21 Aprile 2022

Accertamento sintetico: va dimostrata la “durata” del possesso dei redditi esenti

di Angelo Ginex
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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12600, depositata ieri 20 aprile, è tornata ad affrontare il tema della prova contraria in caso di accertamento sintetico, con specifico riferimento, però, all’ipotesi in cui questo sia stato emesso prima che l’articolo 38 D.P.R. 600/1973 venisse modificato dal D.L. 78/2010.

Più precisamente, la vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2008, con il quale si contestava un maggior reddito sulla base delle spese sostenute dal contribuente e delle rilevazioni del redditometro.

Tale atto veniva impugnato dinanzi alla competente commissione tributaria, che, in accoglimento del ricorso proposto, procedeva al suo annullamento. Anche la Commissione tributaria regionale della Sicilia, rigettando il gravame avanzato dall’Agenzia delle Entrate, confermava la pronuncia di primo grado. In particolare, i giudici di appello rilevavano che il contribuente avesse fornito la prova contraria richiesta dall’articolo 38 D.P.R. 600/1973, ovvero la disponibilità di risorse costituenti redditi esenti. Questi, inoltre, precisavano che la norma citata non richiedesse la prova che tali risorse fossero state effettivamente destinate al sostenimento delle spese poste a base dell’accertamento sintetico.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate impugnava la pronuncia di appello mediante ricorso per cassazione affidato a due motivi di doglianza. Ai fini che qui interessano, la ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’articolo 38 D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 2697 cod.civ., in quanto la CTR non avrebbe osservato i principi sanciti dalla Corte di Cassazione in tema di ripartizione dell’onere della prova, mancando la prova contraria del contribuente in ordine all’esistenza di redditi esenti idonei a giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato attraverso i beni-indice.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza avanzata dall’Agenzia delle Entrate sulla base del disposto normativo contenuto nell’articolo 38, comma 4, D.P.R. 600/1973, nella versione vigente al tempo della controversia in esame, secondo cui: «Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione».

In particolare, quest’ultimo periodo – hanno sottolineato i giudici di legittimità – richiede qualcosa di più della semplice prova della disponibilità di ulteriori redditi e, sebbene non preveda esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, richiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).

Dunque, la previsione normativa sopra evidenziata, così come affermato dalla Suprema Corte, va letta nel senso di voler ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità degli ulteriori redditi riferiti dal contribuente, onde avvalorare la sostenuta relazione tra questi e la maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico.

Inoltre, i giudici di vertice hanno osservato che la prova documentale richiesta al contribuente, non è nemmeno particolarmente onerosa, dal momento che questi può fornirla anche mediante l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari ad esso facenti capo, in modo da dimostrare la “durata” del possesso dei redditi esenti e, quindi, non il loro semplice “transito” nella sua disponibilità (cfr., Cass. Ord. n. 7389/2018; Cass. Ord. n. 26321/2016; Cass. Ord. n. 1455/2016; Cass. Sent. n. 25104/2014).

Ciò detto, la Cassazione ha rilevato che, nel caso di specie, i giudici di appello non hanno applicato correttamente la normativa fiscale e i principi da essa stessa sanciti in materia di ripartizione dell’onere probatorio. Ciò, per la semplice ragione che è stato valorizzato, quale prova contraria, soltanto il conseguimento di una disponibilità economica sufficiente a coprire le spese contestate; tuttavia, non sono stati svolti, contrariamente a quanto richiesto dal citato articolo 38 nella versione vigente al tempo della controversia in esame, accertamenti anche sulla “durata” del suo possesso.

Conseguentemente, si è concluso per l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame della fattispecie.