ai ricavi, facendo attenzione all’annotazione separata o meno degli stessi. In caso di annotazione separata si dovrà tener conto dei ricavi derivanti dall’attività prevalente; nel caso in cui l’azienda non adotti l’annotazione separata varrà il maggior limite dei 700.000 euro (vedasi risoluzione AdE 293/E/2007).

I ricavi da considerare nel calcolo del limite sono quelli imputabili per competenza. Tenuto conto che la Legge di Bilancio 2017 ha introdotto, a decorrere dallo stesso anno, il “regime improntato alla cassa” in sostituzione di quello per competenza, occorre ricordare che i soggetti che al 1° gennaio 2017 applicavano già il regime di contabilità semplificata dovranno verificare i ricavi incassati nel periodo di imposta 2018 se adottano il criterio di cassa, i ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2018 se adottano il criterio della registrazione.

Nel caso in cui la soglia dei ricavi risulti superata nel singolo periodo di imposta occorrerà adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo, quindi, nel caso in esame, dal trascorso 1° gennaio 2019.

Allo stesso modo, se l’azienda avesse tenuto, nel corso del 2018, la contabilità ordinaria la verifica per l’adozione di quella semplificata andrebbe condotta con riferimento ai ricavi conseguiti nel 2018 e sempre adottando il principio di competenza.

Quanto alla periodicità di versamento dell’iva occorrerà riferirsi ai medesimi limiti previsti per l’adozione della contabilità semplificata. Il parametro di calcolo dei limiti non sarà però lo stesso ma occorrerà fare riferimento al volume d’affari ai fini iva conseguito nel periodo di imposta precedente.

In tal caso il riferimento normativo è larticolo 7 D.P.R. 542/1999, il quale prevede che le imprese e i professionisti che nell’anno di imposta precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a:

  • 400.000 euro nel caso di prestazioni di servizi e
  • 700.000 euro nel caso di altre attività

possano optare per la liquidazione dell’iva con cadenza trimestrale anziché mensile.

In caso di esercizio di prestazioni di servizi unitamente a altre attività occorre fare riferimento al maggior limite di euro 700.000.

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